Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 7 maggio 2024, n. 4092

Presidente: Lamberti - Estensore: Carrano

FATTO E DIRITTO

La SER.I.T. s.r.l., premesso di essere una società a controllo pubblico che gestisce in appalto la raccolta dei rifiuti per diversi Comuni e di aver individuato in una zona industriale del Comune di Rivoli Veronese il sito idoneo per la realizzazione del proprio nuovo impianto di recupero di rifiuti, stante l'inidoneità del precedente sito condotto in locazione, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui sono stati respinti, previa loro riunione, i ricorsi proposti, rispettivamente, avverso:

a) l'ordinanza comunale n. 6 del 21 marzo 2018 di immediata sospensione dei lavori relativi alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, autorizzato con determinazione della Provincia di Verona in data 28 settembre 2015, n. 3581/15, con contestuale domanda di risarcimento del danno nei confronti del Comune e del funzionario comunale (geom. Marco G., responsabile SUAP), in solido tra loro (r.g.n. 480/2018);

b) la successiva determinazione provinciale n. 1471 del 4 maggio 2018 di presa d'atto dell'avvenuta decadenza della suddetta determinazione del 28 settembre 2015, n. 3581, con contestuale domanda di risarcimento del danno nei confronti della Provincia (r.g.n. 753/2018, nel quale si costituiva ad adiuvandum anche la società 4963 s.r.l., che aveva eseguito i lavori per conto della SER.I.T. s.r.l.);

c) la deliberazione n. 11 in data 6 giugno 2018, con la quale il Consiglio comunale di Rivoli Veronese ha preso atto della decadenza della validità delle previsioni urbanistiche di espansione relativamente all'area nella quale era stato localizzato l'impianto della SER.I.T. autorizzato dalla Provincia nel 2015 (r.g.n. 1005/2018).

Si sono costituite le amministrazioni resistenti (Comune di Rivoli Veronese e Provincia di Verona), chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è costituito anche il geom. Marco G., eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti e, nel merito, il rigetto dell'appello.

Alla pubblica udienza del 29 settembre 2022 il Comune, la Provincia e la società appellante hanno concordemente chiesto il rinvio della trattazione, stante la pendenza di trattative volte ad una generale transazione della vicenda contenziosa, tale da definire sia questo ricorso, sia il connesso ricorso allibrato al r.g. n. 4769 del 2018 (poi dichiarato perento con decreto in data 6 dicembre 2023).

La Sezione ha disposto in conformità, statuendo espressamente che il rinvio lasciava "impregiudicata la posizione processuale del geometra G." (che al rinvio medesimo si era opposto, rappresentando di non esserne stato in precedenza notiziato e, comunque, di non essere interessato dall'allegato accordo in corso di elaborazione).

Quindi, con nota depositata in data 29 gennaio 2024, la società ha rappresentato che:

- in data 27 settembre 2022, ha sottoscritto con il Comune di Rivoli Veronese un atto di transazione con accordo di pianificazione, mediante il quale, tra le altre cose, la società ha dichiarato di rinunciare a trasferire nel territorio del Comune di Rivoli la propria sede operativa e a realizzare l'impianto di recupero di rifiuti approvato dalla Provincia di Verona con determinazione n. 3581/2015, mentre il Comune si è impegnato ad approvare una variante al vigente Piano degli interventi, con la quale all'area di proprietà della società SER.I.T., originariamente interessata dalla realizzazione dell'impianto, sarebbe stata attribuita la destinazione urbanistica antecedente all'approvazione del predetto provvedimento provinciale n. 3581/2015;

- che, con il medesimo atto di transazione, la società SER.I.T. si è obbligata a rinunciare, entro 30 giorni dall'approvazione definitiva della variante, e salva l'accettazione della rinuncia anche da parte della Provincia di Verona, al presente ricorso di appello a spese compensate, nonché a rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa, anche risarcitoria, nei confronti del Comune di Rivoli Veronese;

- che la transazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione di SER.I.T. e dalla Giunta comunale di Rivoli Veronese;

- che la variante al Piano degli interventi è stata adottata con deliberazione del Consiglio comunale di Rivoli Veronese n. 43 del 28 ottobre 2022 e approvata con deliberazione n. 5 in data 15 febbraio 2023 (cfr. deposito del 29 gennaio 2024).

Pertanto, con la medesima con nota depositata in data 29 gennaio 2024, la società appellante ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, richiesta cui hanno aderito anche il Comune di Rivoli Veronese e la Provincia di Verona, con compensazione delle spese di lite.

Il geometra G., invece, ha insistito nella richiesta di condanna della società appellante al pagamento delle spese di lite in suo favore (quantificate in euro 6.000,00) in base al principio della soccombenza virtuale della società con riguardo alla domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti, quale dipendente del Comune che aveva adottato il provvedimento di sospensione dei lavori (ord. n. 6 del 21 marzo 2018) impugnato con il ricorso di primo grado (r.g.n. 480/2018).

All'odierna udienza pubblica, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Innanzitutto, deve prendersi atto dell'intervenuta transazione tra la società appellante e le amministrazioni resistenti e della conseguente richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere.

Pertanto, alla luce dell'intervenuta transazione e della successiva approvazione della variante urbanistica da parte del Comune, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, risultando pienamente soddisfatta la pretesa sostanziale della ricorrente (cfr. art. 34, comma 5, c.p.a.), con compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti di comune accordo.

Con riguardo, invece, alla residua posizione del sig. Marco G., convenuto a titolo risarcitorio, quale dipendente del Comune che aveva adottato il provvedimento di sospensione dei lavori (ord. n. 6 del 21 marzo 2018) impugnato con il ricorso di primo grado (r.g.n. 480/2018), deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Sul punto, invero, deve essere richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'art. 103 Cost., nello stabilire il criterio di riparto della giurisdizione sulla base della distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi, non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché "la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l'adozione del provvedimento illegittimo (...), va proposta dinanzi al giudice ordinario"; né la giurisdizione ordinaria viene meno per il fatto che la domanda sia in ipotesi stata proposta "anche nei confronti dell'ente pubblico (...) sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, stante l'inderogabilità per ragioni di connessione della giurisdizione" (cfr. Cass., Sez. un., 21 dicembre 2020, n. 29175 e giurisprudenza ivi richiamata).

Peraltro, è stato anche precisato che, ai fini della giurisdizione, non rileva neanche stabilire se il pubblico funzionario, convenuto in giudizio a titolo risarcitorio, abbia agito quale organo dell'ente pubblico di appartenenza ovvero, a causa del perseguimento di finalità private, si sia verificata la c.d. "frattura" del rapporto organico con quest'ultimo, posto che, nell'uno come nell'altro caso, l'azione risarcitoria è proposta nei confronti del funzionario in proprio e, quindi, nei confronti di un soggetto privato, distinto dall'amministrazione, con la quale, al più, può risultare solidalmente obbligato ex art. 28 Cost. (cfr. Cass., Sez. un., 13 giugno 2006, n. 13659).

In conclusione, quindi, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra la società appellante e le amministrazioni resistenti (Comune di Rivoli Veronese e la Provincia di Verona) con compensazione delle spese di lite, mentre, con riguardo alla domanda risarcitoria riproposta in sede di appello nei confronti del sig. Marco G., deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Le spese di lite nei confronti del G. seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere tra la società appellante e le amministrazioni resistenti, con compensazione delle spese di lite.

Dichiara l'inammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti del sig. Marco G. per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti del sig. Marco G., che si liquidano in euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Veneto, sez. II, sent. n. 755/2019.