Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione II
Sentenza 29 marzo 2024, n. 959

Presidente: Russo - Estensore: Cozzi

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento emesso in data 25 agosto 2021 con il quale il Comune di Pioltello ha respinto l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire in deroga alle previsioni del vigente strumento urbanistico ai sensi dell'art. 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 51-bis della l.r. n. 12 del 2005. L'istanza è stata presentata al fine di realizzare un centro sportivo presso un immobile di sua proprietà sito nel territorio del predetto Comune, catastalmente identificato al foglio 4, mappale 34, sub 703-mappale 729, sub 701-mappale 336, sub 701.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Pioltello.

La Sezione, con ordinanza n. 1351 del 3 dicembre 2021, ha respinto l'istanza cautelare motivando esclusivamente in punto di periculum.

Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza del 6 febbraio 2024.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento la censura, avente carattere assorbente, con la quale si deduce l'incompetenza dell'organo che ha adottato l'atto impugnato.

In proposito si osserva quanto segue.

L'art. 23-quater, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che i comuni possono consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico qualora ciò sia funzionale allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 51-bis della l.r. n. 12 del 2005.

I commi 4 e 5 del citato art. 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001 prevedono che l'uso temporaneo in deroga alle previsioni di piano debba essere disciplinato da una apposita convenzione. Il successivo comma 7 precisa infine che il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle citate disposizioni da parte della giunta comunale e che, in assenza di tale atto consiliare, lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione dello stesso consiglio comunale.

Dall'insieme di queste norme si ricava che la domanda di rilascio del permesso di costruire in deroga deve essere accompagnata da una bozza di convenzione la quale, per la sua eventuale approvazione, deve essere sottoposta alternativamente all'esame della giunta comunale o del consiglio comunale a seconda che quest'ultimo organo abbia o meno in precedenza adottato l'atto di indirizzo previsto dal settimo comma dell'art. 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001. Risulta pertanto evidente che i dirigenti dei comuni non sono competenti ad esprimersi in materia essendo ogni valutazione come detto rimessa agli organi politici.

Ciò precisato, va ora osservato che, come anticipato, il ricorrente, in data 14 giugno 2021, ha presentato domanda ai sensi del citato art. 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001. Tale domanda era stata preceduta dall'inoltro della bozza di convenzione prevista dal settimo comma della stessa norma.

Il Comune di Pioltello, invece di sottoporre la bozza di convenzione all'esame degli organi politici, ha dato direttamente riscontro all'istanza con provvedimento del dirigente il quale, preso atto dalla mancanza dell'atto consiliare di indirizzo, ne ha disposto il rigetto.

Ritiene il Collegio che, per le ragioni sopra indicate, tale provvedimento sia illegittimo in quanto inficiato dal vizio di incompetenza. La mancanza dell'atto consiliare di indirizzo non conferisce infatti al dirigente il potere di adottare senz'altro il provvedimento di rigetto dell'istanza posto che, come detto, la legge prevede che, in questo caso, sia il consiglio comunale a doversi esprimere sulla bozza di convenzione.

Va dunque ribadita la fondatezza della censura in esame.

In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.

Condanna il Comune di Pioltello al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.