Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione VI
Sentenza 2 maggio 2024, n. 2908

Presidente: Scudeller - Estensore: Fontana

FATTO E DIRITTO

Con il presente ricorso parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione sulle domande di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato stagionale di lavoratori extracomunitari presentate ai sensi del decreto flussi 2022, al fine di poter ottenere il PSE per attesa occupazione, essendo venuta meno la volontà del datore di lavoro di assumerlo.

Deduce a sostegno della sua difesa la violazione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: detto termine abbondantemente decorso, sia che si indichi come dies a quo l'effettivo ingresso del ricorrente in Italia (2 dicembre 2022) sia che si consideri la data del 27 aprile 2023, quando è stata segnalata la condizione dello straniero alla Prefettura ai fini del rilascio del nulla osta, propedeutico e necessario alla richiesta di emissione del permesso di soggiorno in attesa di occupazione.

Chiede che venga fissato un termine per l'adempimento dell'Amministrazione con nomina di un commissario ad acta.

L'Amministrazione si è costituita deducendo che il datore ed il lavoratore di cui sono stati convocati per il giorno 5 marzo 2024 per il rilascio del permesso di soggiorno (mod. 209) e contestuale sottoscrizione del contratto - decreto flussi 2022.

Il ricorrente, alla odierna udienza, ha dichiarato che sussiste l'interesse alla definizione della causa.

Il ricorso è fondato.

La mera convocazione delle parti per il rilascio del permesso di soggiorno non riveste natura di provvedimento conclusivo del procedimento.

La prefettura di Napoli, pertanto, dovrà concludere il procedimento mediante adozione di atto espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Quanto alla richiesta di nomina di un commissario ad acta, valutato lo stato del procedimento, a tanto si provvederà su istanza della parte ricorrente allo spirare del termine di trenta giorni assegnato all'Amministrazione per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

In considerazione della peculiarità del procedimento, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

Quanto alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, ritiene il Collegio che la stessa non possa essere delibata in ragione della necessità di acquisire la documentazione già richiesta dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato con il decreto n. 12 del 29 febbraio 2024 ed in particolare, dichiarazione dei redditi 2023 percepiti dal ricorrente per il periodo d'imposta annualità 2022 ovvero, in assenza, la certificazione, anche negativa, rilasciata dal competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, dalla quale risulti l'esistenza o meno di redditi dichiarati e/o percepiti; il deposito della certificazione dell'autorità consolare ai sensi dell'art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, ovvero di indicare le ragioni che adducono all'impossibilità di poterla acquisire dalla competente autorità, rendendo in tal caso la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 94, comma 2.

Tali documenti non risultano agli atti del giudizio al momento in cui la causa è passata in decisione e, pertanto, la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sarà decisa con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Rinvia ad altra camera di consiglio la definizione della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che sarà decisa con separato decreto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.