Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sentenza 9 aprile 2024, n. 180

Presidente: Donadono - Estensore: Nappi

FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti, nella dichiarata qualità di «cittadini residenti o cives» del Comune di Montescaglioso, con atto depositato il 28 settembre 2023 sono insorti avverso il piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili per l'anno 2023, nella parte in cui è prevista «l'alienazione di terreni in agro di Montescaglioso racchiusi nei fogli di mappa nn. 69, 70, 75, 77, 83, 85, 86, 92, 93 - già trasferiti dal demanio di uso civico universale al patrimonio disponibile comunale con d.G.r. Basilicata n. 284/2013 del 12.03.2013», nonché avverso il programma pluriennale delle opere pubbliche 2023-2025, il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2023-2024 e relativi elenchi annuali, il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

1.1. In buona sostanza, gli odierni deducenti avversano la decisione del Comune resistente di aver asseritamente iscritto nei documenti previsionali di bilancio i proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al cennato piano di alienazione, «in difformità e/o violazione del disposto di cui alla DGR Basilicata n. 284/2013 del 12.03.2013, con cui, ai sensi del disposto di cui all'art. 5 della L.R. 57/2000 e 24 della L. 1766/27, si è imposto al Comune di destinare i proventi delle alienazioni all'incremento in estensione, o in valore, del residuo demanio civico, su conforme richiesta dello stesso Comune, con la DCC n. 35/2012 del 29.12.2012)».

1.2. In diritto, si è dedotta l'illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge e per eccesso di potere.

2. Il Comune di Montescaglioso, costituitosi in giudizio, ha concluso per l'inammissibilità in rito e per il rigetto nel merito del ricorso.

3. Alla camera di consiglio svoltasi l'8 novembre 2023, su istanza del procuratore dei deducenti, si è disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo degli affari cautelari.

4. Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2024, previo deposito di scritti difensivi, il relatore ha prospettato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione rilevata d'ufficio della possibile irricevibilità del ricorso, nella parte in cui investe il piano delle alienazioni immobiliari, per la tardività del deposito. Indi i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l'affare è transitato in decisione.

5. Il ricorso è in parte irricevibile e per il resto inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.

5.1. Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è volto all'annullamento del piano delle alienazioni immobiliari.

L'art. 119 c.p.a. dispone la dimidiazione di tutti i termini processuali ordinari, salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. L'art. 119, n. 1, lett. c), in particolare, prevede che tale dimezzamento trovi applicazione, tra l'altro, nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai: "provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici".

Orbene, la fattispecie all'esame del Collegio è sussumibile nell'ambito di tale disposizione, riguardando appunto, l'attuazione del piano comunale di alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato ai sensi dell'art. 58 d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008. Ne consegue che in tali casi il termine per il deposito del ricorso risulta ridotto dagli ordinari 30 giorni a 15 giorni dalla notificazione (T.A.R. Basilicata n. 117 del 2015; C.d.S., Sez. IV, 9 settembre 2014, n. 4552; T.A.R. Veneto, Sez. II, 22 maggio 2014, n. 697; T.A.R. Campania, Sez. VII, 30 maggio 2012, n. 2579).

Di talché, la tardività della cennata azione di annullamento, la cui notificazione rimonta all'1 settembre 2023, mentre il relativo deposito di esso è avvenuto soltanto in data 28 settembre 2023, elasso il termine di quindici giorni.

5.2. Le ulteriori domande di annullamento di atti comunali di natura programmatoria, finanziaria e contabile sono pianamente inammissibili per carenza di interesse, essendo inoppugnabili i contenuti del piano delle alienazioni immobiliari che, pretesamente, in essi si rifletterebbero.

6. Dalle considerazioni che precedono discende in parte l'irricevibilità e per il resto l'inammissibilità del ricorso.

7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara il ricorso in parte irricevibile e per il resto inammissibile, nei sensi di cui in motivazione;

- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune intimato, forfettariamente e complessivamente liquidando le stesse in misura di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.