Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 22 gennaio 2024, n. 55

Presidente: Giovagnoli - Estensore: Mazzamuto

FATTO E DIRITTO

1. L'odierna parte appellante agiva per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 22/06 del 18 luglio 2006 del Comune di Paternò e la condanna al risarcimento dei danni, e, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario, riassumeva il giudizio di fronte al giudice amministrativo.

Il giudice di prime cure, assorbite le questioni di rito, respingeva il ricorso in quanto: l'art. 1, comma 1 della convenzione avrebbe sì contemplato la concessione da parte del Comune del diritto di superficie sulle aree "ora per quando ne acquisterà la proprietà", ma l'art. 6 della medesima convenzione, che è quello in ordine al quale si controverte, avrebbe stabilito che il corrispettivo del diritto di superficie dovesse essere versato entro il termine d'un mese dal verificarsi della condizione prevista nel comma 1 dell'art. 1 della convenzione ovvero alternativamente, come verificatosi nella fattispecie, dalla erogazione del mutuo relativo all'acquisizione (come risulterebbe dalla documentazione di causa, il contratto di mutuo risulta stipulato il 10 aprile del 2001); né vi sarebbe un errore di calcolo perché il Comune avrebbe fatto riferimento all'intera area e non a quella realmente ceduta, in quanto il ricorrente, per la parte non ceduta, ha ricevuto una riduzione degli oneri concessori a suo carico; non è stata data prova del deprezzamento degli immobili, né il ricorrente avrebbe prodotta la CTU, esperita dal giudice ordinario.

Con il presente appello, unitamente a motivate critiche alla pronuncia gravata, si ripropongono sostanzialmente le ragioni di prime cure.

Si costituiva l'Amministrazione per resistere all'appello, riesumando le eccezioni di rito assorbite dal giudice di prime cure.

Nell'odierna udienza, sentite le parti come da verbale, la causa è trattenuta in decisione.

2. L'appello va respinto, sebbene per ragioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure.

Vanno anzitutto vagliate le questioni di rito.

Il Comune eccepisce:

- che il ricorso in riassunzione è stato notificato non alla procuratrice costituita del Comune, ma al Sindaco;

- che le conclusioni del ricorso in primo grado venivano formulate per relationem, con richiesta di accoglimento delle domande già presentate dinnanzi al g.o., da considerarsi "tutte riproposte"; non venivano articolati gli specifici motivi di impugnazione, né l'esposizione sommaria dei fatti, né l'indicazione dei mezzi di prova, né l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice.

Infondata è la prima eccezione.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, ha già avuto modo di evidenziare che la translatio al giudice amministrativo avviene con un atto di riproposizione, cui non si applica l'art. 125 delle disposizioni attuative del c.p.c., e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., alla Pubblica amministrazione (C.d.S., Sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10978).

Fondata è invece la seconda eccezione.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo in più occasioni di chiarire che «nei rapporti tra giurisdizioni diverse, non si verifica mai la "riassunzione" dello stesso processo dinnanzi a un altro giudice, ma si ha sempre la "riproposizione della domanda" medesima in un distinto processo, in cui è tuttavia data ex lege salvezza, a certi fini e a determinate condizioni, agli effetti sostanziali e processuali della stessa domanda che, nel primo e distinto processo, era stata proposta a diversa giurisdizione» (da ultimo, C.G.A., Sez. giur., 27 luglio 2023, n. 468; o, tra altre, C.d.S., Sez. IV, 2 novembre 2016, n. 4585), il che comporta che l'atto di riproposizione non può eludere il contenuto minimo di cui all'art. 40 c.p.a.:

"1. Il ricorso deve contenere distintamente:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;

b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;

c) l'esposizione sommaria dei fatti;

d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;

e) l'indicazione dei mezzi di prova;

f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;

g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale".

Questo è il contenuto dell'atto di riassunzione de quo:

"per la riassunzione della causa civile incoata innanzi il Tribunale di Catania - Sezione staccata di Paternò, R.G. 506/2006, definita con sentenza del 04.12.12 con la quale il Giudice dott.ssa ... ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del T.A.R. competente per territorio.

PREMESSO

Che l'odierna ricorrente Soc. EDILCEDRO a r.l. con ricorso ex art. 3 R.D. 639/1910 depositato il 25.09.2006 (doc. 2), impugnava innanzi il Tribunale di Catania- Sez. Staccata di Paternò, ordinanza ingiunzione n. 22706 del 18.07.06 emessa in proprio danno dal Comune di Paternò (doc. 3);

che il Comune di Paternò si costituiva in giudizio a mezzo comparsa responsiva (doc. 4);

che venivano dalle parti depositate memorie ex art. 183/6 cpc - con la prima delle quali la ricorrente EDILCEDRO SRL modificava la propria domanda, chiedendo pure la condanna del Comune resistente al pagamento di indennizzo per il decremento di valore del programma costruttivo realizzato dalla EDILCEDRO nell'area concessa in diritto di superficie - e veniva eseguita CTU (le cui risultanze confermavano l'assunto di parte ricorrente);

indi, posta la causa in decisione, con sentenza del 04.12.12 (doc. 5) il Giudice del Tribunale di Paternò dichiarava il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del T.A.R. competente per territorio;

premesso infine

che l'odierna parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, intende ora, con il presente atto, riassumere il processo;

tutto ciò premesso e ritenuto, parte ricorrente chiede:

VOGLIA LA S.V. ECC.MA

fissare l'udienza di trattazione del ricorso.

Indi, accogliere le domande tutte proposte da EDILCEDRO SRL, rigettando le eccezioni avversarie.

Con rifusione delle spese processuali.

Con salvezza di ogni diritto, ragione ed azione.

Si deposita, con il presente ricorso, documenti indicati in narrativa e fascicolo di parte giudizio civile".

Con tutta evidenza l'atto de quo contiene una mera "riassunzione", sulla falsariga della disciplina processualcivilistica, e non invece una "riproposizione" della domanda. Il ricorso risulta così privo di quei requisiti minimi di autosufficienza, a mente dell'art. 40 c.p.a., anche soltanto, già quanto basta, per la mancata esposizione sommaria dei fatti.

Deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di prime cure e conseguentemente dell'appello, restando assorbita ogni altra questione. Le spese seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso di prime cure e il presente appello, annullando senza rinvio la pronuncia gravata.

Condanna la parte appellante alle spese del presente grado di giudizio a favore dell'Amministrazione appellata nella misura di euro 2.000,00, oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 1513/2021.