Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 13 marzo 2024, n. 191
Presidente: de Francisco - Estensore: Cogliani
FATTO E DIRITTO
I. L'appellante - premesso di essere proprietaria di un edificio sito in Trecastagni, composto da un piano terra e primo piano, costruito giusta licenza edilizia n. 1385/1970 - afferma di aver proceduto a realizzare una copertura a tetto e contestualmente alla chiusura del piano terra per eliminare nel lastrico solare gravi infiltrazioni di umidità con pericolo di crollo del solaio di copertura, senza preventiva autorizzazione.
Con l'ordinanza oggetto di impugnazione era intimata la demolizione.
L'istante espone che, pertanto, presentava un progetto per la regolarizzazione degli abusi commessi, che prevede la demolizione del vano di ampliamento e della lavanderia e l'abbassamento del piano di appoggio delle due falde a quota solaio con relativo abbassamento dei muri perimetrali, il tutto come rappresentato nei relativi elaborati grafici.
Avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato deposito dell'avviso di ricevimento della spedizione di copia del ricorso deduce il seguente motivo di censura: erroneità della sentenza nel ritenere inammissibile il ricorso, in violazione degli artt. 73 c.p.a. e 291 c.p.c., poiché il T.A.R., nel fissare l'udienza pubblica dopo 12 anni, avrebbe dovuto verificare la regolarità della notifica.
Non essendo stato esaminato il ricorso introduttivo del giudizio, l'appellante ripropone i motivi dedotti in primo grado:
1) violazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, mancanza di istruttoria, difetto di motivazione; l'A. avrebbe emesso illegittimamente il provvedimento oggetto di gravame, senza tenere conto che l'intervento sarebbe conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente e che si sarebbe quindi in presenza di un accertamento di conformità;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. n. 47/1985 e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria; infatti, la chiusura del primo piano e la realizzazione del tetto a falde, non potrebbe essere sanzionato ex art. 7 della l. n. 47/1985, perché si tratterebbe di opere parzialmente difformi dall'originaria licenza edilizia o interventi di ristrutturazione edilizia;
3) violazione di legge per erronea applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 7 della l. n. 47/1985 e del d.P.R. 380/2001, violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 della l. n. 241/1990 come recepita in Sicilia dalla l.r. n. 10/1991, eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, difetto ed insufficiente motivazione, violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed imparzialità della P.A.;
4) violazione della l. n. 241/1990 sotto altro profilo, difetto di motivazione, eccesso di potere per mancata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed imparzialità della P.A.
Si è costituito il Comune appellato per resistere.
All'udienza pubblica del 23 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
II. Osserva il Collegio che l'appello è fondato nei termini che di seguito sono specificati.
III. Il primo motivo di appello deve essere accolto.
Infatti, a riguardo assume rilevanza la norma contenuta nel 3° comma dell'art. 45 c.p.a., che va letta coordinatamente a quanto disposto dall'art. 71, comma 3, c.p.a.
Dispone il predetto art. 45, comma 3, c.p.a.: "La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate".
La norma, dunque, afferma che la domanda non può essere esaminata, tuttavia da tale indicazione non può farsi discendere - come ha voluto il primo giudice - l'inammissibilità della stessa.
Infatti, l'art. 71, comma 3, c.p.a. dispone: "Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso".
Orbene, alla luce dell'art. 46, comma 1, c.p.a.: "Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti".
Ne discende che l'interpretazione sistematica delle norme sopra richiamate conduce alla conclusione che - in difetto del deposito della prova dell'avvenuta notifica - il ricorso non poteva essere fissato (e per questo non poteva essere esaminato conseguentemente ai sensi dell'art. 45, comma 3).
Né vale l'argomento contrario dell'ordinaria diligenza delle parti e della dimostrazione del permanere dell'interesse, essendovi nell'ordinamento strumenti differenti al fine di garantire la verifica dell'interesse e l'eventuale perenzione della causa per il decorso del tempo nell'inerzia delle parti.
IV. Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e, pertanto, non ha esaminato alcuno dei vizi dedotti dalla parte istante.
V. Ritiene il Collegio che la decisione del ricorso in prime cure in violazione del precetto ostativo, di cui al surricordato art. 45, comma 3, c.p.a., abbia integrato una lesione del diritto di difesa della parte ricorrente che impone la remissione al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello, la sentenza appellata va annullata con rinvio al medesimo T.A.R.
VI. Quanto alle spese, in ordine alle stesse il Collegio ritiene che la particolarità della fattispecie ne comporta la compensazione per il doppio grado sin qui svolto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza con rinvio al primo grado.
Spese del doppio grado sin qui svolto compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, § 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità idonee ad identificare la parte appellante.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 993/2022.