Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Sezione II
Sentenza 17 aprile 2024, n. 301

Presidente: Aru - Estensore: Plaisant

FATTO

Con determinazione 18 marzo 2019, prot. 5706, il Responsabile del S.U.A.P.E. del Comune di La Maddalena ha rilasciato in favore dell'odierno ricorrente, sig. I. Stefano Romeo, titolare dell'omonima impresa individuale che gestisce la pizzeria "I Capa Tosta", sita nella Piazza Bambino Gesù n. 12, una concessione avente a oggetto l'occupazione di suolo pubblico per circa 60 mq., finalizzata al posizionamento di tavolini, sedie, fioriere ed ombrelloni davanti al suddetto esercizio commerciale.

In data 28 maggio 2019 l'interessato ha presentato allo stesso Ufficio S.U.A.P.E. una DUA a zero giorni per il posizionamento sull'area sopra descritta di un dehors a carattere precario e stagionale (inferiore a 120 giorni), che ha poi realizzato, come da relativa comunicazione, in legno ed elementi portanti in metallo, con annessa pedana rialzata dal suolo e copertura lignea impermeabilizzata.

Entrambi i titoli sono stati rinnovati per l'anno 2020, con la conseguente reinstallazione del dehors all'inizio della stagione estiva, previa comunicazione dei relativi lavori.

Ciò è accaduto anche per l'anno 2021, ma questa volta senza comunicazione di inizio dei lavori di reinstallazione del dehors, per cui in data 12 agosto 2021 l'interessato ha trasmesso all'ufficio S.U.A.P.E. una domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 15 l.r. 23/1985.

Anche per il successivo anno 2022, esattamente in data 5 gennaio, il sig. I. ha presentato al Comune una DUA a zero giorni per l'istallazione stagionale e precaria del sopra descritto dehors, nonché la conseguente comunicazione di inizio dei lavori di reinstallazione dello stesso, come da ricevuta rilasciata dal S.U.A.P.E. in data 10 gennaio 2022.

In data 10 maggio 2022, concluso il periodo di efficacia delle precedenti autorizzazioni, l'interessato ha presentato domanda di rinnovo del titolo demaniale e di reinstallazione del dehors, ma questa volta il S.U.A.P.E. del Comune di La Maddalena, con nota 27 maggio 2022, prot. 12397/2022, gli ha comunicato l'avvio di un procedimento amministrativo volto alla decadenza del titolo, sul presupposto che il suddetto dehors necessiti di preventiva autorizzazione paesaggistica perché rientrante nella previsione di cui al punto B26 dell'allegato B del d.P.R. n. 31/2017, invece che al punto A16 dell'allegato A del medesimo decreto come dichiarato nella DUA.

Pur a fronte delle successive controdeduzioni del sig. I. - il quale evidenziava la precarietà dell'opera, funzionalmente stagionale, non ancorata al suolo, priva di strutture murarie e di chiusura ai lati - in data 10 giugno 2022 l'Ufficio di tutela si è espresso negativamente sulla permanenza dello stesso in assenza dell'autorizzazione paesaggistica ritenuta necessaria.

A decorrere dal 21 giugno 2022 il ricorrente si è, poi, avvalso delle previsioni sull'emergenza pandemica di cui all'art. 10-ter della l. n. 51/2022, che convertendo il d.l. n. 21/2022 gli ha consentito il riposizionamento del dehors sul suolo pubblico già autorizzato.

Inoltre in data 29 giugno 2022 il sig. I. ha presentato una DUA avente a oggetto l'installazione della medesima struttura, questa volta, a carattere permanente.

A seguito di conferenza di servizi, con determinazione 3 agosto 2022, prot. 16741, il Responsabile del S.U.A.P.E. gli ha, però, comunicato il preavviso di diniego della richiesta sulla scorta del conforme parere espresso dall'Ufficio tutela del paesaggio comunale con la seguente motivazione: "l'intervento non è conforme alle prescrizioni del PPR. L'intervento non è compatibile con le valenze paesaggistiche dell'area vincolata come esplicitate nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, in quanto non incide direttamente sugli elementi di pregio evidenziati nelle motivazioni del decreto di vincolo. La struttura prevista in progetto, di non facile amovibilità, per via delle sue notevoli dimensioni in pianta ed in altezza (mq 54,40 per un'altezza al colmo di mt 3,50) realizzata con una struttura portante in metallo ed una copertura con capriate in legno lamellare, con soprastante impermeabilizzazione e ondulina effetto tegola, risulta avere un notevole impatto visivo dai numerosi punti di vista pubblici circostanti. La stessa, oltre ad avere dimensioni notevoli a fronte della superficie adibita a piazza pubblica, si inserisce nel contesto in modo disarmonico con il costruito circostante".

Con successivo provvedimento 19 agosto 2022, prot. 17781, in assenza di osservazioni del richiedente, il Responsabile del S.U.A.P.E. gli ha comunicato il definitivo rigetto della sua richiesta, confermando le motivazioni espresse nel preavviso di diniego.

Con il ricorso ora in esame il sig. I. chiede l'annullamento di tale atto negativo, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si è costituito in giudizio il Comune di La Maddalena, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza di questa Sezione 7 dicembre 2022, n. 728, l'istanza cautelare proposta in ricorso è stata accolta.

È seguito lo scambio di memorie difensive.

Con ordinanza 7 dicembre 2023, n. 1007, il Collegio ha chiesto al Comune di La Maddalena di chiarire se il ricorrente avesse o meno presentato richiesta di autorizzazione paesaggistica.

In data 29 gennaio 2024 il Comune di La Maddalena ha trasmesso la relazione richiesta.

Alla pubblica udienza del 10 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Le censure dedotte in ricorso possono essere congiuntamente esaminate.

Con il primo motivo parte ricorrente deduce il difetto di motivazione, osservando che l'Ufficio tutela del paesaggio non avrebbe chiaramente individuato le norme violate, limitandosi a rilevare l'impatto visivo e la "non facile amovibilità" del dehors a causa delle sue rilevanti dimensioni, senza aggiungere ulteriori precisazioni, violando l'art. 11, comma 6, del d.P.R. n. 31/2017. Né il Comune avrebbe tenuto conto del fatto che il dehors si colloca in zona esterna al centro storico ed è rispettoso dei limiti dimensionali imposti dal Piano particolareggiato della zona di riferimento. Inoltre il ricorrente evidenzia il contrasto tra l'assunto motivazionale relativo alla non facile amovibilità del manufatto e quanto osservato dall'Ufficio tutela del paesaggio nella propria precedente nota del 10 giugno 2022, quando, nel corso del precedente procedimento per installazione stagionale dell'opera, aveva rilevato "l'accertata amovibilità [del dehors] in quanto priva di parti ancorate stabilmente al suolo e con la concreta possibilità di poter smontare separatamente i vari elementi che la compongono".

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia disparità di trattamento, evidenziando che sul territorio del Comune di La Maddalena, indistintamente sottoposto a vincolo paesaggistico per effetto del d.m. 12 maggio 1966, sono stati autorizzati altri dehors, anche più grandi e situati in zone di maggior pregio paesaggistico, producendo apposito compendio fotografico.

La prospettazione di parte ricorrente merita accoglimento nei termini di seguito esposti.

Si deve partire dal dato di fatto oggettivo, confermato dagli esiti dell'istruttoria processuale, che, a differenza di quanto riteneva l'impresa interessata, parte resistente - avendo ritenuto che l'intervento richiesto presupponesse il nulla osta paesaggistico - si è espressa negativamente sulla sua compatibilità con il vincolo insistente sul territorio del Comune di La Maddalena, portato dal d.m. 12 maggio 1966, osservando testualmente che: "L'intervento non è compatibile con le valenze paesaggistiche dell'area vincolata come esplicitate nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, in quanto non incide direttamente sugli elementi di pregio evidenziati nelle motivazioni del decreto di vincolo" (così il parere espresso dal Servizio tutela del paesaggio in conferenza di servizi, recepito nel provvedimento finale negativo del S.U.A.P.E.).

Orbene tale motivazione, oltre che probabilmente inficiata da errore materiale (un "non" in più nel secondo periodo), è del tutto generica, limitandosi ad affermare apoditticamente il contrasto con l'intervento proposto e i contenuti del vincolo applicato, ma senza alcun riferimento a questi ultimi.

Si ricorda, al riguardo, che, secondo un indirizzo costantemente seguito da questa Sezione, dal quale non vi sono ora motivi per discostarsi, la motivazione del provvedimento di diniego di nulla osta paesaggistico deve essere direttamente riferita ai valori protetti dallo specifico vincolo applicato (nel caso di specie il d.m. 12 maggio 1966, che protegge l'intero territorio di La Maddalena), tenendo conto, altresì, delle caratteristiche e della posizione in cui si trova l'intervento proposto e conseguentemente della sua capacità o meno di incidere concretamente sui valori protetti dal decreto di vincolo (si veda, da ultimo, T.A.R. Sardegna, Sez. II, 1° ottobre 2021, n. 677, secondo cui "Il diniego di conformità paesaggistica non può essere fondato su una generica incompatibilità delle opere con il paesaggio, in quanto l'Amministrazione deve necessariamente spiegare per quali concrete ragioni il manufatto risulti incompatibile con i valori tutelati dallo specifico vincolo paesaggistico"; conforme, ex multis, C.d.S., Sez. VI, 8 aprile 2021, n. 2858).

Di tutto questo, invece, non vi è traccia nella generica motivazione sopra descritta, che, pertanto, non è capace di giustificare l'impugnato provvedimento di diniego, il quale deve essere annullato affinché l'Amministrazione resistente possa nuovamente pronunciarsi sulla richiesta di parte ricorrente rispettando i criteri motivazionali dianzi descritti.

Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato ai fini del riesame dell'istanza presentata dalla ricorrente, nei termini specificati in motivazione.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.