Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sentenza 22 marzo 2024, n. 157

Presidente: Donadono - Estensore: Mariano

Premesso che:

- con il ricorso in esame, depositato in data 20 febbraio 2024, sono stati impugnati gli atti specificati in epigrafe ed in particolare il provvedimento con cui il Sindaco del Comune di Sant'Angelo Le Fratte ha ordinato alla deducente (una compagni[a] di assicurazioni), nonché alla società controinteressata, "di avviare tutte le operazioni di caratterizzazione e messa in sicurezza già approvate con Delibera della Giunta Regione Basilicata n. 347 del 29 aprile 2021", relativamente alla contaminazione ambientale prodottasi a seguito del sinistro stradale che, in data 23 luglio 2015, ha coinvolto l'autoarticolato cisterna di proprietà della società controinteressata (veicolo assicurato presso la deducente per i rischi derivanti dalla responsabilità civile automobilistica, ivi inclusi i danni ambientali);

- l'ordinanza è stata adottata ai sensi della l.r. n. 35/2018, recante "Norme di attuazione della parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati", il cui art. 34, al comma 1, dispone che "Scaduti i termini fissati dall'art. 242 del Decreto o dai provvedimenti autorizzativi emanati dall'Autorità procedente senza che il responsabile o il proprietario o altri soggetti interessati abbiano adempiuto ad ognuna delle fasi di comunicazione dell'evento, di adozione delle misure di prevenzione, di esecuzione dell'indagine preliminare, di presentazione del Piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio, di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente, di monitoraggio e di bonifica e ripristino ambientale, il Comune, entro i successivi 60 giorni, con ordinanza motivata, diffida il responsabile del superamento delle CSC ad adempiere ad ognuna delle suddette fasi secondo le modalità tecniche ed entro i termini precisati nel medesimo provvedimento";

- l'impugnazione è diretta a contestare la legittimità dell'impugnata ordinanza sotto più profili, nella parte in cui l'ordine con essa impartito è stato indirizzato anche nei confronti della deducente;

- il Comune intimato si è ritualmente costituito in giudizio, resistendo all'accoglimento del gravame.

Considerato che alla camera di consiglio del 20 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con avviso ex art. 60 c.p.a.

Ritenuto che il ricorso è fondato, nei limiti dell'interesse di parte ricorrente, essendo persuasive le censure articolate con il primo motivo, atteso che la compagnia di assicurazione non responsabile dell'inquinamento - pur potendo essere chiamata, in ragione del meccanismo di traslazione del rischio insito nel contratto assicurativo, a sostenere, entro i massimali contrattuali, il peso economico dell'attività di ripristino del danno ambientale - non può giammai essere destinataria di un ordine di natura pubblicistica (quale quello per cui è causa) impositivo di un facere consistente nello svolgimento, in via diretta, di operazioni di messa in sicurezza di emergenza e di caratterizzazione, poiché queste ultime:

i) sono intimabili nei confronti del solo responsabile dell'inquinamento (cfr. artt. 242 e 244 del d.lgs. n. 152/2006; in termini, d'altra parte, dispone la stessa disposizione regionale fondante il provvedimento sub iudice, dianzi richiamata, laddove sancisce ex professo che "Scaduti i termini fissati dall'art. 242 del Decreto... il Comune, entro i successivi 60 giorni, con ordinanza motivata, diffida il responsabile del superamento delle CSC..."), in specie univocamente identificato nel soggetto proprietario dell'autocisterna, fermo restando che dette attività possono essere intraprese anche dal proprietario, dal gestore dell'area inquinata e da altri soggetti interessati (cfr. l'art. 245 del medesimo decreto), ma solo per spontanea iniziativa; valga, al riguardo, il richiamo al consolidato e condivisibile orientamento formatosi in subiecta materia secondo cui "Ai sensi degli artt. 242 e 244 d.lgs. n. 152 del 2006, l'obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell'inquinamento che le autorità amministrative hanno l'onere di individuare e ricercare mentre il proprietario dell'area non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno solo la facoltà di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica sono realizzate dalle amministrazioni competenti (art. 250) che, a fronte delle spese sostenute, si vedono riconosciuto un privilegio speciale immobiliare sul fondo (art. 253)" (cfr. C.d.S., Sez. IV, 7 settembre 2020, n. 5372);

ii) sotto altro profilo, risultano oggettivamente eccentriche rispetto al perimetro delle prestazioni (essenzialmente indennitarie) alle quali è tenuta una compagnia di assicurazione in base alle vigenti regole civilistiche (dovendo le relative prestazioni essere contenute entro i limiti pattuiti) e, più in generale, al pertinente regime di operatività (inderogabilmente delineato, nei suoi caratteri tipici, dall'art. 11 del codice delle assicurazioni).

Ritenuto che, per tali ragioni e con assorbimento di ogni altra censura, in accoglimento del ricorso va disposto l'annullamento dell'impugnato provvedimento limitatamente alla parte in cui reca l'ordine di svolgere le richiamate attività di ripristino ambientale nei confronti della società ricorrente.

Ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti esposti.

Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, da quantificarsi forfetariamente nella somma onnicomprensiva di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.