Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II stralcio
Sentenza 31 gennaio 2024, n. 1885

Presidente: Stanizzi - Estensore: Tropiano

Visto il ricorso proposta dalla ricorrente avverso la delibera consiliare n. 38 del 30 ottobre 2012, adottata dal Comune di Acquapendente ed avente ad oggetto la proposta di riqualificazione della strada vicinale de qua sita in località Pappaleo/Tregge.

Letta la costituzione dell'amministrazione comunale e le eccezioni ivi svolte.

Rilevato che la causa è stata discussa e trattenuta in decisione l'udienza di smaltimento del 10 novembre 2023.

Ritenuto di accogliere l'eccezione di giurisdizione sollevata dalla difesa comunale.

Considerato, invero, che la ricorrente contesta la classificazione della strada in rilievo, assumendo di esserne proprietaria, per essere stata realizzata dai propri genitori e sempre utilizzata da essa ricorrente e dai proprietari dei terreni limitrofi.

Ritenuto, pertanto, che la materia del contendere si incentra sulla rivendicazione della strada, di cui la ricorrente contesta la natura pubblica, e dunque sull'accertamento del proprio diritto soggettivo dominicale sul bene di cui è causa.

Ritenuto che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada o circa l'esistenza dei diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, laddove investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi dei privati o della pubblica amministrazione (v. tra le varie Sez. un., n. 26897/2016).

Considerato che non può neppure ravvisarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133, comma 1, lett. f), del codice di rito, atteso che tale giurisdizione presuppone sempre che l'amministrazione abbia agito mediante esercizio di potere ovvero per mezzo di atti idonei a comprimere il diritto del privato.

Considerato che, nel caso di specie, l'atto gravato è un atto di classificazione, non autoritativo e di natura meramente dichiarativa.

Ritenuto, per quanto esposto, di dover dunque dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adìto T.A.R., con declinatoria in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del codice del processo amministrativo.

Ritenuti infine i presupposti per compensare interamente le spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere proseguita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.