Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 1° febbraio 2024, n. 1012

Presidente: Saltelli - Estensore: Addesso

FATTO E DIRITTO

1. Il signor Tedeschi Antonio, nella qualità di candidato alla carica di consigliere regionale e di cittadino elettore, chiede la riforma della sentenza segnata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento dei verbali di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere regionale del Molise a seguito delle elezioni regionali del 25 e 26 giungo 2023 e la conseguente declaratoria del proprio diritto ad essere proclamato eletto alla carica di consigliere previa correzione del risultato elettorale.

2. In punto di fatto deve rilevarsi che il ricorrente aveva partecipato, quale candidato per la lista n. 2 di centro sinistra denominata "Costruire Democrazia", alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise svoltesi nelle date del 25 e 26 giugno 2023, all'esito delle quali era stato proclamato eletto a Presidente della Giunta regionale il candidato della coalizione di "Centro Destra", Francesco Roberti che, quindi, è anche componente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 20/2017.

Venivano inoltre proclamati consiglieri regionali tredici candidati eletti tra le liste di maggioranza e sette candidati eletti tra quelle di minoranza, tra cui il signor Roberto Gravina, candidato alla carica di Presidente di Giunta, eletto consigliere ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 20/2017.

3. Con ricorso al T.A.R. Molise il signor Tedeschi deduceva l'erroneità delle operazioni di ripartizione dei seggi poiché l'Ufficio centrale regionale aveva omesso di includere nei tredici seggi assegnati alla maggioranza, ottenuti in base ai calcoli indicati dall'art. 12, comma 5, lett. b), l.r. 20/2017, anche quello destinato al candidato eletto Presidente della Giunta. L'illegittima assegnazione del seggio aggiuntivo alla coalizione di maggioranza, con conseguente sottrazione dello stesso alla minoranza, aveva leso il suo diritto [a] essere proclamato eletto Consigliere regionale, quale secondo candidato più votato della lista n. 2.

In subordine il ricorrente eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della citata l.r. n. 20 del 2017 per contrasto con gli artt. 3 e 48 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva l'attribuzione alla coalizione vincitrice di un seggio nel Consiglio regionale del tutto svincolato dal criterio proporzionale, in aggiunta al premio di maggioranza e in violazione del principio di uguaglianza del voto.

4. Il T.A.R. adito ha respinto il ricorso, rilevando che: i) la legge regionale contraddiceva la tesi del ricorrente secondo cui tra i seggi assegnati alla maggioranza doveva essere compreso anche il seggio spettante di diritto al Presidente della Giunta regionale eletto poiché l'art. 12, comma 5, lett. b), l.r. 20/2017 si riferisce ai soli venti seggi destinati ai candidati alla carica di Consigliere regionale. Ciò essenzialmente in ragione del fatto che il ventunesimo seggio consiliare, quello destinato alla seduta del Presidente della Giunta eletto, prescindeva dal meccanismo di ripartizione dei seggi tra le liste, non essendo oggetto di distribuzione; ii) la legge aveva specificato che doveva ritenersi compreso nel numero dei seggi oggetto di ripartizione tra le liste anche quello riservato al candidato alla carica presidenziale c.d. "primo non eletto", mentre non aveva previsto un'analoga regola con riguardo al seggio destinato al candidato eletto Presidente della Giunta, al quale la seduta in Consiglio era ex lege riconosciuta al di fuori del riparto ex art. 12, comma 5, lett. b), della legge regionale citata; iii) la legge elettorale era univoca nel distinguere tra la carica di presidente e quella di consigliere regionale e nell'adottare il metodo proporzionale (peraltro assistito da correttivi maggioritari) per la sola, specifica, elezione dei consiglieri regionali; iv) la legge, nel definire l'entità del premio di maggioranza da essa riconosciuto, teneva conto dei seggi "al netto di quello spettante al Presidente della Giunta"; v) andava pure conclusivamente disatteso l'argomento che ancorava l'interpretazione patrocinata dal ricorrente al rigido criterio proporzionale proprio della legislazione precedente per la sua natura cedevole, in quanto destinata a ritrarsi in caso di approvazione da parte della Regione dello statuto e della legge regionale; v) era manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in questione per violazione degli artt. 48 e 3 Cost. perché il bilanciamento effettuato dal legislatore regionale nel contemperare l'esigenza di garantire la governabilità dell'ente (con gli strumenti del premio di maggioranza e l'assegnazione del seggio al Presidente della Giunta eletto a prescindere dalla redistribuzione dei seggi tra le liste di maggioranza e quelle di minoranza) e la rappresentanza della minoranza (assicurata dall'art. 11 della l.r. cit.) era riconducibile al fisiologico esercizio della discrezionalità legislativa.

5. Il signor Tedeschi chiede la riforma della sentenza sulla base di due motivi di appello con cui lamenta: I) error in iudicando per violazione ed errata applicazione degli artt. 1, 2, 11 e 13 l.r. 20/2017 anche in combinato disposto con i principi del criterio proporzionale di cui alla l. 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43; violazione ed errata applicazione dell'art 12 delle disp. prel. e dei principi di interpretazione costituzionalmente orientata ex artt. 3 e 48 Cost. ovvero di ragionevolezza e conservazione degli atti giuridici; violazione ed errata applicazione dell'art. 3 l. 241/1990, carenza di istruttoria, errore di fatto e di diritto, irragionevolezza, carenza di motivazione, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, illegittimità derivata; II) error in iudicando: carenza e contraddittorietà della motivazione: questione di legittimità costituzionale, violazione degli artt. 3 e 48 Cost. e dei principi di eguaglianza formale e sostanziale del voto; irragionevolezza.

6. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia.

Si sono altresì costituiti i signori Roberto Di Pardo e Roberto Di Baggio che hanno insistito per la reiezione dell'appello.

Il signor Di Pardo ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello per mutamento del petitum e il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio.

In vista dell'udienza di discussione le parti hanno depositato memorie di replica, insistendo nelle rispettive difese.

7. All'udienza pubblica del 16 gennaio 2024, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. In via preliminare deve essere respinta la richiesta di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva avanzata dall'appellato Di Pardo (memoria del 28 dicembre 2023) la cui qualifica di controinteressato emerge per tabulas dal ricorso di primo grado in quanto volto a correggere il risultato elettorale e a "sostituire al candidato Roberto Di Pardo, illegittimamente proclamato eletto, il candidato Antonio Tedeschi", come evidenziato anche dall'appellante (cfr. memoria Tedeschi del 28 dicembre 2023).

9. Nel merito l'appello è infondato, circostanza che consente di prescindere dall'esame delle censure di inammissibilità dell'appello per mutamento del petitum proposte dall'appellato signor Di Pardo.

10. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso relativo all'illegittima esclusione del seggio consiliare destinato al Presidente della Giunta dal computo dei tredici seggi spettanti alla maggioranza ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. b), della l.r. 20/2017.

Secondo l'appellante la sentenza di primo grado non sarebbe condivisibile in quanto: i) nessuna norma della legge regionale ha previsto che il seggio vada attribuito al presidente eletto al di fuori (ovvero in aggiunta al totale) dei seggi già attribuiti alla maggioranza. Il giudice di primo grado aveva sovrapposto e intrecciato (dunque confuso), l'elezione e la proclamazione del Presidente della Giunta regionale da effettuarsi con criterio maggioritario con l'elezione e l'attribuzione dei seggi dei consiglieri da effettuarsi, invece, con criterio proporzionale; iii) la sentenza aveva anche confuso il diritto riconosciuto dalla legge al Presidente eletto di far parte del Consiglio regionale con le modalità di riparto e di assegnazione di tutti i seggi consiliari; iv) l'art. 12, comma 5, lett. b), della legge elettorale, nella parte in cui imponeva la determinazione dei voti residuati anche nel caso in cui tutti i seggi della circoscrizione regionale venivano attribuiti, non aveva senso se si accedeva alla tesi, fatta propria dalla sentenza appellata, dell'assegnazione in prededuzione del ventunesimo seggio al Presidente della coalizione; v) era errata anche la scansione temporale (ovvero logica e cronologica) ricostruita dal giudice di primo grado poiché l'art. 12 non aveva anteposto all'elezione proporzionale del Consiglio sub b) la successiva fase di assegnazione della qualifica di consigliere al Presidente della coalizione perdente, confermando, di contro, che l'attribuzione della qualifica di consigliere ai candidati presidenti non poteva che avvenire, in assenza di espressa deroga, nel rispetto degli equilibri proporzionali funzionali alla composizione del Consiglio; vi) l'eccezionale sterilizzazione del seggio assegnato al Presidente prevista dall'art. 11 era destinata ad operare solo nella misura in cui il riparto dei seggi effettuato con il criterio proporzionale avesse superato determinate soglie minime o massime, rimanendo, in caso contrario, inattiva, come accaduto nel caso di specie; vii) costituendo il premio di maggioranza una deroga rispetto al principio proporzionale, non vi era alcuno spazio per la configurabilità di un premio di maggioranza occulto, dovendosi, invece, in assenza di una norma esplicita - volta a riconoscere alla coalizione vincitrice un seggio aggiuntivo in deroga al criterio proporzionale di riparto - e in presenza di una lacuna da colmare e/o di un dubbio interpretativo da sciogliere, fare ricorso al principio proporzionale previsto dalla legislazione previgente in forza del rinvio contenuto nell'art. 1, comma 2, l.r. 20/2017; viii) del pari non condivisibile era l'argomentazione a contrario desunta dalla lett. g) del comma 5 del citato art. 12 poiché la previsione del computo nella ripartizione dei seggi anche di quello assegnato al candidato non eletto era estensibile, in analogia, al candidato eletto al fine di evitare gli effetti distorsivi connessi ad un'applicazione asimmetrica di tale istituto, con evidente alterazione degli equilibri elettorali e proporzionali che il legislatore aveva inteso salvaguardare; ix) l'equilibrata composizione del Consiglio che il legislatore aveva inteso salvaguardare imponeva una lettura ed un'interpretazione nel senso sopra delineato, onde evitare, nella composizione del Consiglio ovvero nella distribuzione del totale dei seggi tra differenti coalizioni, effetti distorsivi (rispetto al principio proporzionale) oltre a quelli espressamente previsti sotto forma di premi e/o correttivi; x) doveva escludersi, infine, la prospettata cedevolezza dei principi proporzionali previsti dalle leggi nazionali, essendo stati gli stessi espressamente e formalmente rafforzati, anche a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 17/2020, proprio in ragione del rinvio formale ivi contenuto.

Le articolate censure sono infondate.

10.1. Secondo l'appellante l'ufficio centrale regionale ha erroneamente escluso dal computo dei seggi consiliari da ripartire tra maggioranza e minoranza ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. b), l.r. 20/2017 il seggio spettante in Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale eletto, con conseguente assegnazione di un premio di maggioranza occulto alla coalizione vincitrice al di fuori di qualunque previsione di legge e in violazione del sistema proporzionale di riparto.

La tesi non può essere condivisa.

L'appellante muove dall'implicito presupposto della totale assimilazione tra il seggio riservato ex lege al candidato proclamato Presidente e i (venti) seggi di consigliere regionale da ripartire tra maggioranza e minoranza con le modalità indicate dall'art. 12, comma 5, lett. b), della legge regionale. Per contro, la profonda diversità intercorrente tra lo status [di] presidente e quello di consigliere emerge sia dal diverso sistema di elezione (elezione diretta con sistema maggioritario per il primo, elezione con sistema proporzionale e premio di maggioranza per il secondo), sia dalla diversa modalità di assegnazione del seggio che del suddetto status costituisce proiezione in seno al Consiglio: assegnazione ex ante e in astratto da parte della legge per il presidente (art. 2, comma 4, l.r. 20/2017) e assegnazione ex post e in concreto con criterio proporzionale e correttivo maggioritario per i consiglieri (art. 12, comma 5).

La circostanza che il Presidente e i consiglieri regionali siedano entrambi in Consiglio regionale è un dato neutro ai fini che qui interessano, poiché il primo è componente del Consiglio regionale proprio nella qualità di Presidente della giunta e non nella qualità di consigliere regionale: da qui il logico corollario della natura aggiuntiva (o, più propriamente, estranea al riparto) del seggio destinato al Presidente proclamato eletto rispetto ai venti seggi destinati ai consiglieri regionali.

10.2. Da tale angolo di visuale emerge chiaramente la differenza rispetto al candidato presidente più votato dopo quello eletto che, invece, siederà in Consiglio in qualità di consigliere regionale e il cui seggio, proprio per tale ragione, è individuato tra quelli già assegnati alla minoranza con le modalità previste alla lett. g) del comma 5 dell'art. 12.

La diversità di status del candidato più votato rispetto al candidato proclamato Presidente preclude qualunque interpretazione estensiva o analogica al secondo della modalità di assegnazione del seggio prevista per il primo, come invocato dall'appellante (pag. 21 dell'appello), in difetto dell'eadem ratio e di una lacuna da colmare in ragione di un'espressa disposizione di legge che dispone in senso esattamente opposto.

Il dato positivo della legge regionale è infatti univoco nel senso sopra indicato, atteso che:

i) il Consiglio regionale si compone di venti consiglieri e del Presidente di Giunta regionale (art. 1, comma 3, conforme all'art. 15 dello statuto);

ii) le elezioni del Presidente della Giunta regionale si svolgono contestualmente a quelle del Consiglio regionale e, all'esito delle stesse, è proclamato eletto Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale, mentre è eletto Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato proclamato eletto Presidente e che sia collegato a coalizione di liste o lista singola che abbiano conseguito almeno un seggio (art. 2, commi 1, 2 e 3);

iii) il Presidente della Giunta regionale è componente in quanto tale del Consiglio regionale, mentre il seggio di consigliere regionale spettante al candidato alla carica di Presidente più votato dopo quello proclamato eletto è individuato e attribuito con le modalità previste alla lett. g) del comma 5 dell'art. 12 (art. 2, commi 3 e 4);

iv) i consiglieri regionali sono eletti con criterio proporzionale mediante riparto dei seggi tra coalizioni di liste e liste singole, concorrenti, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e con applicazione di un premio di maggioranza (art. 2, comma 5);

v) le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta ottengono non meno di dodici e non più di quattordici seggi, al netto di quelli spettanti al Presidente della Giunta regionale eletto, mentre alla coalizione e alle liste di minoranza sono riservati da un minimo di sei a un massimo di otto seggi, compreso il seggio destinato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato alla presidenza proclamato eletto e che sia collegato a coalizione di liste o a lista singola che abbiano conseguito almeno un seggio (art. 11).

L'elezione del Presidente e quella dei consiglieri regionali si svolgono, quindi, su binari paralleli in coerenza con la diversità di status rivestita.

Costituiscono logica conseguenza dell'impianto normativo sopra richiamato, da un lato, la c.d. sterilizzazione - affatto "eccezionale" come invece affermato dall'appellante (pag. 17 dell'appello) - del seggio di Presidente nell'ambito del computo dei seggi di consigliere regionale da assegnarsi con premio di maggioranza e, dall'altro lato, l'inclusione tra i seggi riservati alla minoranza anche del seggio spettante di diritto al candidato alla carica di Presidente più votato dopo quello eletto (art. 11).

10.3. Il successivo art. 12, comma 5, l.r. 20/2017 trasfonde poi in regole operative di riparto dei seggi le astratte previsioni contenute negli articoli precedenti, completando il sistema di individuazione e assegnazione dei seggi, secondo una linea di sviluppo improntata a coerenza sistematica e logica conseguenzialità.

L'articolo sopra citato esplicita, in sostanza, i criteri che l'Ufficio centrale regionale deve seguire per tradurre i voti in seggi.

A tal fine articola il procedimento nelle seguenti fasi:

i) la prima fase è la proclamazione alla carica di Presidente di Giunta regionale del candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Il candidato proclamato eletto è anche, ai sensi dello statuto, componente del Consiglio regionale con assegnazione ex lege del relativo seggio (lett. a);

ii) chiusa la fase precedente, si apre la fase della ripartizione dei seggi di consigliere regionale tra le coalizioni di maggioranza e minoranza mediante il calcolo del quoziente elettorale regionale (lett. b). A tal fine, si tiene conto anche degli eventuali voti ottenuti solamente dal candidato alla presidenza della Giunta che si estendono, comunque, alla colazione collegata e sono, quindi, voti della coalizione (art. 10, comma 2, lett. a);

ii) una volta determinati i seggi da ripartire tra maggioranza e minoranza, si verificano i seggi spettanti alla coalizione vincitrice ai fini dell'eventuale premio di maggioranza da calcolarsi al netto del seggio spettante al Presidente (lett. c e d);

iii) una volta determinati i seggi spettanti alla maggioranza, che non possono essere inferiori a dodici e superiori a quattordici, ha luogo la ripartizione dei seggi tra le liste della coalizione di maggioranza sulla base del quoziente elettorale di coalizione (lett. e);

iv) ha poi luogo la ripartizione dei seggi tra le coalizioni e le liste di minoranza con assegnazione di un numero di seggi da un minimo di sei a un massimo di otto, comprensivi del seggio destinato al candidato alla carica di Presidente più votato che viene proclamato consigliere regionale (lett. f e g).

10.4. La tesi del ricorrente, secondo cui in sede di assegnazione dei seggi ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. b), si deve tener conto anche di quello assegnato ex lege al Presidente, muove da una lettura asistematica che contrasta con la logica conseguenzialità dell'impianto normativo, come sopra richiamato, sovrapponendo e confondendo la fase della proclamazione del Presidente regionale a cui è ontologicamente collegato il peculiare criterio di assegnazione del seggio previsto dall'art. 2, comma 4, con la successiva fase di assegnazione dei seggi di consigliere regionale, facendo confluire irrazionalmente anche il seggio del Presidente, che non è un seggio di consigliere regionale ed è riservato ex lege al Presidente eletto con sistema maggioritario, nel sistema di riparto proporzionale dei seggi tra gli eletti a consigliere regionale, al di fuori di qualunque previsione di legge e, anzi, in contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 11 della legge regionale, come sopra evidenziato.

È stato chiarito che il seggio spettante di diritto al Presidente della Giunta regionale non va aggiunto ai venti seggi del Consiglio regionale da ripartire tra i candidati eletti alla carica di consigliere regionale, poiché, sebbene il Presidente faccia parte del Consiglio regionale e abbia in questo compiti e poteri deliberativi, è, per il resto, figura del tutto diversa da loro ed è oggetto di specifica disciplina costituzionale. Per tale ragione "ai fini della determinazione del numero dei consiglieri assegnati ad un consiglio regionale, non va computato il presidente della giunta regionale, che entra nella composizione dell'organo ai soli fini strutturali e deliberativi ma, nella fase elettorale, si pone nella posizione di soggetto esterno al consiglio. Ciò in similitudine, peraltro, alla figura del sindaco che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 è componente del consiglio comunale, organo composto dal sindaco e da un numero variabile di consiglieri determinato in base alla popolazione residente nel Comune; anche in questo caso, il sindaco concorre alla formazione del quorum strutturale del consiglio ed ha diritto di voto, ma non è da considerare, in sede elettorale e per il resto, alla stregua degli altri consiglieri comunali" (C.d.S., Sez. V, 16 febbraio 2015, n. 805 che aveva respinto una censura di analogo tenore con riferimento alle elezioni per il Consiglio regionale del Molise nella vigenza dell'art. 1 l. n. 43/1995).

10.5. A tanto consegue l'infondatezza delle ulteriori censure formulate dall'appellante, atteso che:

i) non vi è alcuna disapplicazione del sistema proporzionale che attiene al riparto dei seggi destinati ai candidati eletti a consigliere regionale, mentre quello di Presidente della giunta regionale è assegnato ex lege all'esito dell'elezione con sistema maggioritario;

ii) l'art. 12, comma 5, non prevede che tra i seggi destinati alla coalizione di maggioranza sia compreso quello spettante al Presidente, mentre contempla espressamente tra i seggi della minoranza quello attribuito di diritto al candidato a presidente più votato dopo quello eletto, che viene proclamato consigliere regionale (art 12, comma 5, lett. g). Ciò in coerenza con quanto sopra osservato in ordine allo status di consigliere regionale rivestito solo dal più votato dei non eletti e non dal Presidente eletto;

iii) l'inclusione del seggio del Presidente tra quelli da assegnare non può fondarsi nemmeno sull'identità tra dividendo e divisore ai fini del calcolo del quoziente elettorale regionale previsto dalla lett. b) del comma 5 ("Al fine del riparto divide il totale delle cifre elettorali di ciascuna coalizione o lista non riunita in coalizione, comprensive degli eventuali voti ottenuti solamente dal candidato alla presidenza della Giunta (...), per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione unica regionale, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale regionale") poiché i voti ottenuti dal solo candidato presidente si estendono alla coalizione collegata e sono, quindi, voti della coalizione (art. 10, comma 2, lett. a). Trattandosi di voti della coalizione gli stessi vengono, coerentemente, esclusi dal successivo calcolo del quoziente elettorale di coalizione ai fini del riparto dei seggi tra le liste interne alla coalizione, venendo meno l'asserita identità tra dividendo e divisore ("al riparto partecipano solamente le liste la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione a favore delle liste regionali, escludendo i voti assegnati solamente al candidato presidente. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste di cui al periodo precedente ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla coalizione, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale di coalizione", lett. e);

iv) la determinazione dei voti residuati anche in caso di assegnazione di tutti i seggi del collegio circoscrizionale è un dato neutro rispetto alla ripartizione dei seggi tra maggioranza e minoranza poiché è funzionale alla mera distribuzione, a valle, dei seggi tra le coalizioni e le singole liste non collegate al candidato proclamato eletto Presidente ai sensi della successiva lett. f). Quest'ultima disposizione sancisce, infatti, che la ripartizione dei seggi tra le coalizioni di liste o liste non riunite in coalizione debba avvenire con le modalità di cui alla lett. b (resti del quoziente elettorale regionale) e tra le liste regionali nell'ambito di ciascuna coalizione in base alle modalità di cui alla lett. e) (resti del quoziente elettorale di coalizione);

v) non sussiste la lamentata errata ricostruzione, ad opera del giudice di primo grado, della scansione cronologica procedimentale, mentre è proprio l'impostazione dall'appellante a incrinare la logica conseguenzialità del sistema che prevede l'elezione e proclamazione del Presidente (cui si collega l'effetto legale dell'assegnazione del seggio) quale fase esterna e antecedente rispetto al riparto dei seggi con sistema proporzionale;

vi) la lamentata eccezionale "sterilizzazione" del seggio presidenziale sottintende una regola - quella del computo tra i seggi di consigliere regionale - che il ricorrente si limita a dare per scontata senza riuscire a chiarirne la ragione;

vii) neppure è condivisibile la lettura dell'art. 11 alla stregua di previsione sussidiaria e ad applicazione eventuale e condizionata rispetto al successivo art. 12 - nel senso che il seggio del Presidente non deve essere computato nel caso di applicazione del premio di maggioranza, mentre deve essere computato negli altri casi - poiché non solo introduce un elemento di discontinuità logica nella disciplina in questione (in quanto l'esclusione dal computo del seggio presidenziale prevista dalla legge in via generale costituirebbe una variabile dipendente dall'esito del riparto a valle quale conseguenza "accessoria" del premio di maggioranza, non si sa se in relazione solo al numero minimo di dodici consiglieri o anche in relazione al numero massimo), ma è contraddetta dal dato testuale che impone in ogni caso la verifica che il totale dei seggi conseguiti dalla coalizione di maggioranza sia compresa tra il minimo di dodici e il massimo di quattordici "al netto di quello spettante al Presidente della Giunta regionale eletto" (artt. 12, comma 5, lett. d, e 11, comma 3), indipendentemente dall'effettiva applicazione del premio.

La completezza della disciplina, inequivocamente emergente dal dato sistematico e testuale, non consente infine di assegnare alcun rilievo al rinvio alla legislazione previgente il quale, ai sensi dell'art. 1 l.r. 20/2017, opera solo per "quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge". Tale rinvio, peraltro, non supporta la tesi dell'appellante poiché la non computabilità del seggio di Presidente ai fini del riparto dei seggi da assegnare è stato escluso dalla giurisprudenza sopra richiamata anche in relazione al sistema previgente disciplinato dall'art. 1 della legge statale 23 febbraio 1995, n. 43.

10.6. In definitiva il primo motivo di gravame deve essere respinto.

11. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in subordine nell'eventualità che l'impianto normativo della l.r. 20/2017 consenta l'attribuzione ipso iure del seggio in questione in favore del candidato Presidente eletto mediante pre-deduzione ovvero in aggiunta al riparto dei seggi, in deroga al principio proporzionale e in assenza dei presupposti per l'attivazione dei correttivi connessi al c.d. "premio di maggioranza". Ad avviso dell'appellante, la previsione di un seggio aggiuntivo attribuito alla maggioranza è irragionevole perché altera l'equilibrio tra maggioranza ed opposizione al quale il legislatore ha inteso ispirare il complessivo ed articolato sistema di formazione e composizione dell'organo consiliare.

Il motivo è infondato.

11.1. Come sopra chiarito, l'attribuzione del seggio al candidato Presidente non è soggetta ad alcun meccanismo di prededuzione, né costituisce una deroga al sistema proporzionale, ma rappresenta il precipitato logico del diverso sistema di elezione, con conseguente difetto di rilevanza della questione di costituzionalità, così come prospettata dall'appellante.

11.2. La stessa è comunque anche manifestamente infondata, non potendo rinvenirsi nella disciplina in esame alcuna violazione del principio di uguaglianza del voto e di ragionevolezza.

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il principio dell'eguaglianza del voto sancito dall'art. 48 Cost. esige che l'esercizio del diritto di elettorato attivo avvenga in condizioni di parità, donde il divieto del voto multiplo o plurimo, ma non anche che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettorato sia proporzionale al numero dei consensi espressi, dipendendo questo dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali (sentt. nn. 39 del 1973, 6, 60 e 168 del 1963, 43 del 1961), fermo restando in ogni caso il controllo di ragionevolezza (Corte cost. 106/1997).

11.3. Nel caso di specie il mancato computo del seggio in questione tra quelli ripartiti con il sistema proporzionale trova giustificazione nel diverso sistema elettorale prescelto dal legislatore per l'elezione del Presidente della Giunta e nell'esigenza di bilanciamento tra la governabilità dell'ente, buon funzionamento dell'organo consiliare e la rappresentanza della minoranza, il cui punto di equilibrio rientra nell'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in materia elettorale (Corte cost., sentt. nn. 275 del 2014, 193 del 2015, 35 del 2017 e 239 del 2018).

12. In conclusione l'appello deve essere respinto.

13. Sussistono nondimeno giustificati motivi, in ragione delle questioni trattate, per compensare tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Molise, sent. n. 289/2023.