Corte di cassazione
Sezione I civile
Ordinanza 29 aprile 2024, n. 11491

Presidente: Valitutti - Relatore: Abete

RILEVATO CHE

1. Con atto notificato il 13 giugno 2007 la Technital s.p.a., in proprio e quale capogruppo-mandataria dell'A.T.I. costituita con la Tecnic s.p.a. e la C.R.A. s.p.a., citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma l'A.N.A.S. s.p.a.

Premetteva che con contratto stipulato il 29 luglio 1999 la convenuta aveva affidato all'A.T.I. l'incarico di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e del piano di sicurezza dei "lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/b delle Norme CNR/80 (...): dal km 2+500 (...) al km 8+000 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria" (cfr. ricorso, pag. 3).

Premetteva che, risolto l'appalto che il 3 agosto 2001 l'A.N.A.S. e l'aggiudicataria Impresa Todini Costruzioni Generali s.p.a. avevano siglato, sulla base della progettazione e del piano all'uopo redatti (cfr. ricorso, pagg. 3-4), un accordo con il quale all'A.T.I. era stato, l'8 giugno 2004, affidato a trattativa privata l'incarico di rielaborare la progettazione esecutiva ed il piano di sicurezza (cfr. ricorso, pag. 5).

Indi esponeva che, in adempimento del contratto stipulato con l'A.N.A.S. il 29 ottobre 2004 ai fini della rielaborazione progettuale per il corrispettivo di euro 460.000,00, oltre i.v.a. ed accessori, aveva provveduto alla consegna degli elaborati nei ristretti termini concessi, benché la committente avesse in corso d'opera richiesto modifiche alla progettazione tali da determinare lo stravolgimento dell'oggetto del contratto (cfr. ricorso, pag. 6).

Chiedeva dunque condannarsi la convenuta al pagamento della somma di euro 1.946.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di corrispettivo per le maggiori e più complesse prestazioni professionali rese nell'ambito del contratto stipulato il 29 ottobre 2004 (cfr. ricorso, pag. 3).

2. Si costituiva l'A.N.A.S. s.p.a.

Instava per il rigetto dell'avversa domanda.

3. Espletata la c.t.u., con sentenza n. 6406 del 28 marzo 2012 il tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 1.343.945,73, oltre interessi e rivalutazione.

Reputava il tribunale destituita di fondamento l'eccezione della convenuta circa la soggezione, ex art. 18 dell'atto di sottomissione in data 25 marzo 2004, della pretesa ex adverso azionata al regime delle riserve ex art. 54 r.d. n. 350/1895 (cfr. sentenza d'appello, pag. 2).

4. L'A.N.A.S. s.p.a. proponeva appello.

Resisteva la Technital s.p.a., in proprio e quale capogruppo-mandataria dell'A.T.I. costituita con la Tecnic s.p.a. e la C.R.A. s.p.a.

5. Con sentenza n. 6482/2017 la Corte d'appello di Roma, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda esperita in prime cure dall'A.T.I., che condannava al pagamento delle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte - in ordine all'articolato unico motivo d'appello, con il quale l'A.N.A.S. si era doluta per il rigetto della surriferita eccezione - che l'A.T.I. a torto reputava, in dipendenza della diversità qualitativa e quantitativa delle opere eseguite e della natura privatistica dell'A.N.A.S., la fattispecie controversa sottratta al regime delle riserve, prefigurato all'art. 18 dell'atto di sottomissione siglato dalle parti il 25 marzo 2004 (cfr. sentenza d'appello, pag. 3).

Evidenziava in particolare che l'operatività della disciplina delle riserve ex art. 18 cit. non solo traeva titolo dall'autonomia negoziale, ma si giustificava in considerazione della natura dell'A.N.A.S., che, sebbene avente veste di s.p.a., era da assimilare ad un ente pubblico "in considerazione della intera matrice pubblica del capitale" (così sentenza d'appello, pag. 3).

Evidenziava quindi che l'A.T.I. non aveva provveduto, così come avrebbe dovuto, a formalizzare la pretesa di maggiori compensi ai sensi dell'art. 18 dell'atto di sottomissione "mediante comunicazione scritta da far pervenire all'indirizzo del committente tramite lettera raccomandata a.r. entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa delle riserve" (cfr. sentenza d'appello, pag. 4).

Evidenziava infine che erano da respingere le domande subordinate ex artt. 2043 e 2041 c.c. in difetto dei presupposti normativi, in particolare, con riferimento all'azione ex art. 2041 c.c., in considerazione del carattere residuale di tale azione e dell'esperibilità, da parte dell'A.T.I., di ulteriori rimedi giudiziali (cfr. sentenza d'appello, pag. 5).

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Technital s.p.a., in proprio e quale capogruppo-mandataria dell'A.T.I. costituita con la Tecnic s.p.a. e con la C.R.A. s.p.a.; ne ha chiesto, sulla scorta di nove motivi, la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

L'A.N.A.S. s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

7. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per assenza di motivazione.

Deduce che la Corte di Roma, allorché ha opinato nel senso dell'applicabilità dell'art. 18 del contratto d'appalto e dunque per l'assoggettabilità della richiesta di pagamento del maggior corrispettivo alle prefigurazioni in tema di riserve, ha statuito con motivazione incomprensibile, apparente ed inesistente (cfr. ricorso, pagg. 11-12).

Deduce che nella specie si controverte in ordine ad "una domanda di pagamento del maggior corrispettivo maturato a causa dello stravolgimento dell'oggetto contrattuale" (così ricorso, pag. 13).

Deduce inoltre che non vi è alcuna connessione tra l'art. 18 del contratto d'appalto e la natura giuridica dell'A.N.A.S., che la corte d'appello ha assimilato ad un ente pubblico (cfr. ricorso, pag. 13).

9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1370 e 1371 c.c., dell'art. 18 del contratto d'appalto e dell'art. 54 del r.d. n. 350/1895.

Deduce che la Corte di Roma ha erroneamente interpretato e di conseguenza applicato l'art. 18 del contratto d'appalto (cfr. ricorso, pagg. 14-15).

Deduce che la sua domanda non aveva ad oggetto una riserva originata da fatti causativi di danni bensì il pagamento del maggior corrispettivo maturato (cfr. ricorso, pag. 15).

Deduce in particolare che gli accertamenti condotti dal c.t.u. hanno reso evidente che il maggior corrispettivo "non era stato originato da fatti causativi di danni per i quali avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 18 del contratto di appalto, ma da una differente progettazione realizzata rispetto alle originarie previsioni di contratto" (così ricorso, pag. 16) ovvero che si è trattato, "di fatto, di opere nuove, diverse e sostitutive di quelle originarie" (così ricorso, pag. 16).

Deduce quindi che per la diversa e maggiore progettazione eseguita dall'A.T.I. l'A.N.A.S. avrebbe dovuto stipulare un apposito atto aggiuntivo (cfr. ricorso, pag. 15).

Deduce per altro verso che l'art. 54 del r.d. n. 350/1895, in quanto relativo ad appalti di lavori pubblici dello Stato, non è suscettibile di applicazione, neppure in via analogica, agli appalti di servizi, quale quello di specie.

Deduce infine che l'inapplicabilità dell'art. 18 del contratto alla richiesta di maggiori corrispettivi si accredita viepiù alla luce degli artt. 1370 e 1371 c.c. (cfr. ricorso, pag. 17).

10. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono all'evidenza connessi; il che ne giustifica l'esame contestuale; in ogni caso, i medesimi motivi sono fondati e meritevoli di accoglimento; il loro buon esito assorbe la disamina degli ulteriori mezzi di impugnazione.

11. Vengono in rilievo le seguenti indicazioni di questa Corte di legittimità.

In tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa; costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli in possesso di un'individualità distinta rispetto all'opera originaria, seppure ad essa connessi, ovvero ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge; cosicché, nel primo caso, l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, nel secondo caso, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto (cfr. Cass., ord. 5 settembre 2023, n. 25800; Cass., 12 maggio 2016, n. 9767).

In pari tempo, la discrezionale facoltà del committente di disporre opere che in qualche modo snaturino l'oggetto dell'appalto originario deve essere senz'altro esercitata nel rispetto dei principi generali di correttezza, lealtà e buona fede e del dovere di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1206 c.c. (cfr. Cass. 22 febbraio 2022, n. 5848).

12. Ebbene, nel caso di specie, è fuor di contestazione che si è determinato il radicale stravolgimento dell'iniziale contratto ("se - da un lato - la quantità di opere maggiori eseguite può considerarsi non oggetto di contestazione": così sentenza d'appello, pag. 3), tant'è che l'iniziale corrispettivo, pattuito in euro 460.000,00 (cfr. ricorso, pag. 6), si è incrementato sino all'importo di euro 2.406.900,00 (cfr. ricorso, pag. 9), sicché è stata domandata dall'impresa la condanna dell'appaltante al pagamento della somma di euro 1.946.900,00 (cfr. ricorso, pag. 3); ossia il maggiore importo di euro 2.406.900,00, detratto l'importo di euro 460.000,00 corrisposto dall'ANAS.

In questo quadro, nella specie, la corte di merito avrebbe dovuto disconoscere qualsivoglia valenza alla previsione di cui all'art. 18 dell'atto di sottomissione in data 25 marzo 2004, prefigurante l'operatività del regime delle riserve, atteso che l'A.N.A.S. avrebbe dovuto far luogo - in ossequio ai principi di correttezza e buona fede - alla stipulazione di un contratto integrativo, contemplante il pagamento del corrispettivo commisurato alle maggiori opere eseguite.

13. In accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza n. 6482/2017 della Corte d'appello di Roma va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

14. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti tutti gli ulteriori motivi, cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza n. 6482/2017 della Corte d'appello di Roma e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.