Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II-quater
Sentenza 19 aprile 2024, n. 7752
Presidente: Mangia - Estensore: Sciascia
Rilevato che, in data 29 marzo 1986, D.P. Bruno presentava al Comune resistente domanda di condono relativa al suddetto immobile (doc. 3 della produzione di parte ricorrente).
Rilevato che, con il contratto (doc. 2 della produzione di parte ricorrente) stipulato in data 8 aprile 1991, D.P. Bruno vendeva al ricorrente D.S. Alberto l'immobile medesimo.
Rilevato che, a seguito dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale in data 27 febbraio 2024, il Comune di Ardea depositava (in data 15 marzo 2024) una relazione nella quale si chiariva, in riferimento alla «domanda di sanatoria presentata ai sensi della L. 47/85 con prot. 10228 del 29 marzo 1986 (...) dal sig. D.P. Bruno», che sarebbero state «predisposte a breve le procedure di diniego», dal che si evince che, al momento dell'introduzione del presente giudizio, il Comune non aveva emanato alcun provvedimento in risposta alla suddetta domanda di condono.
Ritenuto condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale «va ribadito il principio secondo cui è illegittima l'ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio, poiché l'art. 44, comma primo, l. 28 febbraio 1985, n. 47 prevede che, in pendenza del termine per la presentazione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi (C.d.S., Sez. IV, n. 3230/2010)» (C.d.S., Sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4720).
Ritenuta pertanto l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione impugnata, che deve essere conseguentemente annullata.
Ritenuto di dover provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza, condannando il Comune resistente a pagare quanto indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla gli atti impugnati, come indicati in motivazione.
Condanna il Comune resistente a rifondere le spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.