Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione III
Sentenza 7 febbraio 2024, n. 455
Presidente: Passarelli Di Napoli - Estensore: Russo
Ritenuto che il ricorso è fondato e merita accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni:
a) parte ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per casi speciali con scadenza al 28 novembre 2023, richiedeva la conversione dello stesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
b) con il provvedimento impugnato, la Questura di Palermo dichiarava inammissibile la richiesta di conversione, rilevando che, in seguito all'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, il permesso di soggiorno per protezione speciale non rientra più tra quelli convertibili in virtù dell'art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998;
c) le conclusioni cui è pervenuta la Questura, tuttavia, non tengono conto della disciplina transitoria recata dall'art. 7 del d.l. n. 20/2023, e in particolare dal comma 3, che, con riferimento ai permessi per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge (6 maggio 2023), fa espressamente salva "la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge";
d) nel caso di specie, il permesso di soggiorno di cui è stata chiesta la conversione era in corso di validità alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria introdotta con il d.l. n. 20/2023, dal momento che il permesso in esame scadrà il 28 novembre 2024;
e) ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione di legge, poiché l'amministrazione ha rilevato erroneamente quale profilo ostativo alla richiesta di conversione proposta dal ricorrente la mera circostanza dell'intervenuta eliminazione del permesso per protezione speciale dal catalogo dei permessi convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all'art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998, senza considerare la speciale norma transitoria prevista per i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati nel vigore della precedente disciplina e ancora in corso di validità al tempo dell'entrata in vigore del decreto-legge di riforma, contenuta nell'art. 7, comma 3, del d.l. n. 20/2023, a mente del quale "I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge".
Ritenuto che non appare condivisibile l'eccezione opposta dall'Avvocatura dello Stato, atteso che:
- ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, «Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
- che, pertanto, atteso il riferimento ai presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, non è condivisibile la tesi secondo cui il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32 d.lgs. n. 25/2008 sarebbe qualcosa di diverso e di non assimilabile al permesso di soggiorno ex art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998.
Ritenuto, pertanto, che:
- il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
- l'amministrazione dovrà quindi nuovamente pronunciarsi sull'istanza avanzata dal ricorrente, verificando la sussistenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla legge ai fini della richiesta conversione del titolo;
- invero, la disposizione invocata da parte ricorrente consente la conversione in parola "se ne ricorrono i requisiti di legge";
- che sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, atteso che questa Sezione, con l'ordinanza cautelare n. 645/2023, aveva invece accolto analoga eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, § 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.