Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 26 aprile 2024, n. 3833
Presidente: Caringella - Estensore: Maggio
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato, con ricorso al T.A.R. Lazio - Roma, il decreto dirigenziale 25 luglio 2011, n. 315, emesso dalla Regione Campania;
b) il Tribunale adito, con ordinanza 14 gennaio 2020, n. 376 (comunicata alla ricorrente in pari data), ha declinato la propria competenza, a favore di quella del T.A.R. Campania - Napoli;
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri ha, quindi, riassunto il giudizio davanti al giudice dichiarato competente con ricorso notificato in data 13 febbraio 2020 e depositato il successivo 6 marzo;
d) con sentenza 2 marzo 2021, n. 1408 il giudizio è stato dichiarato estinto per tardiva riassunzione, considerato che il deposito del ricorso era avvenuto oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'ordinanza declinatoria della competenza;
e) avverso la sentenza ha proposto appello la Presidenza del Consiglio dei ministri;
f) per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio la Regione Campania e il Comune di Mercato San Severino, il quale con successiva memoria ha meglio argomentato le proprie tesi difensive;
g) alla pubblica udienza del 13 luglio 2023 la causa è passata in decisione;
h) col primo motivo si denuncia l'errore commesso dal giudice di prime cure nel ritenere che la riassunzione del giudizio, a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte del giudice adito, si perfezioni, ex art. 15, comma 4, del c.p.a., col deposito del ricorso, anziché con la sua notificazione;
i) la doglianza è infondata atteso che:
1) per quanto qui rileva la citata norma dispone che: "... Se (il giudice) dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza (quella che declina la competenza), la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice...";
2) la riassunzione della causa richiede la costituzione del rapporto processuale davanti al nuovo giudice;
3) quest'ultima, nel giudizio amministrativo, ove la lite si incardina attraverso un meccanismo di vocatio iudicis e non di vocatio in iudicium, si perfeziona mediante il deposito, presso la segreteria del giudice ad quem, del ricorso notificato alle controparti (C.d.S., Sez. V, 24 maggio 2017, n. 2439; 15 dicembre 2011, n. 6578; Sez. VI, 25 maggio 2006, n. 3129; 11 novembre 2004, n. 7307; Sez. IV, 21 dicembre 2001, n. 6333);
4) conseguentemente, ai fini della ritualità della riassunzione, entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'ordinanza che ha declinato la competenza, il ricorso notificato dev'essere depositato nella segreteria del nuovo giudice;
5) nessun argomento a sostegno della tesi sostenuta dall'appellante può, per contro, trarsi dagli invocati artt. 80, comma 3, e 105, comma 3, del c.p.a., i quali, diversamente dall'art. 15, comma 4, del c.p.a., ai fini del rispetto del termine perentorio per la riassunzione, fanno, espresso, riferimento alla sola notificazione del ricorso;
l) col secondo motivo l'appellante lamenta la mancata concessione dell'errore scusabile ai fini della rimessione in termini;
m) la doglianza è infondata posto che:
1) l'errore scusabile, disciplinato dall'art. 37 c.p.a., è istituto di carattere eccezionale - e come tale di stretta interpretazione - che può trovare applicazione (a prescindere dalle ipotesi di "gravi impedimenti di fatto" che qui non rilevano) solo qualora, nel singolo caso, sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza in ordine agli strumenti di tutela utilizzabili, poiché, diversamente opinando, la concessione del rimedio si risolverebbe in un'assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza, con gravi riflessi sulla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico (C.d.S., Sez. VI, 12 gennaio 2024, n. 406; 3 gennaio 2019, n. 81; Sez. II, 18 ottobre 2022, n. 8889; Sez. III, 10 maggio 2021, n. 3640);
2) per consolidata giurisprudenza, l'incertezza che giustifica la rimessione in termini per errore scusabile può riscontrarsi unicamente laddove dipenda: dall'oscurità del quadro normativo, da oscillazioni giurisprudenziali, da comportamenti ambigui della pubblica amministrazione, idonei a ingenerare convincimenti inesatti, dall'ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge (ex plurimis C.d.S., Sez. VI, 22 ottobre 2021, n. 7091; 17 luglio 2020, n. 4617; Sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8726; 10 agosto 2017, n. 3992);
n) nella fattispecie non è ravvisabile alcune delle elencate condizioni richieste per la concessione del beneficio;
o) alla luce delle esposte considerazioni l'appello va respinto;
p) restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni, non espressamente esaminati, che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
q) sussistono eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, sez. I, sent. n. 1408/2021.