Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 29 gennaio 2024, n. 861

Presidente: Taormina - Estensore: Marzano

FATTO E DIRITTO

1. Il Comune di Piedimonte Matese ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, n. 17000 del 19 dicembre 2022, con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto per l'annullamento della nota dell'8 maggio 2022, recante la comunicazione di esclusione dalla procedura di cui al «D.M. 2 dicembre 2021, n. 343 - Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP: D12C22000130006» e della nota del 9 giugno 2022, recante la conferma dell'esclusione a seguito di rinnovata istruttoria.

In data 2 dicembre 2021 il Ministero dell'istruzione pubblicava l'avviso pubblico per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR.

L'avviso veniva predisposto in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con cui sono state ripartire su base regionale, secondo i criteri ivi previsti, le risorse pari ad euro 800.000.000,00, destinate a garantire la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, mediante sostituzione edilizia di edifici pubblici vetusti, non adeguati sismicamente e non efficienti.

In data 7 febbraio 2022 il Comune di Piedimonte Matese presentava la candidatura dell'intervento CUP D12C22000130006 per ottenere un finanziamento di euro 17.900.000. In particolare, l'intervento candidato prevedeva la demolizione edilizia con delocalizzazione di quattro edifici scolastici composti da più unità strutturali ciascuno.

All'esito delle verifiche della documentazione presentata in sede di candidatura emergeva che il documento caricato, riguardante la verifica di interesse culturale, non corrispondeva a quanto richiesto dall'avviso pubblico e che uno dei quattro edifici scolastici composti da più unità strutturali ciascuno, oggetto della proposta, presentava un indice di rischio IR superiore a 0,8, in contrasto con quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. f), dell'avviso pubblico, che sancisce l'inammissibilità a finanziamento delle "proposte relative a edifici oggetto di demolizione terminati dopo il 1995 e/o che presentino un indice di rischio sismico maggiore o uguale a 0.8, anche se riferito ad una sola unità strutturale, o posseggano classe energetica A".

Pertanto, stante l'assenza dei suddetti requisiti di ammissibilità per il finanziamento, l'amministrazione adottava il provvedimento del 9 maggio 2022, di esclusione dell'intervento proposto dal Comune di Piedimonte Matese dalla graduatoria relativa alla procedura.

Il Comune inoltrava istanza di autotutela che veniva respinta con nota del 9 giugno 2022, prot. n. 48559 in quanto, a seguito di ulteriore istruttoria, il Ministero da una parte non ravvisava elementi utili per l'eventuale adozione di un provvedimento in autotutela e, dall'altra, rilevava la carenza di un ulteriore requisito di ammissione, non individuato prima.

Tale provvedimento, unitamente alle graduatorie dei soggetti ammessi, è stato impugnato dinanzi al T.A.R. il quale, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, ossia dei soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie impugnate, con ordinanza n. 5046 del 3 agosto 2022, ha dichiarato improcedibile il ricorso per non aver il Comune ottemperato all'ordine di deposito della prova dell'avvenuta notifica nel termine perentorio ivi fissato.

L'impugnazione della sentenza n. 17000 del 19 dicembre 2022 è affidata a tre motivi con i quali ne è dedotta l'erroneità sia per avere il T.A.R. ritenuto perentorio, a pena di improcedibilità, anche il termine assegnato per il deposito della prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, pur in assenza di espressa previsione di legge, sia per non aver disposto la rimessione in termini per errore scusabile.

In subordine la parte appellante prospetta una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, c.p.a., ultimo periodo, per contrasto con l'art. 76 Cost., nonché con gli artt. 3, 24, comma 1, 111, 113 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, lamentando altresì la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, di garanzia ed effettività del diritto di difesa, del giusto processo e del diritto di accesso ad un giudice.

Inoltre l'appellante ripropone i motivi non esaminati dal giudice di primo grado lamentando:

- violazione della lex specialis di cui all'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, a causa del difetto di istruttoria relativo ad entrambi i profili di inammissibilità ravvisati dal Ministero (motivo 1);

- violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria con riferimento alla nota recante il diniego di autotutela, sia perché adottata senza il necessario coinvolgimento procedimentale del Comune istante, sia perché fondata su una circostanza asseritamente non vera, dal momento che al Comune di Piedimonte Matese non risulterebbe che negli ultimi 5 anni l'immobile sia stato oggetto di finanziamenti.

Il Ministero appellato si è costituito nel presente grado di giudizio depositando memoria con cui ha resistito a tutte le censure chiedendo la conferma della sentenza impugnata e, in ogni caso, deducendo l'infondatezza del ricorso introduttivo.

Si è, altresì, costituito il controinteressato Comune di Benevento depositando memoria con cui ha resistito all'impugnazione.

In vista della trattazione lo stesso Comune di Benevento ha depositato memoria conclusiva in cui ha richiamato le argomentazioni difensive formulate in primo grado, riproponendo, altresì, l'eccezione (di merito) di inammissibilità del ricorso introduttivo per non avere la parte fornito la c.d. "prova di resistenza".

Con separati atti tutte le parti costituite chiesto la decisione della causa sugli scritti.

All'udienza pubblica del 23 gennaio 2024, in assenza di ulteriori scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La sentenza impugnata va confermata.

La tesi di parte appellante, secondo cui il termine di deposito della prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio sarebbe ordinatorio, non è fondata.

Deve ricordarsi, in punto di fatto, che con ordinanza n. 5046 del 3 agosto 2022 il T.A.R., nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, ha disposto che «dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento».

Non è contestato che l'integrazione del contradditorio è avvenuta mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'istruzione in data 5 settembre 2022, mentre il deposito della prova della pubblicazione è avvenuto in data 4 novembre 2022.

È opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento.

L'art. 49, comma 3, c.p.a. prevede che «Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato (...). Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'art. 35».

L'art. 35, lett. c), del c.p.a. sanziona con l'improcedibilità del ricorso l'omessa integrazione del contraddittorio nel termine assegnato.

Ciò posto deve ricordarsi che, nel processo amministrativo, l'ordinanza di integrazione del contraddittorio deve obbligatoriamente contenere, a mente dell'art. 49, comma 3, primo periodo, c.p.a, il termine perentorio entro cui effettuare le notifiche, ma non anche (o non necessariamente) il termine per il successivo deposito, essendo al riguardo dettata, nell'art. 45, comma 1, c.p.a., la disposizione generale, che inequivocabilmente impone un termine di trenta giorni per il deposito degli atti notificati (cfr. C.d.S., Sez. IV, 12 marzo 2018, n. 1534 che richiama C.d.S., Sez. V, 27 marzo 2015, n. 1626).

È stato, inoltre, precisato, che «Nel caso in cui il giudice amministrativo abbia esercitato la facoltà, che gli artt. 39 e 49, comma 3, c.p.a. gli conferiscono, di fissare il termine sia per la notifica che per il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, tali termini (di per sé eccezionali rispetto a quelli ordinariamente fissati dal codice per l'instaurazione del contradditorio) devono essere rispettati a pena di irricevibilità del ricorso» (C.d.S., Sez. III, 26 febbraio 2016, n. 788).

Nel caso in esame il Comune, pur avendo effettuato nei termini la pubblicazione sul sito del Ministero, non ha rispettato il termine perentorio di 10 giorni fissato nell'ordinanza per il deposito della prova dell'avvenuta notifica.

Anche accedendo alla tesi di parte appellante secondo cui il giudice non potrebbe attribuire perentorietà ad un termine in assenza di espressa previsione di legge, deve osservarsi che, nel caso di specie, non risulta rispettato neanche il termine perentorio (di trenta giorni) prescritto dall'art. 45, comma 1, c.p.a. per il deposito degli atti soggetti a preventiva notificazione, con la precisazione che, poiché la procedura oggetto di ricorso rientra nella previsione dell'art. 12-bis del d.l. 16 giugno 2022, n. 68, convertito in l. n. 108/2022, trattandosi di "interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR", il termine di legge di 30 giorni deve intendersi dimidiato a 15.

Il comma 5 della richiamata disposizione stabilisce infatti che «Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

È chiaro, dunque, che non risulta rispettato neanche il termine di legge suindicato, essendo stato, l'atto in questione, depositato soltanto il 4 novembre 2022.

Neanche appare corretta l'interpretazione della complessiva disciplina dell'improcedibilità che l'appellante fornisce tralasciando un significativo inciso della disposizione contenuta nell'art. 49 c.p.a.: tale norma stabilisce che «Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35».

La disposizione riportata se, da una parte, conferma che il giudice deve fissare necessariamente il termine per la notifica, senza specificare che debba fissare anche il termine per il deposito, tuttavia connette la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di cui all'art. 35 c.p.a., al mancato rispetto non solo del termine di notifica ma anche del termine di deposito.

Tale ultimo termine, come già visto, se non è fissato dal giudice, va individuato in quello ordinario di trenta giorni di deposito degli atti soggetti a notifica che nel caso di specie, comunque, non risulta rispettato.

Né il T.A.R. avrebbe potuto disporre la rimessione in termini, come opina l'appellante, non essendo ravvisabile alcun errore connotato da "scusabilità", in assenza di qualsivoglia incertezza sia sul significato della norma di cui all'art. 49 cit., estrema[me]nte chiara, sia sul contenuto dell'ordinanza nella parte in cui ha fissato i due termini in discorso. Né la parte ha addotto alcun impedimento di fatto in ipotesi "ostativo" al deposito nei termini dell'atto di integrazione del contraddittorio.

Infine, non sono ravvisabili profili di illegittimità costituzionale della norma citata la quale, diversamente da quanto ipotizza l'appellante, non risulta viziata da eccesso di delega, inserendosi coerentemente nella disciplina del processo amministrativo che, secondo le indicazioni del legislatore delegante, risulta coordinato con le norme del codice di procedura civile, oltre che con i principi generali del processo.

In proposito è utile evidenziare che l'art. 371-bis c.p.c. dispone che «Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato».

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, qualora la Corte di cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il deposito del relativo atto di integrazione oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso, comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso in cassazione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell'atto integrativo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 4 maggio 2022, n. 14150; 17 luglio 2020, n. 15308; 5 febbraio 2020, n. 2660).

In modo del tutto coerente, dunque, sebbene con diversa formulazione lessicale, l'art. 49, comma 3, c.p.a. stabilisce che «Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35» essendo irrilevante, ai fini della declaratoria di improcedibilità, che il termine di deposito non rispettato sia quello fissato dal giudice, che ne ha facoltà, ovvero, in mancanza, sia quello (nel caso di specie di 15 giorni) fissato per legge.

Non sono neanche ravvisabili i denunciati profili di incostituzionalità della norma in rassegna per possibile contrasto con l'art. 76 Cost., nonché con gli artt. 3, 24, comma 1, 111, 113 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.

La norma, invero, per la sua chiarezza e per la sua coerenza sistematica, non pregiudica l'esercizio del diritto di difesa, né è in grado di vulnerare il principio del giusto processo ovvero di ledere l'accesso alla giustizia.

La questione prospettata, oltre che della "non manifesta infondatezza", difetta anche del requisito della "rilevanza" nel presente giudizio.

Alla luce della formulazione dell'art. 41 c.p.a. (che ha riproposto, con alcune modifiche, il testo dell'art. 16 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642), le modalità da seguire per la notificazione per pubblici proclami sono, come per il passato, quelle indicate dall'art. 150 del codice di procedura civile.

Il codice del processo amministrativo ha previsto l'istituto della notifica per pubblici proclami senza, tuttavia, specificarne le modalità, la cui definizione resta affidata volta per volta al presidente del Tribunale ovvero della Sezione investita della cognizione della causa.

In forza [del] c.d. "rinvio esterno" di cui all'art. 39, comma 2, c.p.a., deve applicarsi la disciplina contenuta nel codice di procedura civile il cui art. 150 dispone che la notificazione per pubblici proclami si perfeziona mediante il deposito di copia dell'atto nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e con l'inserimento di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

È altresì previsto che la notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

Da ciò deriva che la notifica per pubblici proclami può ritenersi perfezionata soltanto mediante il rispetto del suddetto iter procedimentale (ovvero in alternativa con quello indicato dal giudice) e con la prova del deposito della documentazione ad essa relativa nella Segreteria del giudice che ha ordinato l'incombente, con la conseguenza che l'omissione di tale ultimo adempimento comporta l'improcedibilità del ricorso (cfr. C.d.S., Sez. VI, 31 agosto 2016, n. 3764).

In definitiva il Collegio non dubita della conformità a Costituzione della norma in rassegna, sicché esclude che ricorrano i presupposti per disporre la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

3. Solo per completezza il Collegio rileva che il ricorso introduttivo è anche infondato.

Il Comune di Piedimonte Matese ha riproposto in appello le censure non esaminate dal T.A.R. lamentando che:

1) la lex specialis non sanzionerebbe con l'esclusione la mancata verifica di interesse culturale di un edificio ante 1952 e non richiamerebbe espressamente la prescrizione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 42/2004;

2) il Ministero avrebbe erroneamente ritenuto di dover escludere il progetto assumendo che uno dei padiglioni scolastici da demolire, denominato "Padiglione B", sarebbe risultato avere un indice di rischio (IR) superiore a 0.8, previsto come limite massimo per l'ammissibilità del progetto dall'art. 5 dell'avviso pubblico, in quanto i calcoli corretti sarebbero quelli riportati nella "scheda di sintesi" relativa al "Padiglione B" e non quelli esposti nella relazione di "valutazione e verifica della vulnerabilità sismica" del 31 gennaio 2022, che riportava per il "Padiglione B" un IR pari a 0,805;

3) nel provvedimento di esclusione del 9 giugno 2022, l'amministrazione avrebbe introdotto un'ulteriore motivazione non esplicitata nella nota dell'8 maggio 2022, per la quale sarebbe stato necessario l'invio di una nuova comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990.

Prescindendo dall'eccezione di inammissibilità per mancata prova di resistenza, il Collegio osserva sinteticamente quanto segue.

3.1. La proposta progettuale del Comune di Piedimonte prevedeva la sostituzione edilizia di n. 4 edifici scolastici, descritti nel punto 7 della scheda tecnica di progetto, composti ciascuno da più unità strutturali.

Con riferimento ad uno di essi, segnatamente al complesso scolastico sede della "Scuola Elementare e Media Vallata", ubicato in centro storico, realizzato all'inizio del 1900, nella scheda tecnica il Comune affermava che era stata condotta una verifica di interesse culturale presso il dedicato portale "vincoli in rete" del Ministero dei beni culturali, con esito negativo, senza tuttavia documentare tale circostanza.

L'art. 8 dell'avviso pubblico, rubricato "Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere", al comma 4 richiedeva che, dalla scheda di progetto da allegare alla candidatura, risultasse "anno di costruzione dell'immobile o degli immobili oggetto di demolizione" precisando che "gli edifici con data di costruzione precedente all'anno 1952 devono essere stati sottoposti a verifica di interesse culturale, il cui esito negativo va allegato alla candidatura".

Ne discende che correttamente il Ministero ha considerato tale mancata allegazione quale motivo di esclusione, tenuto conto che la verifica di interesse culturale per demolire un fabbricato di un ente locale, edificato prima del 1952, è obbligatoria per legge, ai sensi dell'art. 12 del t.u. n. 42 del 2004, sicché non era necessario che il Ministero richiamasse detta norma nel provvedimento.

Il primo motivo è, pertanto, infondato.

3.2. Parimenti infondato è il secondo motivo.

L'art. 5 dell'avviso pubblico elencava una serie di criteri di ammissibilità precisando, al comma 2, che "Per la costruzione della nuova scuola non sono ammesse a finanziamento: ... f) proposte relative a edifici oggetto di demolizione terminati dopo il 1995 e/o che presentino un indice di rischio sismico maggiore o uguale a 0.8, anche se riferito ad una sola unità strutturale, o posseggano classe energetica A".

Il Ministero ha rilevato che uno dei padiglioni scolastici da demolire, denominato "Padiglione B", risultava avere un indice di rischio (IR) superiore a 0.8, previsto appunto come limite massimo per l'ammissibilità del progetto: tale dato era contenuto nella relazione di "valutazione e verifica della vulnerabilità sismica" del 31 gennaio 2022 a firma dell'ing. Mercorio che riportava per il "Padiglione B" un IR pari a 0,805.

Si tratta di un dato, risultante dalla stessa istruttoria comunale, del quale il Ministero ha preso atto, dovendosi escludere, pertanto, qualunque difetto di istruttoria.

3.3. Quanto al terzo motivo, con il quale il Comune lamenta che nel provvedimento del 9 giugno 2022 il Ministero avrebbe addotto una ulteriore causa di esclusione, non rappresentata nella precedente nota, senza inviare una nuova comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio osserva che la nota impugnata rappresenta un provvedimento di conferma (in senso proprio) della nota dell'8 maggio 2022, reso all'esito di rinnovata istruttoria disposta a seguito della richiesta del Comune, in data 9 giugno 2022, di ritiro in autotutela.

Va premesso che l'infondatezza delle censure mosse avverso i primi due profili di esclusione elide l'interesse della parte ricorrente a dolersi delle modalità procedimentali con le quali è stata individuata una ulteriore causa di esclusione.

In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice (cfr. C.d.S., Sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7405).

Ciò posto, la censura oltre che inammissibile è anche infondata.

Il Ministero, infatti, ha rilevato che "l'edificio candidato oggetto di demolizione risulta già destinatario di un finanziamento regionale di euro 942.000,00 per adeguamento/miglioramento sismico a valere su fondi della Protezione Civile (ex O.P.C.M. 2 marzo 2011, n. 3927), finalizzato alla messa in sicurezza e alla piena agibilità dell'immobile, e sulla base delle informazioni desunte dal sistema di monitoraggio, l'intervento, alla data della rilevazione del 17 luglio 2017, risultava ancora in corso di esecuzione e ciò in contrasto con l'art. 5, comma 2, lett. i), dell'avviso pubblico e con l'avviso di chiarimenti prot. n. 1705 del 14 gennaio 2022".

In merito a tale circostanziato rilievo il Comune ricorrente si è limitato a dire che "L'affermazione è apodittica ed infondata, atteso che al Comune di Piedimonte Matese non risulta che negli ultimi 5 anni l'immobile sia stato oggetto di finanziamenti de quibus" (così a pag. 28 dell'atto di appello).

Quanto precede innanzitutto conferma, sotto altro e diverso profilo, la non annullabilità del provvedimento per omessa (nuova) comunicazione di avvio del procedimento, in ragione della disposizione di cui all'art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, non avendo la parte rappresentato neanche in giudizio quale apporto collaborativo le sarebbe stato impedito di fornire sul punto.

Non è infatti annullabile il provvedimento per vizi formali non incidenti sulla sua legittimità sostanziale e il cui contenuto non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato, poiché l'art. 21-octies l. n. 241 del 1990, attraverso la dequotazione dei vizi formali dell'atto, mira a garantire una maggiore efficienza all'azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all'attribuzione del bene della vita richiesto dall'interessato (cfr. C.d.S., Sez. II, 8 giugno 2023, n. 5642).

Inoltre risulta palese la correttezza dell'operato del Ministero il quale si è limitato a fare applicazione dell'art. 5.2, lett. d) ed i), dell'avviso pubblico a tenore del quale: «Per la costruzione della nuova scuola non sono ammesse a finanziamento: ... d) proposte che risultino già finanziate con fondi strutturali, nazionali e regionali, ossia in violazione del c.d. "doppio finanziamento", ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; ... i) proposte relative a edifici scolastici che abbiano ricevuto negli ultimi 5 anni finanziamenti europei, nazionali e regionali per interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico e/o di efficientamento energetico, ivi inclusa anche la sola progettazione».

Conclusivamente, per quanto precede, l'appello deve essere respinto.

4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Comune di Piedimonte Matese alla rifusione, in favore sia del Comune di Benevento sia del Ministero dell'istruzione e del merito, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila) ciascuno, oltre oneri di legge ove dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. III, sent. n. 17000/2022.