Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Pescara
Sentenza 2 aprile 2024, n. 95

Presidente: Passoni - Estensore: Balloriani

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

- con bando pubblicato sulla G.U.U.E. dell'11 febbraio 2022 l'Azienda Sanitaria di Pescara ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 ha indetto una procedura aperta (CIG 9091270157) per l'affidamento della fornitura di "Servizi quinquennali di supporto e sussidiari all'elisuperficie in elevazione a servizio del P.O. Santo Spirito di Pescara"; a tale gara sono stati ammessi i seguenti operatori economici: Gruppo Servizi Associati S.p.A. (GSA); Elisicilia s.r.l.; Evolve Consorzio Stabile (Evolve);

- al termine della gara, la graduatoria finale era la seguente: 1) Elisicilia; 2) Gruppo servizi associati; 3) Evolve consorzio stabile;

- con provvedimento n. 1576 del 17 ottobre 2022 il servizio è stato quindi aggiudicato a Elisicilia; tale aggiudicazione è stata tuttavia impugnata innanzi a questo Tribunale che con sentenza 152/2023 l'ha annullata, rilevando alcune difformità tra l'offerta e i giustificativi, oltre che alcuni elementi idonei a far dubitare della serietà della offerta;

- in dichiarato adempimento della succitata sentenza, la stazione appaltante ha dunque riesaminato i giustificativi della prima classificata Elisicilia, determinandosi poi a escluderla per aver rilevato che non erano coerenti con gli atti di gara e con l'offerta; esaminata poi la posizione della seconda classificata, Gruppo servizi associati, la stazione appaltante ha adottato un provvedimento di esclusione anche nei confronti di quest'ultima; ha infine esaminato i giustificativi della terza e, ritenendoli congrui e coerenti, ha aggiudicato la gara a questa ultima;

- con il ricorso introduttivo nel giudizio 215/23, Gruppo servizi associati ha impugnato la propria esclusione; con i motivi aggiunti l'aggiudicazione a Evolve, terza classificata;

- con il ricorso introduttivo nel giudizio 221/23, Elisicilia ha impugnato la propria esclusione nonché il giudizio di congruità in favore dei Evolve, ma senza proporre specifiche censure ("ivi compreso il verbale del 20 luglio 2023 con cui l'offerta di Evolve Consorzio Stabile è stata giudicata congrua"); nel medesimo giudizio la seconda classificata, Gruppo servizi associati, ha proposto ricorso incidentale avverso la mancata esclusione di Elisicilia per altri ulteriori motivi rispetto a quelli ravvisati dalla stazione appaltante; con i primi motivi aggiunti la ricorrente Elisicilia ha poi impugnato, ma solo in via derivata dalla dedotta illegittima sua esclusione come prima classificata, l'aggiudicazione nei confronti di Evolve, terza classificata; con un secondo atto di motivi aggiunti, sempre Elisicilia ha infine proposto, in via subordinata, censure che dovrebbero indurre la stazione appaltante a escludere Evolve, e dunque a bandire nuovamente la gara in ragione della esclusione di tutte le concorrenti ammesse;

- alla udienza del 9 febbraio 2024, entrambi i ricorsi sono passati in decisione;

- i medesimi vengono riuniti in ragione della evidente connessione oggettiva e soggettiva;

- con la sentenza 152/2023, questo T.A.R., decidendo sul ricorso proposto dalla seconda classificata, Gsa - Gruppo Servizi Associati, avverso l'aggiudicazione alla prima, Elisicilia, ha così statuito: ha respinto il ricorso principale teso alla esclusione di Elisicilia, rilevando la legittimità ex art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 di un ribasso sul costo medio del lavoro indicato nella lex specialis a base di gara, purché non vengano violati i minimi salariali, circostanza da verificare in sede di giudizio sulla eventuale anomalia della offerta; ha escluso la illegittimità della intera procedura di gara, rilevando che la clausola della lex specialis non poteva essere interpretata nel senso anticoncorrenziale di impedire ribassi sul costo medio del lavoro a base di gara; ha accolto, limitatamente, i motivi aggiunti, nella parte in cui è stato contestato il giudizio positivo di verifica dell'anomalia espletato dalla stazione appaltante nei confronti della prima classificata Elisicilia («Elisicilia era risultata concorrente prima classificata a fronte dei tre operatori partecipanti in gara, e, presentando le caratteristiche di offerta "anomala" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, disponeva l'attivazione da parte del Rup del procedimento di verifica di cui ai commi 5 e 6»), per violazione del principio di immodificabilità dell'offerta; più in particolare: «l'Elisicilia, nella relazione allegata all'offerta tecnica presentata in gara, "Elemento di valutazione B", ha dichiarato che avrebbe impiegato un minimo di 4 operatori stabilmente dedicati alla commessa con la precisazione di poter disporre, a supporto della squadra ordinaria, di un plus di 8 addetti antincendio operanti anche in altri appalti ed egualmente qualificati e formati in grado di garantire la continuità del servizio, ed ha allegato a pagina 3 dell'offerta tecnica una tabella di 12 operatori con la qualifica di soccorritore aeroportuale tutti di livello F ed E. Alle pagine 4 e 5 veniva altresì garantito il possesso delle abilitazioni e "qualifiche" richieste per gli operatori, nonché il possesso da parte dei medesimi di provata esperienza pluriennale nel settore, nonché delle abilitazioni, degli attestati di formazione ivi riportati. Inoltre in relazione al criterio Sub A - avente ad oggetto "Qualità ed articolazione della soluzione"- precisato nel Sub Criterio A.1 "Qualità complessiva della Relazione tecnica ed Articolazione della Soluzione" che prevedeva l'attribuzione massima di un punteggio pari a 15 ove Elisicilia ha conseguito un punteggio di 6,4, nella relazione allegata relativa all'"Elemento di valutazione A" l'aggiudicataria ha proposto come miglioramento delle attività previste la trasformazione dell'impianto antincendio esistente in un impianto automatico. Rispetto al criterio B, nella relazione allegata ai giustificativi, per il personale la controinteressata ha dichiarato che, trattandosi di nuovo appalto e non essendo presente personale con anzianità di servizio, per i primi 12 mesi l'operatore di livello F veniva ipotizzato al Livello G, che rappresenta il livello di ingresso del personale operativo, e inoltre l'anzianità di servizio è stata considerata maturanda al 30° mese di servizio in analogia al C.c.n.l. Di qui è evidente rispetto al personale impiegato la sostanziale modifica delle condizioni dell'offerta originaria in sede di giustificazioni, dal momento che il livello di inquadramento iniziale del personale come anche l'assenza di personale con anzianità di servizio ove dichiarati all'interno dell'offerta tecnica avrebbero potuto comportare l'attribuzione di un punteggio inferiore di quello effettivamente ottenuto. L'assenza di anzianità di servizio accertata sia con riferimento a quella maturata alle dipendenze della aggiudicataria, sia come esperienza pregressa, unitamente alla mancanza della qualifica corrispondente a quella richiesta dalla lex specialis non consentono nemmeno di verificare, l'affidabilità o meno della dichiarata esperienza pluriennale nel settore del personale impiegato che ha consentito all'aggiudicataria di conseguire il massimo punteggio per il subcriterio B.4. ... Del pari fondato si appalesa l'ulteriore motivo con cui la ricorrente ha eccepito la non affidabilità e non serietà dell'offerta dell'aggiudicataria poiché nei giustificativi, a fronte del consistente ribasso dell'offerta economica pari ad un prezzo complessivo di euro 750.000,00 rispetto all'importo globale dell'appalto di euro 1.204.639,50, con un utile assoluto dichiarato in sede di giustificazioni del 9% pari a euro 67.500,00, la società aggiudicataria non abbia inserito tra le voci oggetto di giustificazione il costo della miglioria dichiarata in relazione all'automazione dell'impianto antincendio esistente rispetto al quale ha conseguito il punteggio massimo di 15 per il criterio sub A.1. Ed infatti il punto 4.5.2. della relazione giustificativa si limita ad affermare, in maniera del tutto generica, che per le attrezzature/sistemi proposti in relazione all'impianto antincendio "si è imputato il costo di ammortamento per gli anni di appalto" e che buona parte di tali attrezzature, senza precisare quali, potrebbero godere del credito d'imposta. Come noto, qualora le giustificazioni dell'anomalia dell'offerta siano apodittiche e generiche, e, perciò, inattendibili, non può trovare applicazione quell'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la stazione appaltante è onerata di fornire una motivazione puntuale solo laddove intenda respingere le giustificazioni presentate e non laddove intenda accettarle, potendo in tal caso il suo giudizio essere motivato per relationem. Tali rilievi sono da ritenersi dirimenti sulla non plausibilità delle giustificazioni addotte laddove incongruenti con delle caratteristiche essenziali dell'offerta tecnica, e di per sé costituiscono indici rilevanti di non serietà ed affidabilità dell'offerta. Ciò anche tenuto conto dei conseguenti riflessi in termini di punteggio conseguito che avrebbero potuto comportare un esito differente della gara tenuto conto del minimo scarto di punteggio riportato dalla società ricorrente, quale seconda classificata, e precisamente di 62,83 ante riparametrazione rispetto a 68,40 della aggiudicataria»;

- con tale sentenza è stato inoltre precisato quanto segue: "In definitiva per quanto sopra esposto il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento dell'aggiudicazione impugnata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, con la precisazione che dall'illegittimità del giudizio di anomalia dell'offerta non può desumersi automaticamente l'esclusione dell'offerta dell'aggiudicatario, poiché, una volta caducato il giudizio di congruità dell'offerta operato dalla stazione appaltante a causa delle contraddizioni sopra descritte tra le giustificazioni rese ed il contenuto dell'offerta, non compete al giudice sostituirsi nella valutazione di anomalia ma spetta all'amministrazione riprovvedere, motivando il giudizio di anomalia dell'offerta sulla scorta delle indicazioni desumibili dal sindacato operato dal giudice amministrativo (cfr. C.d.S., Sez. V, 11 luglio 2016, n. 3056)";

- in dichiarato adempimento di tale pronuncia, la stazione appaltante ha di nuovo proceduto alla verifica di anomalia della offerta di Elisicilia;

- ciò premesso, per ragioni di economia processuale, occorre innanzitutto esaminare, alla luce delle varie censure proposte, se la esclusione della prima classificata, Elisicilia, sia stata legittima o meno, atteso che ciò condiziona l'interesse della seconda classificata a contestare la propria esclusione;

- deve quindi essere esaminato per primo il giudizio 221 del 2023;

- merita a tal proposito, tuttavia, accoglimento il ricorso incidentale proposto da Gruppo servizi associati, proprio nel giudizio 221 del 2023;

- tale ricorso incidentale deve essere esaminato per primo atteso che influisce sulla legittimazione ad agire della ricorrente principale Elisicilia e non si è al cospetto di impugnazioni reciprocamente escludenti (Elisicilia non ha impugnato l'ammissione di Gruppo servizi associati, salvo le censure in via subordinata riguardanti la legittimità della intera procedura e che saranno esaminate nel prosieguo, ma che mirano alla esclusione della sola Evolve);

- come si evince nello stesso ricorso introduttivo del giudizio 221 del 2023, la ASL Pescara, con nota 0043251/23 del 19 maggio 2023, invece di analizzare i giustificativi già prodotti, alla luce dei principi stabiliti nella più volte citata sentenza, in sede di remand ha chiesto ad Elisicilia di produrre ulteriori giustificativi, abbandonando così la fase procedimentale che era stata valutata dal Tribunale, e rendendo di fatto inutile la pronuncia in questione;

- come pure sottolineato dalla stessa Elisicilia nel proprio ricorso, a tale ulteriore richiesta di giustificativi la medesima ha risposto con Pec del 1° giugno 2023, affermando che «... In realtà Elisicilia nella propria offerta tecnica non ha MAI parlato di "anzianità di servizio" ma bensì di esperienza pregressa che com'è noto non sono sinonimi. Infatti l'anzianità di servizio afferisce ai c.d. "scatti di anzianità" e fa riferimento agli anni di servizio maturati, senza soluzione di continuità, presso la medesima azienda. L'esperienza pregressa rappresenta invece l'insieme delle esperienze professionali maturate dal lavoratore nel corso della sua storia lavorativa presso una o più aziende. Infatti il CCNL parla appunto di 12 mesi di effettivo servizio presso la medesima azienda, quale condizione di applicazione del livello F o del livello G, livelli che afferiscono, come già detto, al medesimo profilo professionale applicabile al caso di specie ovvero "Sorvegliante antincendio munito di specifica abilitazione"»;

- così come rilevato dalla ricorrente, la stazione appaltante appare aver implicitamente "superato" la questione del contrasto tra giustificativi e offerta tecnica con riferimento all'anzianità di servizio, e infatti i rilievi poi nuovamente posti alla base del giudizio di anomalia sono diversi e prescindono da quelli esaminati e cristallizzati nel giudicato sostanziale della sentenza in questione;

- ciò tuttavia ha comportato una violazione di quel giudicato, prontamente denunciata dalla controinteressata Gruppo servizi associati, atteso che è evidente che Elisicilia ha proposto una interpretazione della propria offerta tecnica, sulla questione dell'anzianità di servizio, diversa da quella accertata in sentenza (che chiaramente ha statuito sul punto quanto segue: "è evidente rispetto al personale impiegato la sostanziale modifica delle condizioni dell'offerta originaria in sede di giustificazioni, dal momento che il livello di inquadramento iniziale del personale come anche l'assenza di personale con anzianità di servizio ove dichiarati all'interno dell'offerta tecnica avrebbero potuto comportare l'attribuzione di un punteggio inferiore di quello effettivamente ottenuto. L'assenza di anzianità di servizio accertata sia con riferimento a quella maturata alle dipendenze della aggiudicataria, sia come esperienza pregressa, unitamente alla mancanza della qualifica corrispondente a quella richiesta dalla lex specialis non consentono nemmeno di verificare l'affidabilità o meno della dichiarata esperienza pluriennale nel settore del personale impiegato che ha consentito all'aggiudicataria di conseguire il massimo punteggio per il subcriterio B.4");

- dunque la stazione appaltante, invece di conformarsi al giudicato, lo ha ritenuto tamquam non esset e ha proceduto oltre, vanificandolo;

- ne consegue che, in accoglimento del ricorso incidentale, deve essere qui affermato che la ricorrente Elisicilia doveva essere esclusa in adempimento del giudicato di cui alla sentenza 152/2023, non potendo la fase di riesame consistere in una interpretazione degli atti di gara, e in particolare della offerta, difforme da quella operata in sede giurisdizionale;

- sono dunque inammissibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti nel ricorso 221 del 2023, perché la ricorrente, dovendo essere esclusa dalla gara per diverse ragioni, non ha interesse a impugnare la sua esclusione per ulteriori ragioni né l'aggiudicazione alla terza classificata;

- confermata la esclusione della prima classificata, sebbene con diverse e assorbenti ragioni, occorre ora esaminare il ricorso 215 del 2023, proposto dalla Gruppo servizi associati s.p.a., per verificare se la esclusione della seconda classificata sia o meno legittima;

- solo in caso di conferma della legittimità della esclusione di quest'ultima, infatti, vi sarebbe interesse all'esame delle censure proposte in via subordinata, con i secondi motivi aggiunti da Elisicilia nel ricorso 221 del 2023, al fine di ottenere la esclusione anche della terza e ultima concorrente e dunque al fine di ottenere che la gara sia da considerare priva di valide offerte e dunque da bandire nuovamente;

- GSA s.p.a. è stata esclusa perché nella fase di verifica dell'anomalia dell'offerta si è ritenuto che quest'ultima non avrebbe tenuto conto dell'aggiornamento del CCNL ANISA, né nei giustificativi né nell'offerta;

- il CCNL ANISA è stato rinnovato in data 10 febbraio 2022, con decorrenza dalla medesima data (art. 45 CCNL), mentre il termine per la presentazione delle domande andava a scadere il 18 marzo 2022;

- nella specie l'Amministrazione non contesta che l'offerta della ricorrente sia incongrua e irrispettosa dei minimi salariali previsti dal nuovo CCNL, ma solo la circostanza che nell'offerta e nelle giustificazioni sia stato citato il precedente CCNL;

- nessun[a] specifica contestazione, neanche in giudizio, la stazione appaltante ha opposto alle deduzioni della ricorrente in ordine al rispetto di tali nuovi limiti salariali a prescindere dal CCNL citato;

- del resto, la stessa giurisprudenza citata dall'Amministrazione (C.d.S., sent. 6652 del 2023) supporta la tesi secondo cui il rilievo di un nuovo CCNL intervenuto nel corso della procedura influisce solo sulla verifica della circostanza che l'offerta proposta sia in grado di sostenere anche tali diversi costi;

- proprio dalla giurisprudenza citata dalla stazione appaltante, in altri termini, si desume che, in sede di controllo sull'anomalia dell'offerta, non conta la omessa indicazione formale del contratto collettivo aggiornato (che può anche essere dovuta a un mero errore nella formulazione dell'offerta, peraltro ictu oculi rilevabile, atteso che non avrebbe alcun senso un impegno al rispetto di un CCNL non più vigente), ma viceversa rileva sul piano sostanziale la sostenibilità economica della offerta alla luce dei nuovi importi da esso contemplato e dunque degli aggiornati costi del personale;

- la ricorrente ha poi evidenziato che in sede di offerta appaiono rispettati i costi pari a euro 1.172,30 per gli addetti inquadrati a Livello F e euro 1.240,60 per gli addetti inquadrati a Livello E, risultanti dalla tabella del nuovo CCNL (e aumentati rispettivamente di soli 36 e 40 euro, rispetto al precedente CCNL, e non del 70% come erroneamente dedotto dalla stazione appaltante);

- altro elemento che dimostra la compatibilità dell'offerta economica con i nuovi minimi salariali è la veramente esigua differenza tra il costo del lavoro dichiarato da GSA s.p.a. (euro 680.628,60) e quella dichiarato dalla controinteressata, la cui offerta è stata ritenuta congrua, Evolve (euro 681.080,00);

- deve essere quindi accolto il ricorso principale nel giudizio 215 del 2023, da cui consegue la riammissione della seconda classificata (atteso che tutti questi elementi apportati in giudizio dalla medesima e la mancata contestazione delle poste economiche da parte della stazione appaltante possono consentire un pieno accertamento della illegittimità della esclusione, senza ulteriori margini di riesame discrezionale);

- quanto ai motivi aggiunti, la stazione appaltante ha dedotto che la ricorrente GSA avrebbe impugnato l'aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata Evolve, senza ritrascrivere le censure fatte valere in via derivata;

- sul piano fattuale tale censura trova riscontro negli atti, esprimendosi così nei motivi aggiunti GSA s.p.a.: "Atteso che l'aggiudicazione impugnata con i presenti motivi aggiunti è atto strettamente connesso e consequenziale ai provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, deve ritenersene l'invalidità per illegittimità derivata, rimandandosi espressamente ai motivi di diritto articolati nel suddetto ricorso che costituiscono, quindi, parte integrante del presente gravame, da intendersi qui richiamati e trascritti, e dal cui accoglimento dovrà conseguire anche l'annullamento dell'aggiudicazione qui impugnata. In particolare, l'auspicato annullamento dell'illegittima esclusione dalla gara di GSA comporterà quale inevitabile ed automatico effetto logico anche l'annullamento dell'aggiudicazione disposta, all'esito di (non dovuto) scorrimento della graduatoria, in favore di concorrente classificato in posizione peggiore, ossia Evolve Consorzio Stabile.";

- in diritto, il Collegio rileva che è presente una diffusa giurisprudenza secondo cui, in base al c.d. principio di autosufficienza "del processo amministrativo", rectius del ricorso amministrativo (secondo cui l'atto introduttivo, nonché gli eventuali motivi aggiunti, devono contenere l'esposizione dei motivi su cui il gravame si fonda), sarebbero inammissibili i motivi di impugnazione dedotti per relationem, e cioè mediante il semplice richiamo alle censure formulate in altro e diverso atto, sia esso interno sia esterno al giudizio di cui è causa (cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 12 aprile 2018, n. 131; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 4 dicembre 2013, n. 935; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 4 dicembre 2012, n. 4917; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 21 febbraio 2019, n. 305);

- tale principio, in realtà, ha origini pretorie e con riferimento soprattutto al ricorso per cassazione (pur se poi è stato recepito in varie norme, anche in funzione deflattiva, e comunque trova specificazione anche nell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), secondo cui il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità "la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi" (cfr. Cass., sentt. nn. 5656/1986, 4277/1981, 5530/1983 e 2992/1984);

- nasce infatti con la funzione di permettere al giudice di legittimità, in ragione della sua funzione nomofilattica, di poter avere contezza nel ricorso di tutte le censure e di potersi pronunciare sulle stesse senza dover accedere ad altri atti processuali, proprio in ragione della giurisdizione di legittimità a critica vincolata;

- mentre il primo e il secondo grado sono infatti a c.d. critica libera, nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso sono vincolati (art. 360 c.p.c.) e l'istruttoria è assente (cfr. Cass., ord. 5560 del 2021), proprio per la sua giurisdizione di sola legittimità, con la conseguenza che non si può lasciare al giudice un ampio margine nell'apprezzamento e ricerca di elementi fattuali (anche se contenuti in vari documenti) in sostituzione delle parti;

- tuttavia, la ECHR, con la sentenza del 28 ottobre 2021 - ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri contro Italia, ha anche chiarito che nella stessa giurisprudenza della Cassazione a volte è apparsa eccessiva la tendenza a porre l'accento su aspetti formali che non sembrano rispondere a tali legittimi scopi deflattivi (ontologici alla ultima istanza), di concentrazione e di uniforme interpretazione del diritto; e in particolare l'obbligo di trascrivere integralmente i documenti citati nei motivi di ricorso non appare proporzionale a tali esigenze di limitare il contenzioso e renderlo più celere innanzi alla Corte di legittimità, e dunque appaiono in contrasto con l'art. 6, § 1, CEDU ("Anche se il carico di lavoro della Corte di cassazione descritto dal Governo può causare difficoltà al normale funzionamento della trattazione dei ricorsi, resta comunque il fatto che le restrizioni dell'accesso alle corti di cassazione non possono limitare, attraverso un'interpretazione troppo formalistica, il diritto di accesso a un tribunale in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza... In particolare, la Corte osserva che, dalla giurisprudenza fornita dalle parti..., risulta che l'applicazione da parte della Corte di cassazione del principio in questione, almeno fino alle sentenze nn. 5698 e 8077 del 2012..., rivela una tendenza dell'Alta giurisdizione a porre l'accento su aspetti formali che non sembrano rispondere allo scopo legittimo individuato..., in particolare per quanto riguarda l'obbligo di trascrivere integralmente i documenti citati nei motivi di ricorso...");

- è noto il carattere sub-costituzionale dei principi CEDU ("il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall'ordinamento interno", Corte cost., sent. 49 del 2015) e l'assenza di un potere del giudice di disapplicare norme interne in virtù delle sole previsioni del Trattato UE, che li richiamano (art. 6 TUE dopo il Trattato di Lisbona) pur sempre nei limiti della competenza della UE, che non ha ancora (cfr. il parere 2/13 della Corte di giustizia UE) aderito alla Convenzione EDU ("i diritti fondamentali enucleabili dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri che, ai sensi dell'art. 6, par. 3, TUE, sono parte integrante dei principi generali del diritto dell'Unione, sono solo quelli riferiti alle fattispecie disciplinate dal diritto europeo e non quelli che afferiscono a fattispecie regolate dalla sola normativa nazionale", Corte cost., sent. 80 del 2011);

- ciò nondimeno, tali principi possono, a prescindere, assumere rilievo come metro di valutazione della legittimità delle leggi per contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione e come conseguente obbligo del giudice di ricercare una interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata (cfr. Corte cost., sentt. 24 del 2019, 348 e 349 del 2007), tanto più se essi, come evidente nel caso di specie, non si pongono in contrato con i principi costituzionali (cfr. artt. 111 e 24 Cost.);

- ne consegue che detti principi devono orientare l'interprete anche per una ricerca di interpretazioni c.d. costituzionalmente e convenzionalmente orientate, cioè non attribuire alle norme, tra più interpretazioni possibili, significati in contrasto con i principi della CEDU e dunque con l'art. 117, comma 1, Cost.;

- ciò premesso, si rileva che il principio di autosufficienza dell'atto di ricorso risulta enucleato, dalla giurisprudenza amministrativa, dalla disposizione secondo cui l'atto introduttivo deve contenere l'esposizione dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso, cioè sul principio di specificità dei motivi imposto dall'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. (e già prima dall'art. 6, n. 3, del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, cfr. T.A.R. Catania, sent. 1637 del 2007);

- tale onere ben si concilia con la esigenza di evitare di imporre al giudice di ricostruire le tesi di parte in loro vece e con esiti comunque incerti, non potendo ricavare dal solo tenore dei documenti depositati, in via induttiva, le ragioni fondanti la censura articolata in ricorso (con grave pregiudizio del contraddittorio oltre alla possibile elusione dei limiti dimensionali dei ricorsi, T.A.R. Lazio, sent. 8232 del 2021);

- sarebbe tuttavia eccessivamente formalistico, sproporzionato, e dunque in contrasto con i principi costituzionali e della CEDU richiamati (art. 6, § 2), dilatare la interpretazione di tale onere sino a prevedere che, anche nel caso di motivi aggiunti in cui si fanno valere censure in via soltanto derivata da quelle esposte nel ricorso introduttivo, la parte ricorrente non possa limitarsi a richiamare per relationem le censure proposte con quest'ultimo;

- in tal caso, infatti, nessuna sostituzione del giudice all'onere di parte è richiesta e nessuna incertezza nel ricostruire i motivi di ricorso può emergere (dunque nessuna lesione al principio di specificità dei motivi di ricorso, e nessuna elusione dei limiti dimensionali, anzi si ravvisa una maggiore aderenza al principio di sinteticità);

- si tratta pertanto di una interpretazione (quella che ritiene inammissibili i motivi aggiunti per relationem) che, per le ragioni esposte, il Collegio ritiene di non condividere in casi come quello di specie;

- per tutte le suesposte considerazioni, si ritiene che siano ammissibili motivi aggiunti in esame;

- ne consegue l'accoglimento di tali motivi aggiunti avverso l'aggiudicazione alla controinteressata Evolve terza graduata, con il conseguente obbligo della stazione appaltante di provvedere alla aggiudicazione a GSA s.p.a., in quanto esclusa illegittimamente e seconda graduata;

- da quanto sopra, tuttavia, deriva anche la inammissibilità per carenza di interesse dei secondi motivi aggiunti proposti, in via subordinata, da Elisicilia, e tesi a ottenere la esclusione di Evolve e dunque la indizione di nuova gara;

- ciò, in quanto, la esclusione di Evolve sarebbe del tutto ininf[l]uente a tal fine, dovendo l'aggiudicazione spettare alla seconda classificata GSA s.p.a., la cui esclusione è stata giudicata illegittima;

- le spese possono essere integralmente compensate in ragione della particolare complessità delle questioni trattate e dunque in virtù del c.d. principio di causalità della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibili il ricorso principale ed entrambi i motivi aggiunti nel giudizio 221 del 2023, accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti nel giudizio 215 del 2023.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.