Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 1° febbraio 2024, n. 75

Presidente: Giovagnoli - Estensore: Ardizzone

FATTO E DIRITTO

1. La "Brucoli Promotion s.r.l." impugnava in prime cure il parere vincolante espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali e dell'identità siciliana sull'istanza di autorizzazione in sanatoria del manufatto adibito a dehors, ai sensi dell'art. 181 del d.lgs. 42/2004, pertinenziale ad un immobile adibito ad attività commerciale.

In fatto premetteva:

- di avere realizzato su suolo pubblico, per l'esercizio della propria attività commerciale, diverse strutture: un pergolato in legno con pedana di mq 70,45; un chiosco a pagoda di mq 15; un dehors chiuso con copertura addossato al fabbricato per mq 63,64;

- con istanza del 30 maggio 2013 aveva chiesto l'autorizzazione in sanatoria per il mantenimento delle predette strutture;

- la Soprintendenza, con nota 17032 del dicembre 2013, «accertato che suddetto fabbricato ricade all'interno della zona A, centro storico di P.R.G.», ha espresso parere favorevole per il pergolato e il chiosco mentre «il dehors realizzato in aderenza all'immobile dovrà essere rimosso in quanto non compatibile con i criteri adottati nella zona»;

1.1. L'originaria ricorrente affidava il ricorso a un solo motivo:

«illegittimità per eccesso di potere; difetto di motivazione; eccessiva genericità; difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti di fatto», atteso che l'unica valutazione della Soprintendenza sarebbe errata in quanto «la frazione di Brucoli non appartiene al centro storico di Augusta, ma bensì alle zone ritenute di "rilevanza storico ambientale"» secondo la "Direttiva sull'occupazione temporanea di suolo pubblico con dehors e con espositori di merce", approvata con delibera della Giunta municipale n. 196/2006. Per il resto l'impugnato parere sarebbe «afflitto da vizio assoluto di motivazione, non riuscendosi in alcun modo a comprendere quali prescrizioni e quali criteri sarebbero stati violati [...]».

1.1. Si costituiva l'Assessorato regionale per i beni culturali e l'identità siciliana allegando una relazione dell'Amministrazione.

2. Il T.A.R., con la gravata sentenza, respingeva il ricorso assumendo che «emerge [...] dalla documentazione allegata al progetto presentato dalla società per la regolarizzazione del dehors, ed in particolare dallo stralcio della pianta topografica contenente le indicazioni di zonizzazione del P.R.G. che l'abitato di Brucoli è compreso nella zona "A" del P.R.G. del Comune di Augusta» e rilevava che l'autorizzazione alla realizzazione del dehors, rilasciata dal Comune nel 2007, fosse scaduta «essendo decorso il termine quinquennale». Per il primo Giudice la motivazione del provvedimento indica «[...] in termini sufficientemente chiari - per quanto indubbiamente stringati - l'incompatibilità della struttura, così come descritta negli atti progettuali allegati all'istanza di regolarizzazione, con i criteri di rilascio del parere paesaggistico favorevole previsti per la realizzazione di opere nelle zone del centro storico». Puntualizzava che, occorrendo l'autorizzazione comunale, in base alla direttiva del Comune di Augusta n. 196/2006, in sua assenza, «sarebbe mancato un presupposto necessario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistico ambientale», senza che ciò comportasse una sovrapposizione delle «proprie valutazioni all'esercizio dei poteri urbanistici spettanti al Comune [...]». Il dehors costituirebbe «un volume ulteriore rispetto a quanto preesistente non assentito e non assentibile in zona di centro storico», che, in base alle regole edilizie vigenti nelle zone di tipo "A" e, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004, non avrebbe mai potuto consentire il rilascio del chiesto parere paesaggistico favorevole.

3. L'appellante censura la sentenza lamentando con il primo motivo «(l')error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità nella motivazione in merito all'errato accertamento che il fabbricato ricada in zona A, centro storico del Comune di Augusta; eccesso di potere per travisamento di fatto», atteso che il primo Giudice avrebbe condiviso l'erronea prospettazione dell'Amministrazione resistente secondo cui «le zone di rilevanza storico ambientale sono ricomprese tout court nella zona A del centro storico del Comune di Augusta», senza considerare che nella direttiva 196/2006 emanata dalla Giunta municipale il "centro storico di Augusta" e la "frazione di Brucoli" sono espressamente indicate come aree ben distinte.

Con un secondo motivo l'appellante censura la sentenza per «violazione del chiesto e pronunciato; illegittima integrazione della motivazione operata dalla sentenza impugnata; eccesso di potere giurisdizionale», atteso che il T.A.R., in relazione al difetto del rinnovo dell'autorizzazione per l'installazione del dehors, avrebbe arbitrariamente creato «un nuovo presunto elemento ostativo dall'accoglimento della richiesta di parere della Soprintendenza, sostituendosi in tal modo alla stessa Amministrazione (dando luogo al tipico vizio di eccesso di potere giurisdizionale)».

L'appellante con il terzo motivo lamenta che il primo Giudice non ha esaminato ed accolto il profilo inerente il «difetto di motivazione», non potendosi comprendere quali fossero le prescrizioni e i criteri violati con l'installazione del dehors. Il T.A.R., invece, avrebbe introdotto una motivazione che non era indicata nel provvedimento impugnato.

L'appellante, infine, con un autonomo quarto motivo, censura la sentenza per «inammissibilità dell'integrazione postuma del provvedimento», in quanto la pronuncia trae spunto da una relazione difensiva dell'Amministrazione depositata in vista dell'udienza pubblica.

4. L'Amministrazione, già costituita in data 26 ottobre 2021, con memoria depositata il 25 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 73 del c.p.a., ha articolato apposite controdeduzioni.

5. All'udienza del 13 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il gravame risulta fondato nei termini e limiti che seguono.

Il Collegio ritiene, in via assorbente, fondato il motivo «sul difetto di motivazione», fermo restando la fondatezza della censura di «inammissibilità dell'integrazione postuma del provvedimento», articolata con il quarto motivo.

L'appellante, infatti, correttamente rileva come la sentenza abbia ricostruito «ex post una motivazione postuma che non si coglie nel provvedimento impugnato». Effettivamente il parere negativo, asseritamen[t]e stringato come rileva il primo Giudice, appare apoditticamente adottato sul presupposto che il dehors, a differenza degli altri due manufatti (pergolato in legno e chiosco a pagoda) «non è compatibile con i criteri adottati nella zona», senza indicare quali prescrizioni o criteri sarebbero stati violati.

Né sussiste, nel caso di specie, una eventuale motivazione per relationem ad altra nota che casomai avrebbe potuto illustrare in modo esaustivo le ragioni di incompatibilità paesaggistica dell'intervento in esame.

La contestata applicazione dei divieti previsti per i centri storici (classificati come "A") e in particolare per il centro storico di Augusta a quello di Brucoli, avrebbe meritato da parte del Comune resistente una più adeguata istruttoria, a fronte della «Direttiva sull'occupazione temporanea di suolo pubblico con dehors e con espositori di merce», approvata con delibera della Giunta municipale 196/2006 che appare introdurre, seppur in maniera opinabile, una distinzione tra il «centro storico» di Augusta e la "frazione di Brucoli" quale zona di «rilevanza storica ambientale».

In primo luogo rientra nell'ambito della inammissibile motivazione postuma, in difetto di alcun riferimento nell'impugnato provvedimento, il presupposto da cui muove la sentenza ovvero che «emerge, infatti, anche dalla documentazione allegata al progetto presentato dalla società per la regolarizzazione del dehors, ed in particolare dallo stralcio della pianta topografica contenente le indicazioni di zonizzazione del "P.R.G.", che l'abitato di Brucoli è ricompreso nella zona "A" del P.R.G. del Comune di Augusta».

Il primo Giudice, indubitabilmente, sulla base della relazione depositata dall'Amministrazione regionale nel corso del primo grado del giudizio, ha introdotto nuove e diverse motivazioni:

- il dehors realizzato «come una struttura con pilastri ed infissi», nonché per il volume occupato sarebbe di non facile amovibilità;

- l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale alla realizzazione del dehors rilasciata nel 2007 sarebbe scaduta per decorso del temine quinquennale e, al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria, non sarebbe stata rinnovata. Tali motivazioni, peraltro afferenti valutazioni edilizio-urbanistiche, non appaiono neanche embrionalmente accennate nel gravato parere.

Il difetto di motivazione, peraltro, risulta ancora più evidente a fronte della relazione tecnica del 27 maggio 2013, versata in atti, a corredo dell'istanza di sanatoria, dove veniva puntualizzato che i manufatti, in quanto realizzati prima del 30 settembre 2004 e non costituendo essi maggiori superfici o volumi, avrebbero potuto essere regolarizzati sebbene ricadenti in zona di tutela paesaggistica.

In conclusione, il Giudice di prime cure, avrebbe dovuto constatare il difetto di motivazione e, per tale sola ragione, avrebbe dovuto annullare l'atto, essendo «inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processali, o comunque scritti difensivi, in quanto la motivazione costituisce contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata» (C.G.A.R.S., Sez. giur., 26 agosto 2020, n. 750; C.d.S., II, 6 maggio 2020, n. 2860).

È doveroso, in ogni caso, puntualizzare che la presente pronuncia di accoglimento, avendo accertato la sussistenza di vizi di natura formale, non reca alcuna valutazione o prognosi in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'opera, essendo questa rimessa al rinnovato pieno esercizio del potere discrezionale valutativo dell'Amministrazione.

7. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione, e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l'effetto, annulla l'impugnato parere della Soprintendenza di Siracusa, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della medesima Amministrazione.

Condanna l'Amministrazione regionale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 834/2021.