Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione II
Sentenza 5 febbraio 2024, n. 164

Presidente: Mangia - Estensore: Baiocco

FATTO E DIRITTO

In data 28 gennaio 2021 la Se.Co. Società D'Ingegneria s.r.l. proponeva ricorso per ottenere ex art. 2900 c.c. la declaratoria del diritto del Consorzio Glob.Tec. al risarcimento dei danni a quest'ultimo arrecati dall'Amministrazione provinciale di Brindisi, a titolo di responsabilità precontrattuale, in ragione del mancato adempimento delle attività funzionali all'erogazione della quota di cofinanziamento cui la stessa Provincia si era vincolata giusta approvazione dell'accordo di programma intervenuta in data 27 marzo 2001, nonché per l'accertamento e la condanna dell'Amministrazione al pagamento, a titolo di responsabilità precontrattuale, del credito non soddisfatto, risultante dalla fattura n. 5/2007, emessa dal Consorzio per attività prestate in relazione agli interventi di interesse della ridetta amministrazione e nei limiti delle somme dovute alla ricorrente dal Consorzio medesimo in forza del titolo monitorio ottenuto in data 14 luglio 2008.

Il ricorso veniva tardivamente proposto in riassunzione del giudizio avente il medesimo oggetto conclusosi davanti al Tribunale di Brindisi con sentenza n. 33/2020, pubblicata in data 8 gennaio 2020, dichiarativa del difetto di giurisdizione dell'a.g.o.

Le parti intimate, benché ritualmente evocate, non si costituivano in giudizio.

In data 14 novembre 2023 parte ricorrente depositava un'istanza di passaggio in decisione del ricorso senza discussione.

All'udienza pubblica del 15 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio, rilevando il difetto di giurisdizione e, ad ogni modo, la carenza della legittimazione ad agire di parte ricorrente, assegnava a favore della stessa per la presentazione di memorie, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il termine di 30 giorni, infruttuosamente decorso.

Il Collegio ritiene, in via pregiudiziale, che difetti la giurisdizione del giudice amministrativo anche in ragione delle recenti ordinanze nn. 18669/2023 e 19171/2023 rese dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, in qualità di giudice della giurisdizione, in quanto la potestas iudicandi va determinata, come ribadito dai sopra indicati pronunciamenti, dal petitum sostanziale consistente, nel caso di specie, dalla lesione dell'affidamento del Consorzio da parte dell'Amministrazione, che parte ricorrente fa valere surrogandosi al ridetto Consorzio in ragione del diritto di credito vantato nei confronti del medesimo.

Ebbene l'esercizio dell'azione surrogatoria, nei termini sopra richiamati, determina ad ogni modo la carenza di legittimazione ad agire, quale condizione dell'azione indefettibile per procedersi ad una pronuncia di merito, in considerazione del fatto che secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, condiviso da questo Collegio, il processo amministrativo non conosce ipotesi di legittimazione anomala quali quelle proprie dei rapporti civilistici e di cui caso tipico è appunto quello previsto dall'art. 2900 c.c. (in tal senso Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana, sent. n. 902/2013) in quanto la legittimazione ad agire nel processo amministrativo, salvo i casi di azione popolare previsti dal t.u.o.e.l., postula la sussistenza in capo al ricorrente di un interesse differenziato e qualificato, e ciò tanto nell'ambito della giurisdizione di legittimità che in quella esclusiva in cui legittimato ad agire è, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, colui il quale viene direttamente in rapporto con l'Autorità.

In tal senso l'azione esperita presuppone la cognizione di rapporti creditori tra soggetti privati, ancor prima ed a prescindere dalla lesione dell'affidamento ad opera del soggetto pubblico, che sono totalmente estranei alla giurisdizione, anche esclusiva, del giudice amministrativo.

Alla luce delle sopra esposte motivazioni il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Non si dispone alcunché in ordine alle spese, non essendosi costituite in giudizio la parti intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione che declina in favore del giudice ordinario, dinnanzi al quale la domanda avanzata potrà essere riproposta ai sensi e nei termini prescritti dall'art. 11 c.p.a.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.