Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 9 febbraio 2024, n. 1320

Presidente: Contessa - Estensore: Fratamico

FATTO E DIRITTO

L'oggetto del presente giudizio è costituito:

- dalla graduatoria di merito relativa al concorso a cattedra nella scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con DDG n. 106 del 23 febbraio 2016, ambito disciplinare AD02 classi di concorso A48 scienze motorie e sportive istruzioni secondarie di II grado e A49 scienze motorie e sportive scuola secondaria di I grado, pubblicata con provvedimento dirigenziale del 12 settembre 2016, n. 13404, modificata nelle date del 14 e 15 settembre 2016;

- dalla nuova graduatoria di merito dei vincitori del suddetto concorso a cattedra nella scuola secondaria di primo e secondo grado, approvata in autotutela con decreto del DDG USR Campania del 14 marzo 2018;

- dalle successive graduatorie pubblicate nelle date del 1° agosto 2018 e 6 agosto 2018 e da tutti gli atti connessi del procedimento.

Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso introduttivo e con tre atti di motivi aggiunti dalla signora L. Giuseppina dinanzi al T.A.R. per la Campania, nella parte in cui, non tenendo conto di tutti i titoli da lei presentati ed applicando in modo errato l'arrotondamento delle votazioni ottenute, le avrebbero attribuito un punteggio inferiore a quello spettantele ed una posizione deteriore rispetto agli altri concorrenti.

A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha lamentato numerosi profili di violazione di legge, con particolare riguardo agli artt. 97 e 51 della Costituzione, alla l. n. 88 del 1958, alla l. n. 178 del 1998, all'art. 1, comma 115, lett. g), della l. n. 127 del 1998, all'art. 1, comma 114, lett. a), della l. n. 107 del 2015, al d.m. n. 94 del 2016 e al d.m. 95 del 2016, ed eccesso di potere per sviamento, falso scopo e falsa causa, irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione insufficiente, incongrua, contraddittoria, perplessa, dubbiosa, violazione delle regole della logica rispetto alla disciplina di cui al d.m. 94 del 2016 e in ordine all'apprezzamento del rapporto tra prova competitiva e titoli.

Il T.A.R. per la Campania, con la sentenza n. 307 del 21 gennaio 2019, ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo, i primi, i secondi e parte dei terzi motivi aggiunti, rigettando per il resto l'impugnazione delle graduatorie.

L'originaria ricorrente ha quindi chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, affidando il proprio appello a 10 motivi così rubricati:

I) erronea ricostruzione dei fatti;

II) violazione dei limiti della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo;

III) insussistenza della improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a. sul dovere di provocare il contraddittorio in relazione a questione rilevabile d'ufficio;

IV) errata valutazione dei titoli inquadrabili nella casella B.5.2;

V) errata valutazione della casella A.2.2;

VI) riproposizione delle censure;

VII) rigetto implicito dell'istanza di riesame, provvedimento implicito, non meramente confermativo, del punteggio titoli pari a 2.83, illegittimità, carenza di motivazione, violazione del principio di proporzionalità;

VIII) esclusione dell'equiparazione tra il diploma ISEF vecchio ordinamento e la laurea in scienze motorie;

IX) efficacia cassatoria del giudicato di annullamento del bando di concorso e valutazione consequenziale in ordine al diploma ISEF ed all'abilitazione della sessione riservata;

X) arrotondamento punteggio abilitazioni.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Ufficio scolastico regionale della Campania e la controinteressata C. Catia, eccependo l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'appello.

Con ordinanza n. 9577 del 3 novembre 2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, ed è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Con la medesima pronuncia è stato ingiunto all'Amministrazione il deposito, nel termine di 60 giorni, degli atti e dei documenti del procedimento, nonché di una dettagliata relazione sui fatti di causa.

L'appellante, nonostante la rituale comunicazione via PEC in data 3 novembre 2022 della suddetta ordinanza, non risulta aver in alcun modo adempiuto alla disposta integrazione del contraddittorio.

Tale inottemperanza è stata evidenziata anche dalla controinteressata sig.ra Catia C., che, con nota depositata in data 5 dicembre 2023, ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza previa discussione.

All'udienza pubblica straordinaria del 15 dicembre 2023 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Alla luce dell'inottemperanza dell'appellante all'ordine di integrazione del contraddittorio, regolarmente comunicato tramite PEC al suo difensore, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.

Come sottolineato dalla costante giurisprudenza amministrativa, il termine che il giudice assegna al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio e quello per il deposito della prova dell'avvenuto adempimento dell'incombente hanno carattere perentorio, di modo che la loro inosservanza comporta decadenza dal diritto d'azione, con conseguente improcedibilità del ricorso: poiché il giudizio non può continuare senza la partecipazione delle altre parti necessarie (oltre a quelle originariamente intimate), l'inottemperanza all'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio entro il termine all'uopo fissato non può, infatti, che comportarne l'assoluta improcedibilità (cfr. C.d.S., Sez. IV, 2 maggio 2012, n. 2526; Sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4319).

In considerazione della natura e dell'esito complessivo del giudizio sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese del presente grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, sez. IV, sent. n. 307/2019.