Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Pescara
Sentenza 1° marzo 2024, n. 63

Presidente: Passoni - Estensore: Balloriani

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

- il Comune di Pianella, con delibera di Giunta n. 53 del 18 maggio 2016, ha approvato gli elaborati del c.d. "Progetto esecutivo/definitivo dell'opera denominata: Progettazione, costruzione, ampliamento e gestione dei Cimiteri comunali", come composto dai vari elaborati progettuali predisposti dalla ditta Sammartino Costruzioni s.r.l., e dichiarato la pubblica utilità dell'opera che ha previsto anche la realizzazione di un parcheggio pubblico da mettere al servizio del cimitero di Castellana, frazione di Pianella, previa procedura di esproprio di alcuni terreni di proprietà dell'odierno ricorrente;

- solo con una successiva nota dirigenziale di fine giugno 2021, sarebbe stato comunicato al ricorrente che "il decreto di esproprio dovrà essere emanato, entro il 18 maggio 2023 in virtù della proroga determinata ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001"; e il medesimo è stato invitato a fornire elementi valutativi utili alla determinazione della indennità di esproprio;

- a seguito di istanza di accesso agli atti del successivo 19 luglio, egli veniva in possesso del provvedimento dirigenziale, del 19 gennaio 2021, che aveva previsto una proroga di due anni della dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di project financing ai fini dell'adozione del decreto di esproprio per la realizzazione del parcheggio del cimitero (proroga cosi motivata "molteplici impegni rassegnati all'Area funzionale in indirizzo non consentono l'espletamento del procedimento di cui trattasi nei termini perentori di cinque anni");

- nel ricorso si censura: il difetto di competenza del dirigente a disporre la proroga della dichiarazione di p.u. disposta dalla Giunta; la disposta proroga non è stata notificata al medesimo ricorrente, così come lo stesso non è stato invitato a partecipare al relativo procedimento tramite il previsto avviso di avvio; la motivazione della proroga sarebbe insufficiente e comunque illegittima;

- nel presente giudizio è stata accolta la istanza cautelare, confermata in appello;

- alla udienza del 26 gennaio 2024 la causa è passata in decisione;

- il Comune resistente nella propria memoria ha evidenziato in rito che il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza, oltre che della dichiarazione di pubblica utilità, anche della disposta proroga, ben prima della ostensione a seguito di istanza di accesso agli atti, e ciò sostanzialmente perché, pur dopo la scadenza dell'originario termine triennale di durata della dichiarazione di p.u., avrebbe mantenuto una interlocuzione con il Comune, proponendo proprie osservazioni al progetto, circostanza che implicherebbe la conoscenza della proroga stessa;

- tale deduzione, che mira sostanzialmente alla dichiarazione di tardività del ricorso, appare destituita di fondamento, atteso che si tratta di una presunzione con consequenzialità non univoca, considerato che fino a quando non vi è rinuncia da parte del Comune al completamento di un progetto, sul piano fattuale è naturale che permanga un interesse del proprietario del terreno coinvolto a voler contribuire con un proprio apporto procedimentale, al fine di scongiurare una continuazione dell'azione amministrativa in senso a sé pregiudizievole, non potendo ovviamente confidare, in difetto di provvedimento giurisdizionale o amministrativo espresso, in una supposta decadenza dal termine di dichiarazione di p.u.;

- in altri termini, la mera incertezza sulla inesistenza della proroga può aver giustificato un simile interesse, non necessariamente la certezza della sua adozione;

- nel merito, il ricorso è fondato per l'assorbente rilievo della incompetenza del dirigente ad adottare l'atto di proroga gravato (come noto, i vizi di incompetenza del provvedimento hanno carattere assorbente perché si versa in sostanza in casi in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice, anche ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., non può fare altro che rilevare il relativo vizio e annullare il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti se ne sussistono ancora i presupposti, cfr. T.A.R. Torino, sentenza 50 del 2024);

- lo stesso Comune nella propria memoria riconosce che l'art. 13, comma 5, d.P.R. n. 327 del 2001 attribuisce il potere di proroga dei termini previsti alla "autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera";

- non convince invece la tesi secondo cui, nel caso di specie, l'atto di proroga della dichiarazione di p.u. non avrebbe natura di contrarius actus, cioè di provvedimento comunque di riesame e rivalutazione del precedente assetto di interessi, come tale attratto nella competenza dell'autorità che ha adottato l'atto originario;

- appare difatti evidente che il termine di durata della dichiarazione di p.u. è proprio connaturale alla sua funzione e allo scopo perseguito con la realizzazione dell'opera, nel senso che regola la dimensione temporale di tale funzione e di tale scopo realizzativo, sicché ad avviso del Collegio non v'è dubbio che si tratta di un caso in cui trovi applicazione il principio del contrarius actus e che pertanto vi sia incompetenza del dirigente in favore della Giunta comunale (C.d.S., sentenza 4112 del 2008; T.A.R. Napoli, 4895 del 2013);

- le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per incompetenza.

Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 3.000, a titolo di spese processuali, oltre contributo unificato e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.