Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione V
Sentenza 29 aprile 2024, n. 1279

Presidente: Dongiovanni - Estensore: Bini

1. La ricorrente, gestore del circolo tennis "Sporting Corvetto", ubicato nel Comune di Milano, in Via Fabio Massimo 15/4, su aree individuate al mappale 16 del foglio 615, (ambito "Porto di Mare"), ha impugnato l'atto a firma del direttore dell'Area pianificazione attuativa direzione rigenerazione urbana del 23 novembre 2023, prot. n. 603259U, avente ad oggetto "intimazione al rilascio degli immobili di proprietà comunale siti in Milano, via Fabio Massimo 15/4". Con detto atto il Comune di Milano ha intimato il rilascio dell'area occupata dalla ricorrente, "entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento", precisando "che le aree dovranno essere rilasciate nello stato in cui a suo tempo (...) erano state concesse".

Con ordinanza n. 796 del 7 marzo 2024, il Collegio ha sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti termine per depositare memorie sulla questione oggetto dell'eccezione.

Le parti hanno depositato nei termini memorie, sostenendo le reciproche opposte tesi: parte ricorrente ha ribadito che il bene non faccia parte del patrimonio indisponibile del bene, precisando lo scopo meramente tuzioristico del ricorso. La difesa del Comune ha invece insistito per l'inclusione del bene nel patrimonio indisponibile, in quanto destinato a servizio pubblico.

Alla camera di consiglio del 22 aprile 2024 il Collegio ha trattenuto in decisione il ricorso, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

2. Si deve premettere che ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e del tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice (da ultimo C.d.S., Sez. V, 6 dicembre 2023, n. 10580 e nello stesso senso Cass., Sez. un., ord. 12 gennaio 2022, n. 759).

Nel caso in esame, la ricorrente ha contestato il potere del Comune di adottare un provvedimento espressione del potere di autotutela, attribuito all'amministrazione in relazione ai beni demaniali ed esteso, in forza degli artt. 823 e 825 c.c., ai beni del patrimonio indisponibile: il bene ab origine è stato dato in locazione; dopo il passaggio della proprietà al Comune, non vi è mai stato adottato alcun provvedimento qualificabile come "concessione di bene pubblico". Pertanto, secondo la prospettazione di parte ricorrente il bene rientra nel patrimonio disponibile.

Il thema decidendum posto all'attenzione del Collegio si sostanzia nella effettiva natura giuridica del bene e quindi nella verifica del corretto uso del potere amministrativo da parte dell'Amministrazione comunale.

Come osservato nell'ordinanza n. 796 del 7 marzo 2024, che qui si intende integralmente richiamata, "per riconoscere l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile, è necessario che siano presenti sia un requisito soggettivo, rappresentato dalla proprietà del bene da parte della pubblica amministrazione, sia un requisito oggettivo, costituito dalla destinazione concreta ed effettiva del bene a un pubblico servizio (da ultimo C.d.S., Sez. V, 3 gennaio 2024, n. 100)".

Nel caso in esame è incontestata l'appartenenza del bene al Comune di Milano, mentre deve essere verificato in concreto il profilo della destinazione del bene a un pubblico servizio, partendo dalla concezione oggettiva, seguita dalla prevalente giurisprudenza, della qualificazione di servizio pubblico locale.

3. Anche alla luce delle memorie prodotte, ritiene il Collegio che il bene non sia stato mai destinato a pubblico servizio, cioè ad una attività caratterizzata, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico (C.d.S., V, 13 dicembre 2006, n. 7369; T.A.R. Toscana, I, 11 aprile 2013, n. 559).

L'attività sportiva è certamente riconducibile ad un interesse della collettività e il servizio può essere erogato anche da un soggetto concessionario, che gestisce gli impianti sportivi.

Tuttavia non ogni impianto sportivo di proprietà pubblica diviene automaticamente destinato a pubblico servizio e quindi può essere qualificabile come bene patrimoniale indisponibile.

Sostiene la difesa del Comune che "Il centro sportivo di proprietà comunale in questione rappresenta da anni un punto di riferimento sociale per la cittadinanza soprattutto residente nella Zona".

E ancora "Questo impianto sportivo svolge un'importante funzione sociale, in quanto punto d'incontro ed aggregazione per utenti/fruitori appartenenti alle più svariate categorie, quali studenti, pensionati, lavoratori e professionisti di diversa estrazione che praticano attività sportiva di tennis, calcetto, squash".

Tuttavia, tali affermazioni non dimostrano la "vocazione" del bene a soddisfare interessi generali.

4. La difesa del Comune non ha prodotto nuova documentazione da cui si evince una manifestazione di volontà di destinare l'impianto a pubblico servizio, limitandosi ad affermare che "dalla pagina www.sportingcorvetto.com ... si possono trovare le informazioni necessarie al fine di utilizzare l'impianto sportivo, dalle quali di ricava che lo stesso è fruibile non solo da associazioni dilettantistiche o professionistiche, ma anche da singoli utenti privati".

Non si può quindi che ribadire quanto già rilevato nell'ordinanza, cioè che, non solo non è mai stata sottoscritta alcuna convenzione né atto di affidamento, da cui evincere la volontà dell'Amministrazione di esternalizzare un compito che ritiene rientrante fra le proprie finalità.

Ma è assente il contratto di servizio che regola i rapporti tra P.A. e il gestore del servizio, la disciplina dei rapporti tra il gestore e gli utenti, approvata dal Comune, ovvero una disciplina delle tariffe concordata con il Comune stesso.

Non è stato dimostrato che gli impianti sportivi gestiti dalla ricorrente svolgano una funzione sociale: gli impianti infatti non sono accessibili dalla collettività, né i residenti sono ammessi a godere indistintamente in modo diretto delle strutture.

In sintesi mancano sia la manifestazione di volontà del Comune, titolare del diritto reale pubblico, di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio, sia l'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. Pertanto il compendio immobiliare de quo non può essere ricondotto al patrimonio indisponibile del Comune di Milano, in quanto non destinato a servizio pubblico.

5. Ne consegue che la presente controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, dal momento che la stessa non investe tanto i vizi dell'atto amministrativo bensì - quali che siano le diverse formulazioni della domanda - la verifica dell'inesistenza del potere di autotutela del Comune in ordine al compendio immobiliare occupato da parte ricorrente e di cui parte resistente ha intimato il rilascio.

La qualifica del bene come patrimonio disponibile determina il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, atteso che l'impugnazione di un ordine di rilascio di un'area occupata abusivamente, che abbia ad oggetto beni del patrimonio disponibile del Comune, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (da ultimo Cass. civ., Sez. un., 4 gennaio 2024, n. 255).

6. In conclusione, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.

Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della natura in rito della decisione, scaturita da una eccezione sollevata d'ufficio dal giudice adito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando nel giudice ordinario l'autorità munita di giurisdizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.