Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione II
Sentenza 23 febbraio 2024, n. 498
Presidente: Russo - Estensore: Cozzi
In data 1° agosto 2023, la società ricorrente ha depositato presso il Comune di Segrate istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, avente ad oggetto un intervento abusivamente realizzato finalizzato al cambio di destinazione d'uso di alcune unità immobiliari di sua proprietà, catastalmente identificate al foglio 47, mappale 102, subalterni 709 e 711.
Con il ricorso in esame, viene impugnato il silenzio rigetto formatosi sulla predetta istanza ai sensi dell'art. 36, terzo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Segrate.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 20 febbraio 2024.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Va invero osservato che, in base all'art. 36, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001, l'accertamento di conformità può essere ottenuto fino alla scadenza dei termini di cui agli artt. 31, comma 3, 33, comma 1, e 34, comma 1, dello stesso d.P.R. e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative. Secondo la giurisprudenza questa norma indica termini di natura perentoria che ostano all'accoglimento delle istanze presentate tardivamente (cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 12 dicembre 2014, n. 6958).
Da ciò consegue che, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo, l'accertamento di conformità non può essere ottenuto dopo che sia decorso il termine assegnato per il ripristino ai sensi del citato art. 33, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001.
Va a questo punto rilevato che, nel caso concreto, non è contestato che il Comune di Segrate, dopo aver qualificato l'intervento abusivamente realizzato dalla ricorrente quale intervento di ristrutturazione edilizia, ha notificato alla ricorrente stessa il provvedimento contenente l'ordine di ripristino in data 31 marzo 2021, assegnando un termine per provvedere pari a sessanta giorni. La domanda di accertamento di conformità, avente ad oggetto anche l'intervento sanzionato con il suddetto provvedimento, è stata depositata solo in data 1° agosto 2023, ben oltre la scadenza del termine sopra indicato.
Ne consegue che l'istanza deve considerarsi tardiva e non può perciò essere in nessun caso accolta, risultando pertanto inconferenti le argomentazioni sviluppate nel ricorso tese a dimostrare la sussistenza del requisito della doppia conformità.
Per queste ragioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.