Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 5 marzo 2024, n. 2157

Presidente: Montedoro - Estensore: Ravasio

FATTO E DIRITTO

1. Gli odierni appellanti sono proprietari, in comunale Agerola, di un terreno censito catastalmente al Folio 18, mapp. 1887 e 1889, avente destinazione agricola: va precisato che l'intero territorio comunale risulta assoggettato a vincolo paesaggistico imposto con i decreti ministeriali del 12 novembre 1958 e 28 marzo 1985, ed è stato incluso tra i comuni sismici con delibera di Giunta regionale n. 5447 del 7 novembre 2002.

2. Avendo realizzato in assenza di titolo edilizio una "baracca in lamiere zincate per una superficie di circa mq. 70", gli appellanti presentavano il 10 dicembre 2004 domanda di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003.

3. La domanda, previa comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, veniva respinta con provvedimento del responsabile del settore n. 2113 del 26 febbraio 2019: a motivo del diniego il Comune di Agerola opponeva (i) la non conformità del manufatto alle norme urbanistiche, che avrebbero consentito la realizzazione di una volumetria di molto inferiore a quella oggetto della sanatoria e (ii) l'impossibilità di condonare manufatti ubicati in zone soggette a vincoli ambientali e realizzati dopo l'imposizione dei vincoli stessi.

4. Avverso l'indicato provvedimento, e gli atti ad esso presupposti, ivi compresi i verbali di accesso in loco effettuati dagli organi della Polizia municipale, proponevano ricorso, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, i signori C. e B.

5. Con la sentenza del cui appello si tratta il TAR respingeva il ricorso, confermando la denunciata non conformità del manufatto alle norme urbanistiche vigenti nella zona, la impossibilità di condonare le opere implicanti la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa, e infine rilevando che "la preesistenza del vincolo e il contrasto con la destinazione urbanistica dell'area impediscono di ritenere condonabile un'opera, costituendo impedimenti oggettivi alla sanatoria che operano automaticamente senza necessità di acquisire il parere della Soprintendenza".

6. I signori C. e B. hanno proposto appello.

7. Il Comune di Agerola non si è costituito in giudizio.

8. La causa è stata chiamata all'udienza del 29 febbraio 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.

9. L'appello non può trovare favorevole valutazione.

10. È pacifico che il manufatto oggetto di condono è costituito da un locale che gli stessi appellanti hanno descritto, nella istanza di condono, come una "baracca in ferro e lamiere di circa 70 mq", che essi sostengono di utilizzare per attività agricole e pastorizie: costituisce, dunque, una abuso "maggiore", ai sensi della legislazione sul condono, nel senso che si tratta di un abuso che non può essere annoverato tra quelli di cui alle tipologie 4, 5 o 6 della tabella allegata al d.l. n. 269/2003.

11. È altrettanto pacifico che sull'area insistono dei vincoli di tutela paesaggistica, oltre che un vincolo di zona sismica: sul punto gli appellanti si limitano a sostenere che non si tratta di vincoli a inedificabilità assoluta, ma non negano l'esistenza dei vincoli segnalati nel diniego di condono oggetto di impugnazione, dei quali neppure deducono essere stati imposti in epoca successiva alla realizzazione del manufatto.

12. Ciò premesso va detto che, indipendentemente dall'esattezza o meno delle considerazioni svolte nel provvedimento impugnato e dal TAR relativamente alla conformità del manufatto alle previsioni urbanistiche vigenti, l'istanza di condono comunque non avrebbe potuto essere accolta.

13. Ai sensi dell'art. 32, comma 26, lett. a), del d.l. 269/2003: "Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47".

13.1. L'art. 32, comma 27, del medesimo decreto-legge prevede che: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (...) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".

13.2. Secondo quanto prevedono le suddette norme, non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1 alla citata legge (c.d. abusi maggiori), realizzate su immobili soggetti a vincoli (per quanto qui rileva) idrogeologici e paesaggistici, a prescindere dal fatto che (ed anche se) si tratti di interventi conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e al fatto che il vincolo non comporti l'inedificabilità assoluta dell'area. Sono invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, solo gli interventi c.d. minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 326, cit. (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), previo parere della autorità preposta alla tutela del vincolo.

13.3. La giurisprudenza (cfr. C.d.S. n. 1664 del 2 maggio 2016; n. 735 del 23 febbraio 2016; n. 2518 del 18 maggio 2015) ha, infatti, costantemente affermato che, ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella l. n. 326 del 24 novembre 2003 (c.d. terzo condono), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo non può essere sanato.

13.4. Specularmente, questo Consiglio (Sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2518) ha chiarito che, ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del decreto-legge sul terzo condono, sono sanabili le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta al vincolo (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 10062 del 23 novembre 2023; 2 marzo 2010, n. 1200; Sez. IV, 19 maggio 2010, n. 3174).

13.5. L'applicabilità della sanatoria, nelle aree sottoposte a vincolo, alle sole opere di restauro o risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici è stata poi confermata anche dalla costante giurisprudenza penale, secondo cui: "in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato d.l. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici" (Cass., Sez. III, 20 maggio 2016, n. 40676).

13.6. Le disposizioni citate sono state oggetto di diverse pronunce della Corte costituzionale, che hanno confermato che il condono edilizio di cui al d.l. n. 269/2003 è caratterizzato da un ambito oggettivo più circoscritto rispetto a quello del 1985, in conseguenza dei limiti ulteriori contemplati dal comma 27 dell'art. 32, i quali "si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985" (cfr. Corte cost., sent. 28 giugno 2004, n. 196) "e non si possono considerare racchiusi nell'area dell'inedificabilità assoluta" (cfr. Corte cost., ord. 8 maggio 2009, n. 150).

13.7. In particolare, la pronuncia n. 181 del 2021 ha affermato che "Sull'ambito oggettivo di applicazione del terzo condono (che era stato già definito nella sentenza n. 196 del 2004), questa Corte ha confermato che costituiscono vincoli preclusivi della sanatoria anche quelli che non comportano l'inedificabilità assoluta (ord. n. 150 del 2009). In particolare, ha precisato che il richiamo alla precedente distinzione tra inedificabilità relativa ed assoluta contenuta negli artt. 32 e 33 della l. n. 47 del 1985 viene effettuato al solo fine di coordinare la vecchia disciplina della sanatoria con quella sopravvenuta, mentre non risulta dirimente nella definizione dell'ambito oggettivo del condono del 2003 che viene in discussione in questa sede; aggiungendo, poi, che il condono di cui al d.l. n. 269 del 2003 è caratterizzato da un ambito oggettivo più circoscritto rispetto a quello del 1985, per effetto dei limiti ulteriori contemplati dal precitato comma 27, i quali si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della l. n. 47 del 1985 (sent. n. 196 del 2004) e non sono racchiusi nell'area dell'inedificabilità assoluta (ord. n. 150 del 2009)".

14. Tenuto conto di quanto dianzi esposto il diniego di condono oggetto di impugnazione non potrebbe comunque essere annullato, essendo sufficiente a sorreggerlo la constatazione che il manufatto abusivo integra un abuso di tipo "maggiore", realizzato su area precedentemente assoggettata a vincolo paesaggistico.

15. L'appellata sentenza, pertanto, deve essere confermata, con motivazione integrata.

16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

17. Nulla per le spese in difetto di costituzione del Comune di Casoria.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, sez. VI, sent. n. 6550/2020.