Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 21 febbraio 2024, n. 1742

Presidente: Mastrandrea - Estensore: Gambato Spisani

1. Le parti della vicenda per cui è processo si identificano così come segue.

1.1. Marina Angela C., Maria Concetta C., Luigi C., Maria S. e Rosalia S. erano proprietari di un terreno situato in Comune di Casole Bruzio.

1.2. Nel corso della vicenda per cui è processo, Luigi C. è deceduto e suoi successori a titolo universale sono Marina Angela C. e Maria Concetta C. (fatto pacifico in causa).

1.3. Attuali ricorrenti a tutti gli effetti sono quindi le predette Marina Angela C. e Maria Concetta C., nonché le citate Maria S. e Rosalia S.

1.4. Parimenti, dal 26 marzo 2017 il Comune di Casole Bruzio si è estinto per fusione con altri, dando vita al successore Comune di Casali del Manco (fatto localmente notorio).

1.5. Di conseguenza, attuale intimato a tutti gli effetti è il Comune di Casali del Manco.

2. Ciò premesso, si controverte della liquidazione delle somme che il Comune intimato deve corrispondere alle ricorrenti sulla base di due distinti titoli, costituiti da condanne al risarcimento del danno per fatti relativi al terreno suddetto.

2.1. Il primo di questi titoli è rappresentato dalla sentenza T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19 febbraio 2004, n. 426, e dalla relativa sentenza di appello di questo Consiglio, Sez. IV, 3 agosto 2011, n. 4642.

2.2. Questo primo titolo ha condannato l'allora esistente Comune di Casole Bruzio a risarcire ai ricorrenti il danno loro arrecato in dipendenza dall'illegittimo diniego di un permesso di costruire richiesto per realizzare un fabbricato di abitazione sul terreno in questione.

2.3. Il secondo di questi titoli è rappresentato dalla sentenza T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 30 luglio 2014, n. 1257, e dalla relativa sentenza di appello di questo Consiglio, Sez. IV, 15 febbraio 2021, n. 1383.

2.4. Questo secondo titolo ha condannato il Comune di Casali Manco a risarcire ai ricorrenti il danno loro arrecato dall'illegittima occupazione, solo in parte tradotta poi in esproprio, del terreno in questione allo scopo di realizzarvi un'opera pubblica, ovvero l'edificio adibito a scuola dell'infanzia e ad asilo nido nella frazione di Vallicelli (fatti pacifici in causa).

3. Con il ricorso n. 2330/2023 R.G. di questo Consiglio, le attuali ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza di queste due sentenze.

4. Il relativo giudizio è stato definito con la sentenza 3 agosto 2023, n. 5808, della cui ottemperanza a sua volta si tratta. Questa sentenza ha determinato così come segue le somme dovute dal Comune intimato per i titoli suddetti.

4.1. In base alla sentenza della Sezione 4642/2011, il Comune deve pagare:

a) euro 5.000 a titolo di costi sostenuti per la redazione del progetto dell'immobile che si voleva realizzare, dato che questo importo è concordemente allegato dalle parti, senza contestazione;

b) la attualizzazione della somma come sopra dovute secondo i criteri di legge, con decorrenza dalla data del 7 maggio 2002 indicata sopra al § 15.1 e non specificamente contestata;

c) una somma pari a un dodicesimo di un decimo del valore venale del bene, ovvero secondo logica di tutto il terreno, nella consistenza indicata sopra al § 3.1 ovvero del terreno "sito nel Comune di Casole Bruzio e contraddistinto al N.C.T. al foglio n. 2, partt. 173, 250, 252, 415 e 518" esclusa quindi la particella 170, somma riferita al periodo dal 20 giugno 2001 al 7 maggio 2002. Questo valore venale va identificato con il valore di esproprio, ovvero con il valore di euro 18,10 al mq, corrispondente ai valori del piano particellare a suo tempo adottato, valore individuato dal Comune al § 15.2, non contestato come tale e da ritenersi corretta espressione del valore venale all'epoca considerata;

d) la attualizzazione della somma come sopra dovute secondo i criteri di legge, con decorrenza dal 20 giugno 2001;

e) va chiarito che il criterio legale di rivalutazione cui fare riferimento è quello fissato dalla nota sentenza Cass. civ., Sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712: sulle somme capitale liquidate come sopra, andrà calcolata la rivalutazione monetaria anno per anno; sui singoli importi come rivalutati anno per anno, andranno poi riconosciuti gli interessi legali, il tutto dalle date indicate sino al saldo effettivo, criterio del resto conforme a quello indicato dalla sentenza 1383/2021.

4.2. In base alla sentenza della Sezione 1383/2021, il Comune deve poi pagare anche:

a) per i terreni occupati e non espropriati, individuati come sopra al § 11, lett. d), ovvero i terreni di cui al foglio 2, particelle 250 e 415 per le parti non espropriate e 518 per intero, sempre esclusa la particella 170, una somma pari al pari al 5% annuo del valore della superficie occupata, somma ragguagliata al periodo decorrente dal 27 dicembre 2007 alla restituzione o acquisizione, ove il valore della superficie occupata è il valore di esproprio, di euro 18,10 al mq di cui sopra al § 22, lett. c);

b) rivalutazione ed interessi su questa somma come sopra al § 22, lett. e);

c) per i terreni occupati ed espropriati, individuati come sopra al § 11, lett. c), ovvero quelli di cui al foglio 2, particelle 173 per intero, 250 per soli 7 mq, 252 per intero e 415 per 36 mq, esclusa sempre la particella 170, una somma pari al pari al 5% annuo del valore della superficie occupata, ragguagliata al periodo dal 27 dicembre 2007 al 21 luglio 2008, ove il valore della superficie occupata è quello di cui sopra;

d) rivalutazione ed interessi su questa somma come sopra al § 22, lett. e).

4.3. Tutto ciò, come da dispositivo, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza stessa.

5. La sentenza 5808/2023 è stata comunicata ai procuratori delle parti via PEC il giorno 13 giugno 2023, come da registri di segreteria, e non consta impugnata.

6. Il Comune peraltro non ha pagato alcuna somma.

7. Ciò posto, le ricorrenti hanno indirizzato al Comune la PEC 31 agosto 2023 (doc. 5 ricorso) con la quale hanno formalmente diffidato a pagare, senza ottenere risposta alcuna.

8. Di conseguenza, hanno adito questo Giudice per la nomina di un commissario ad acta con ricorso notificato il 17 novembre 2023.

9. Il Comune si è costituito con atto 14 dicembre 2023, in cui non contesta la pretesa, chiede soltanto la concessione di un termine ulteriore, imputando il ritardo a problemi organizzativi interni.

10. Alla camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2024, il difensore delle ricorrenti ha dato atto che nulla fino a quel momento è seguito da parte del Comune.

11. All'esito, il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e vada accolta.

12. In quanto necessario, il Collegio osserva che è rispettato quanto previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.

12.1. Sul punto, ci si deve riferire all'orientamento da ultimo condiviso da C.d.S., Sez. IV, 28 luglio 2023, n. 7401, e C.G.A.R.S. 18 febbraio 2022, n. 219. Secondo queste sentenze, perché il giudizio di ottemperanza sia procedibile, sono necessari tre requisiti, che si desumono dal sistema. È infatti richiesto: a) in primo luogo che il titolo esecutivo esista e sia perfetto; b) in secondo luogo, che vi sia la prova che questo titolo è stato portato a conoscenza dell'Amministrazione, ed è stato da essa acquisito in forma autentica; c) in terzo luogo che sia rigorosamente provato che l'Amministrazione ha ricevuto la domanda volta ad ottenere l'esecuzione del provvedimento giudiziale ed è rimasta inerte. Ove sussistano questi requisiti, il giudizio di ottemperanza può essere promosso dopo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla conoscenza del titolo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Sempre secondo le sentenze citate, non è invece richiesta - perché non espressamente prevista né dal citato art. 14 d. l. 669/1996 né da altre norme - la formale notifica del titolo in forma esecutiva.

12.2. Nel caso di specie, questi requisiti sono rispettati, dato che la PEC di comunicazione della sentenza, che la ha portata a conoscenza delle parti, è del 13 giugno 2023. Da questa data, il termine di 120 giorni, sottoposto a sospensione feriale, andava a scadere al 13 novembre 2023: il ricorso è stato notificato il 17 novembre 2023, ovvero subito dopo.

13. Si osserva poi che il Comune ha allegato i problemi organizzativi interni di cui si è detto ormai il 14 dicembre 2023, e pertanto da allora ad oggi ha avuto secondo logica il tempo necessario per superarli o per giustificare l'ulteriore ritardo, ciò che non è avvenuto.

14. Deve quindi essere nominato un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Cosenza, con facoltà di subdelega nell'ambito del proprio ufficio, commissario il quale provvederà al pagamento del dovuto e delle spese di questo giudizio, nelle forme e nei modi di legge.

15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in misura compatibile con i minimi di cui ai parametri previsti per un valore di causa di 41 mila euro, pari alla somma dovuta, diminuiti del 30% per l'assenza di questioni di fatto o di diritto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in epigrafe (n. 9336/2023 R.G.) accoglie il ricorso e per l'effetto nomina per procedere al pagamento del dovuto da parte del Comune intimato e a favore delle ricorrenti il commissario ad acta, di cui in motivazione, assegnando allo stesso termine di giorni trenta per procedervi, decorrenti dalla nomina.

Condanna il Comune di Casali Manco a rifondere alle ricorrenti le spese di questo giudizio, spese che liquida in euro 2.825, oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto CdS, sez. IV, sent. n. 5808/2023.