Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 18 marzo 2024, n. 201

Presidente: Giovagnoli - Estensore: Chinè

FATTO

1. Con ricorso dinanzi al TAR Sicilia - Catania, ritualmente notificato e depositato in data 27 dicembre 2002, i sig.ri Rosa S. e Rosario C. hanno chiesto la condanna del Comune di Mascali al risarcimento del danno derivante dall'illegittima occupazione di terreni di loro proprietà.

2. Con l'atto di gravame hanno in particolare esposto:

- di essere proprietari del terreno sito in Mascali, identificato catastalmente al foglio 26, part. 32, occupato dal Comune di Mascali per la realizzazione di un centro socio-culturale polivalente;

- che con d.a. n. 1559/7 del 10 novembre 1987 è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, fissando in cinque anni il termine per il completamento dei lavori e l'espropriazione dei terreni;

- che secondo il piano particellare di esproprio avrebbero dovuto essere occupati 3312 mq;

- che, quanto ai 3312 mq previsti, stante la dichiarazione di disponibilità dei ricorrenti alla cessione volontaria, il Comune, con delibera n. 818 dell'11 luglio 1989, ha disposto la liquidazione di un acconto di lire 87.436.800, pari all'80% dell'indennità di espropriazione;

- che non è mai intervento né l'atto di cessione, né il decreto di esproprio;

- che in sede di realizzazione dell'opera sono stati occupati altri 1488 mq in assenza di alcun provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità;

- di aver ripetutamente sollecitato il Comune a definire il procedimento;

- di aver quindi adito il Tribunale di Catania per ottenere il risarcimento del danno e che quest'ultimo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con sentenza 19 aprile 2001, n. 1382.

3. Nel giudizio di primo grado si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Mascali, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la prescrizione del credito azionato.

4. Con la sentenza n. 1510 del 2020 il TAR Sicilia - Catania ha:

a) dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla domanda di risarcimento del danno da "occupazione usurpativa", conseguente alla affermata occupazione di aree ulteriori rispetto a quelle indicate nel piano particellare di esproprio;

b) accolto per il resto le domande dei ricorrenti, dichiarando che "l'Amministrazione comunale ha l'obbligo giuridico di far venir meno l'occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto e quindi decidere se restituire il terreno, previa riduzione in pristino stato, provvedendo al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, ovvero acquisire l'immobile mediante un diverso titolo di acquisto, che in primo luogo può essere quello di cui all'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, ferma restando la possibilità di accordo negoziale per il trasferimento dei beni all'amministrazione".

In particolare, con la sentenza di prime cure si è stabilito che, ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., "... il Comune intimato ha una triplice alternativa:

1) può fare ricorso ad un accordo transattivo che determini il definitivo trasferimento su base negoziale della proprietà dell'immobile, verso il pagamento di quanto stabilito di comune accordo con i proprietari dei terreni, anche al fine di risarcire il danno causato per il periodo di occupazione illegittima;

2) può restituire i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato, provvedendo al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001;

3) può provvedere all'acquisizione autoritativa del bene ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 con effetto ex nunc e con la corresponsione del necessario indennizzo, effettuando anche il doveroso risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima".

Nel caso in cui il Comune decida di adottare il decreto di acquisizione ex art. 42-bis del t.u. espropriazioni, "oltre ad adottare tutti i provvedimenti necessari a definire la procedura espropriativa (frazionamento e trascrizione) dovrà corrispondere ai ricorrenti:

- un indennizzo corrispondente al valore venale dei beni occupati al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale;

- il risarcimento per l'occupazione illegittima, nella misura dell'interesse del 5% sul valore venale dei beni occupati al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione (art. 42-bis, terzo comma)".

Ha infine precisato il TAR che "Dalle somme dovute ai ricorrenti dovrà essere in ogni caso detratto, secondo i criteri di imputazione di cui agli artt. 1993 e 1194 c.c., quanto già versato a titolo di acconto sull'indennità di espropriazione".

5. Con l'atto di appello in epigrafe il Comune di Mascali censura la predetta sentenza, deducendone l'erroneità:

a) nella parte in cui, "nel disporre che dalle somme dovute ai ricorrenti dovrà essere in ogni caso detratto quanto già versato a titolo di acconto sull'indennità di espropriazione, non ha disposto che tali somme debbano essere maggiorate degli interessi", così violando l'art. 42-bis, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001;

b) nella parte in cui ha condannato il Comune di Mascali al pagamento delle spese processuali.

6. Con memoria depositata il 16 marzo 2021 si sono costituti in giudizio gli appellati, eccependo preliminarmente l'acquiescenza del Comune alla sentenza appellata nonché, nel merito, l'integrale infondatezza del proposto gravame anche per intervenuta prescrizione della pretesa relativa agli interessi.

7. Con memoria depositata il 1° settembre 2023 il Comune appellante ha replicato alla memoria avversaria, insistendo sulle già rassegnate conclusioni.

8. Alla udienza pubblica del 18 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

9. Preliminarmente il Collegio deve respingere l'eccezione di intervenuta acquiescenza formulata dagli appellati nei propri scritti difensivi.

9.1. Secondo la prospettazione degli appellati, dopo la notifica a mezzo PEC in data 30 giugno 2020 della sentenza di prime cure, il Comune di Mascali, con la nota a firma del Sindaco e del Capo Area V, trasmessa a mezzo PEC in data 31 luglio 2020, "dichiarò e riconobbe di volere accettare la decisione del TAR Catania n. 1510/2020 con tutte le conseguenze sull'ammissibilità/improponibilità della impugnazione".

9.2. La tesi non può essere condivisa dal Collegio.

9.3. Per indirizzo giurisprudenziale sedimentato presso il giudice amministrativo (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. II, 12 marzo 2021, n. 2152; 3 dicembre 2019, n. 8273), l'acquiescenza, preclusiva della impugnazione ai sensi dell'art. 329, comma 1, c.p.c., "consiste nell'accettazione della pronuncia, ossia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, che può avvenire sia in forma espressa che tacita, potendo, in questo secondo caso, ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione e dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia".

9.4. Ciò posto, risulta nella specie per tabulas che con la nota richiamata dagli appellati, il Comune di Mascali ha comunicato al difensore di questi ultimi: a) "... è intendimento di questo Ente far venire meno l'accertata occupazione sine titulo e, pertanto, procedere all'acquisizione dello stesso"; b) "A tal riguardo si sta valutando se procedere ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 o attraverso accordo negoziale tenendo conto, comunque, delle somme già a suo tempo corrisposte dal Comune di Mascali".

9.5. Ne consegue, con assoluta evidenza, che dalla comunicazione del 31 luglio 2020 non si evince alcuna volontà del Comune di accettazione della sentenza con riferimento al capo, contestato con l'odierno gravame, relativo al computo degli interessi sulle somme già versate ai proprietari a titolo di indennizzo espropriativo.

Anzi, nella nota si afferma espressamente che, in disparte la scelta comunale tra l'acquisizione ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 o mediante accordo negoziale, dovrà comunque tenersi conto "delle somme già a suo tempo corrisposte dal Comune di Mascali".

Trattasi di affermazione del tutto incompatibile con la volontà di accettazione integrale della pronuncia, e segnatamente con quella di rinunciare al computo degli interessi sulle somme versate agli appellati come previsto dall'art. 42-bis, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001.

È invero evidente che l'avere rimarcato la necessità che si tenga conto delle somme già a suo tempo versate ai proprietari delle aree occupate, sottende la volontà del Comune di rivendicare, senza rinunciarvi, alla corretta applicazione della disposizione di legge di cui all'art. 42-bis, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 che, come si dirà dettagliatamente nel prosieguo, impone di computare gli interessi legali sulle somme eventualmente erogate a titolo di indennizzo, prima di detrarle da quelle dovute "ai sensi del presente articolo".

10. Nel merito l'appello è fondato.

10.1. Parte appellante censura la sentenza di primo grado, denunciando la violazione e errata applicazione dell'art. 42-bis, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui, pur riconoscendo che "Dalle somme dovute ai ricorrenti dovrà essere in ogni caso detratto, secondo i criteri di imputazione di cui agli artt. 1993 e 1194 c.c., quanto già versato a titolo di acconto sull'indennità di espropriazione", omette di pronunciarsi "in ordine agli interessi maturati sulla somma di lire 87.437.800 corrisposta ai sigg. S.-C. giusta mandato di pagamento n. 01 del 20.07.1989".

10.2. Per espressa previsione dell'art. 42-bis, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 327 del 2001, in caso di adozione del provvedimento di acquisizione sanante delle aree al patrimonio indisponibile del Comune (e di conseguente pagamento dell'indennizzo al proprietario) "le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo".

Ne discende che è la legge a prevedere univocamente che in caso di utilizzazione senza titolo di un bene immobile per scopi di interesse pubblico e di adozione del provvedimento di acquisizione sanante delle aree al patrimonio comunale: a) le somme già erogate a titolo di indennizzo ai proprietari sono detratte da quelle dovute in virtù dell'acquisizione; b) sulle somme già erogate a titolo di indennizzo sono computati gli interessi legali.

10.3. La sentenza appellata non ha fatto corretto governo della predetta disposizione normativa, avendo omesso di riconoscere che dalle somme dovute ai ricorrenti in seguito alla eventuale scelta comunale di adottare il provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, non solo deve essere detratto "quanto già versato a titolo di acconto sull'indennità di espropriazione", ma su queste ultime somme devono essere previamente computati gli interessi legali.

10.4. Né alcun pregio può essere riconosciuto alla eccezione di prescrizione genericamente formulata da parte appellata con riferimento agli interessi legali, in quanto - per espressa previsione normativa - il diritto del Comune al computo degli interessi decorre dal provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.

10.5. In definitiva, accertata la fondatezza del primo motivo di gravame, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, va dichiarato che sulle somme versate dal Comune agli appellati a titolo di indennità di espropriazione vanno calcolati gli interessi legali prima di detrarle da quelle eventualmente spettanti per il provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.

11. Per la natura della res controversa e tenuto conto della soccombenza reciproca nel giudizio di primo grado le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1510/2020.