Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 13 marzo 2024, n. 2454

Presidente: Greco - Estensore: D'Angelo

FATTO E DIRITTO

1. L'avvocato [omissis] ha impugnato con un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il provvedimento del 20 settembre 2019 con il quale il Presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Bari ha disposto la cancellazione della stessa dall'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita degli immobili, ai sensi dell'art. 179-ter delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.

1.1. Il ricorso straordinario è stato opposto dal Ministero della giustizia e di conseguenza lo stesso è stato trasposto dinanzi al T.A.R. di Bari.

1.2. Il T.A.R., con la sentenza breve indicata in epigrafe (n. [omissis]), lo ha tuttavia dichiarato inammissibile in quanto proposto contro un atto che incideva su un diritto soggettivo, quello dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati alla vendita presso il Tribunale di Bari.

1.3. Lo stesso Tribunale ha infatti evidenziato come l'elenco traesse origine da un atto ricognitivo, effettuato dal Presidente del Tribunale, dei nominativi dei professionisti comunicati dagli ordini professionali.

1.4. Più nel dettaglio, la disciplina ratione temporis vigente dell'art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, prevedeva che i consigli professionali (notarile, degli avvocati e dei dottori commercialisti e esperti contabili) avrebbero dovuto comunicare, con cadenza triennale, al Presidente del Tribunale gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei rispettivi professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Il Presidente dell'ufficio giudiziario formava quindi un elenco, che veniva trasmesso ai giudici dell'esecuzione, unitamente a copia delle schede informative predisposte e sottoscritte da ciascun professionista. Sarebbe stato poi il giudice dell'esecuzione a prescegliere, nell'ambito dell'elenco, il professionista destinatario dell'incarico.

1.5. In sostanza, nella formazione dell'elenco di tutti i professionisti disponibili, secondo il T.A.R., non vi sarebbe stato un apprezzamento discrezionale.

1.6. Il quadro di riferimento, sarebbe poi mutato con la nuova disciplina introdotta dall'art. 5-bis del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, nella l. 30 giugno 2016, n. 119 (che prevede specifici requisiti anche formativi, nonché l'istituzione di un'apposita commissione presso ciascuna Corte d'appello deputata alla tenuta dell'elenco e alla vigilanza sugli iscritti, oltreché alla valutazione delle iscrizioni e delle cancellazioni).

2. Contro la suddetta sentenza ha posposto appello l'avvocato [omissis] prospettando cinque motivi di censura di seguito sinteticamente indicati:

i) il T.A.R. avrebbe dato seguito alla trasposizione del ricorso straordinario senza tener conto della opposizione dell'appellante;

ii) in ogni caso, anche qualora il procedimento si fosse sviluppato in coerenza con l'art. 48 del codice del processo amministrativo, quest'ultimo sarebbe incostituzionale per violazione del principio del giudice naturale e del diritto alla difesa costituzionalmente garantiti;

iii) la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove ha ritenuto che alla situazione giuridica controversa si applicava la vecchia versione dell'art. 179-ter delle disposizioni attuative al codice di procedura civile e dunque che la pretesa avesse consistenza di diritto soggettivo e non invece di interesse legittimo;

iv) il provvedimento di esclusione disposto dal Presidente della sezione civile non poteva essere adottato in quanto riservato dalla legge al Presidente del Tribunale;

v) il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241 del 1990.

3. Il Ministero della giustizia si è costituito per resistere in giudizio il 2 marzo 2021.

4. Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie il 30 novembre (il Ministero) e il 18 dicembre 2023 (l'appellante).

5. La causa è stata trattenuta in decisione nell'udienza pubblica del 18 gennaio 2024.

6. L'appello non è fondato.

7. Con il primo motivo di censura è riproposta la tesi (logicamente prioritaria anche rispetto a quella della giurisdizione sulla base della quale il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado) della carenza di legittimazione del Ministero a proporre opposizione al ricorso straordinario. In sostanza, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza appellata con restituzione alla sede straordinaria del ricorso, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

7.1. Il motivo non può ritenersi fondato, essendo basato sul mero richiamo all'art. 8 del citato d.P.R. n. 1199 del 1971, per come "ampliato" dalla sentenza della Corte costituzionale n. 29 luglio 1982, n. 148, che ha riconosciuto la facoltà di proporre opposizione anche agli enti pubblici diversi dallo Stato, oltre che ai controinteressati, senza considerare che il sopravvenuto art. 48 c.p.a., secondo l'interpretazione ormai prevalente, ha esteso la predetta facoltà a chiunque sia stato evocato col ricorso straordinario, ivi compresa l'amministrazione statale, in nome dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (cfr. ex plurimis C.d.S., Sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396).

8. Con il secondo motivo si pone in dubbio la costituzionalità dell'art. 48 del c.p.a. La questione è però manifestamente infondata. Al riguardo, è sufficiente rilevare che l'estensione della facoltà di trasposizione a tutti i soggetti evocati col ricorso straordinario non produce alcuna disparità di trattamento né alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente, essendo pacifico, al contrario, che la norma che consente la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato in sede giurisdizionale è la norma fondante del rapporto tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, postulando che qualsiasi controinteressato abbia la possibilità di optare per il rimedio giurisdizionale, che offre maggiori garanzie rispetto al ricorso straordinario.

8.1. L'istituto dell'opposizione rappresenta, infatti, lo strumento di ciascuna parte per adire il giudice precostituito per legge, in quanto il ricorso straordinario, rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone una concorde volontà di tutte le parti all'utilizzo di tale rimedio (cfr. C.d.S., Sez. I, parere 18 dicembre 2015, n. 3496).

9. In questo quadro, appare dunque corretta la conclusione del T.A.R. che ha individuato il giudice ordinario come giudice cui appartengono le controversie della specifica fattispecie relative (non solo all'iscrizione, ma anche) alla cancellazione dall'elenco di cui all'art. 173-ter disp. att. c.p.c.

9.1. Tale giurisdizione deve ritenersi peraltro confermata anche con la nuova versione dell'art. 173-ter essendo comunque configurabile in termini di diritto soggettivo la pretesa del professionista a essere iscritto nell'elenco de quo ed essendo le valutazioni del Presidente del Tribunale al riguardo prive di profili di discrezionalità e ancorate unicamente alla verifica circa il possesso o meno di determinati requisiti ovvero alla commissione o meno di specifiche irregolarità nell'espletamento degli incarichi ricevuti. Ciò in applicazione dell'indirizzo secondo cui le controversie relative all'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali ed alla relativa cancellazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora la pretesa al conseguimento ed al mantenimento dell'iscrizione, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, si configura come posizione di diritto soggettivo, non residuando all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità (cfr. Cass. civ., Sez. un., 27 giugno 2006, n. 14760; 13 aprile 1994, n. 3466; 9 febbraio 1993, n. 1613; C.d.S., Sez. IV, 25 luglio 2005, n. 2970; Sez. VI, 4 gennaio 2002, n. 20; 11 giugno 1999, n. 774).

10. Infine, si può per inciso rilevare che trattandosi di un provvedimento di tipo giudiziario emesso nell'ambito delle funzioni tabellari assegnate al Presidente della seconda sezione del Tribunale, non sembra potersi ravvisare una incompetenza dello stesso.

11. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata, seppure con parziale diversa motivazione.

12. Tenuto conto della natura della controversia, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 1850 del 2021, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi indicati in motivazione.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Puglia, sez. II, sent. n. 989/2020.