Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV
Sentenza 3 maggio 2024, n. 1339
Presidente: Nunziata - Estensore: Papi
FATTO E DIRITTO
1. Il signor Ahmed S., cittadino marocchino, chiedeva alla Questura di Milano il rinnovo del proprio permesso di soggiorno per lavoro subordinato; l'istanza veniva respinta dall'Amministrazione con provvedimento n. 734/2018 del 31 maggio 2018, impugnato dinanzi a questo T.A.R. nel ricorso R.G. 2022/2018.
In sede di tutela cautelare, resa nell'ambito del suddetto ricorso, questo Tribunale, con ordinanza n. 1733/2018, disponeva il riesame della domanda del ricorrente da parte della Questura.
2. L'Amministrazione, con decreto n. 19/2019 del 26 marzo 2019, respingeva ulteriormente la richiesta di rinnovo, in quanto fondata su un rapporto lavorativo con la ditta "3AR di Mosad Tolba Aiman", cessata sin dal 31 dicembre 2018, con conseguente ritenuta inattendibilità della documentazione presentata dal signor S.
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il signor Ahmed S. impugnava il nuovo diniego chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, sulla base di un unico motivo di gravame, con cui deduceva la regolarità della propria posizione lavorativa, in virtù del contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato sottoscritto il 2 gennaio 2019 con il datore Khadija E., in qualità di commesso di banco, con una retribuzione mensile di euro 760,00 per quattordici mensilità.
4. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione, instando per la reiezione del ricorso.
5. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 10 luglio 2019, era respinta con ordinanza n. 902 del 18 luglio 2019.
All'udienza straordinaria del 4 aprile 2024 la causa era trattenuta in decisione.
6. Il Collegio, ad un più approfondito esame rispetto alle valutazioni svolte in sede cautelare, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
Ed invero, sia la documentazione allegata al ricorso introduttivo, sia quella integrativa depositata dalla parte ricorrente in vista dell'udienza di trattazione, evidenzia una posizione lavorativa regolare del ricorrente, e una condizione reddituale sufficiente a garantirne il sostentamento.
Del resto, per consolidata giurisprudenza della Sezione, la suddetta documentazione deve essere tenuta in considerazione ai fini della decisione della causa, in quanto: «Il Collegio aderisce all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato in merito alla rilevanza delle sopravvenienze in tema di immigrazione. In questa specifica materia, "il giudizio amministrativo come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull'atto impugnato, impone la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l'istanza presentata, il suo esame da parte dell'amministrazione e il giudizio dinanzi al Giudice, perché se è vero che questi elementi non potevano incidere sull'atto, incidono sulla situazione giuridica del ricorrente e la loro mancata valutazione può comprometterla irrimediabilmente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana" (C.d.S., Sez. III, 1° giugno 2022, n. 4467). L'amministrazione, pertanto, nell'esercizio del suo potere, deve tenere in debito conto le circostanze sopravvenute che, anche se non conoscibili perché non esistenti al momento dell'adozione dell'atto - che quindi deve ritenersi pienamente legittimo - comunque hanno modificato la situazione giuridica del ricorrente e potrebbero, nel rispetto della normativa vigente e in concorrenza degli ulteriori indefettibili presupposti, condurre ad una nuova valutazione ed un differente esito procedimentale. Nel caso di specie, l'amministrazione dovrà valutare se, alla luce della sopravvenienza rappresentata dall'interessato, legata alla instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, possa ancora ravvisarsi in capo allo stesso una carenza del requisito reddituale tale da precludere il rinnovo del permesso di soggiorno o se, di contro, possegga tutti i requisiti richiesti dalla normativa per il rinnovo del titolo» (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 giugno 2023, n. 1409).
7. In definitiva il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
L'Amministrazione dovrà perciò pronunciarsi nuovamente sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del signor S., nell'osservanza delle statuizioni contenute nella presente sentenza.
8. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie che ha formato oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei sensi indicati in motivazione; annulla, per l'effetto, il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.