Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione II
Sentenza 18 marzo 2024, n. 1005

Presidente: Cabrini - Estensore: Farhat

FATTO

1. Con atto introduttivo, regolarmente notificato e depositato, i ricorrenti, proprietari di terreni tra loro limitrofi siti nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro, hanno impugnato il certificato di destinazione urbanistica nel quale il Comune ha attestato che l'area dove insistono i loro immobili è classificata come «"B2" (Aree urbane esistenti) dall'1 aprile 2005 al vigente PRG (approvato l'8 febbraio 2007)». In particolare uno dei ricorrenti, avendone avanzato istanza, ha ricevuto detta certificazione dal Comune in data 25 febbraio 2021 (allegato 3 al ricorso). In data 8 aprile 2021, con formale atto di diffida (allegato 4 al ricorso), i ricorrenti hanno proposto istanza affinché il Comune ne rettificasse il contenuto, sostenendo che la qualificazione dell'area certificata è errata e che quella corretta sia zona "P". Il Comune, in data 15 aprile 2021, ha adottato il certificato n. 41/2021 di "rettifica/correzione" del precedente certificato n. 23/2021 annullando quest'ultimo in autotutela (allegato 2 al ricorso). In ulteriore successione, in data 6 settembre 2021, il Comune ha adottato un altro atto (allegato 1 al ricorso) teso a precisare le informazioni sulla qualificazione dell'area contenute nel certificato di destinazione urbanistica, di fatto non mutandone la qualificazione attuale come "B2".

2. In questa sede i ricorrenti hanno impugnato gli atti adottati dal Comune sopracitati affermando la scorrettezza della qualificazione urbanistica dell'area dove insistono le loro proprietà che, secondo le norme del vigente P.R.G. del Comune di Palma di Montechiaro, sarebbe da definirsi "P" e non "B2". Rispetto al contegno tenuto dall'amministrazione comunale, parte ricorrente lamenta profili di illegittimità degli atti sia sotto il profilo della violazione di legge sia sotto l'aspetto dell'eccesso di potere.

2.1. Il primo motivo di doglianza è così rubricato: "violazione e falsa applicazione del piano regolatore generale del Comune di Palma di Montechiaro approvato con d.d. n. 107 dell'8 febbraio 2007 - violazione e falsa applicazione dell'art. 66 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale del Comune di Palma di Montechiaro - eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti".

2.2. Il secondo motivo di doglianza è così rubricato: "eccesso di potere per contraddittorietà, incoerenza irragionevolezza ed illogicità manifesta".

3. L'amministrazione resistente si è costituta in giudizio e ha prodotto una memoria, depositata il 4 febbraio 2024, con la quale, pur chiedendo nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi, ha sollevato eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad agire della ricorrente in relazione all'atto impugnato. Parte ricorrente ha replicato con una memoria, depositata il 15 febbraio 2024, nella quale ha preso posizione sull'eccezione chiedendone il rigetto.

4. All'udienza pubblica del 7 marzo 2024, alla presenza dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, ad assorbimento di ogni altra questione, il Collegio ritiene di accogliere l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente nella memoria depositata in data 4 febbraio 2024, per le seguenti ragioni.

2. Gli atti oggetto di impugnazione sono atti qualificati, correttamente, come certificati. Questi non assumono la definizione di parere data l'assenza di ogni contenuto valutativo o discrezionale, ma non sono qualificabili nemmeno come atti provvedimentali in senso stretto in quanto non manifestano una determinazione dell'amministrazione tesa ad incidere su un assetto di interessi esistente. L'amministrazione resistente con gli atti impugnati non fa che dare atto di un dato oggettivo, ovvero della qualificazione urbanistica, secondo gli strumenti di pianificazione in vigore, dell'area ove insistono le proprietà dei ricorrenti. Tale affermazione non può che essere neutra rispetto al fatto che attualmente non consta sia stato avviato, né su istanza di parte né d'ufficio, alcun procedimento amministrativo che coinvolga le proprietà dei ricorrenti e i loro diritti edificatori. Gli atti impugnati non hanno perciò natura provvedimentale, non manifestano una determinazione dell'amministrazione idonea a ledere direttamente la posizione giuridica dei ricorrenti né i loro diritti edificatori. Difetta in tal senso l'interesse ad agire di parte ricorrente in applicazione dei principi generali sull'impugnazione degli atti amministrativi in sede giudiziale.

Le informazioni riguardanti la qualificazione urbanistica dell'area hanno natura puramente dichiarativa, come denuncia la definizione di "certificato" dell'atto originariamente rilasciato dal Comune resistente. E, in relazione a tale argomento, non hanno pregio le argomentazioni spese da parte ricorrente nella memoria di replica tese a respingere l'eccezione preliminare proposta dalla resistente. Secondo i ricorrenti, l'impugnazione proposta sarebbe da qualificarsi come azione di accertamento, tuttavia nel processo amministrativo si parla delle azioni di mero accertamento esclusivamente quando si fa riferimento ai diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva. Nel caso di specie la situazione giuridica controversa riguarda interessi legittimi, ovvero la posizione dei proprietari rispetto all'intervento di pianificazione urbanistica del Comune, i quali potranno subire una lesione idonea ad integrare l'interesse ad agire solo per effetto di un futuro provvedimento amministrativo sfavorevole che ne limiti le facoltà.

3. Per questi motivi il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti costituite, anche in ragione dell'accoglimento dell'eccezione sollevata da parte resistente. Nulla da statuirsi in merito alle spese per il controinteressato non costituito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore del Comune resistente in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.

Nulla sulle spese per il controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.