Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione I
Sentenza 13 maggio 2024, n. 341
Presidente ed Estensore: Felleti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato l'11 settembre 2023 Meding Fire s.r.l. ha impugnato gli atti della procedura negoziata sotto soglia indetta dalla Direzione di Commissariato Marina Militare La Spezia per l'affidamento del servizio di manutenzione degli estintori ed impianti antincendio di vari comandi e, segnatamente, il provvedimento di esclusione da cui è stata attinta e l'aggiudicazione in favore di Tecnofire s.a.s. La società ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti gravati e la condanna dell'Amministrazione della Difesa al risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore e subentro, o, in subordine, al ristoro per equivalente nummario.
Ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione di legge e/o eccesso di potere per insufficiente, irrazionale e contraddittoria motivazione. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e/o travisamento dei fatti. Eccesso di potere per travisamento ed errata valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per irrazionalità e per carenza o comunque contraddittorietà fra gli atti del medesimo procedimento. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria ed irragionevolezza. Sviamento. Sostiene, in sintesi, che:
- l'estromissione dalla procedura deriverebbe da un'errata lettura della documentazione relativa all'offerta economica, perché nell'allegato "F", contenente lo statino di specifica dell'offerta stessa, la deducente avrebbe indicato anche il prezzo per la manutenzione ordinaria del sistema di rilevazione fumi, in quanto incluso nell'importo di euro 300,00 proposto a corpo per tutto l'impianto antincendio;
- in ogni caso, l'allegato "B", recante le condizioni generali di gara, non avrebbe prescritto di indicare separatamente i costi delle singole componenti del servizio;
- la condotta dell'Amministrazione non rispetterebbe i principi di massima partecipazione alle gare pubbliche e di tassatività delle cause di esclusione;
- l'aggiudicazione in favore della controinteressata si rivelerebbe clamorosamente illogica ed abnorme, poiché l'offerta dichiarata vincitrice sarebbe più alta di quella di Meding Fire s.r.l.
II) Violazione dei principi in tema di soccorso istruttorio e soccorso procedimentale. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, violazione del principio del favor partecipationis e difetto di istruttoria. Difetto di motivazione e/o motivazione apparente. Ingiustizia manifesta. Sproporzione. Violazione dell'art. 97 Cost. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Secondo la nuova disciplina di cui all'art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e le regole in materia di soccorso istruttorio dettate in via generale dall'art. 6 della l. n. 241/1990, la stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere chiarimenti circa le modalità con cui l'esponente aveva indicato il prezzo per le operazioni manutentive dell'impianto di rilevazione fumi. Inoltre, l'automatica espulsione della concorrente risulterebbe manifestamente sproporzionata e violativa del canone di buon andamento dell'azione amministrativa.
Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio, opponendo la piena legittimità degli atti gravati e instando per la reiezione dell'impugnativa.
Con ordinanza n. 283 dell'11 ottobre 2023 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare accedente al ricorso, per difetto di fumus boni iuris.
Nella pubblica udienza del 3 maggio 2024 la causa è stata assunta in decisione.
1. Il primo motivo del gravame è destituito di fondamento.
In data 1° giugno 2023 l'Amministrazione della Difesa ha pubblicato sul portale del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) una r.d.o. (richiesta di offerta) per l'affidamento del servizio di manutenzione di estintori ed impianti antincendio in vari comandi della Marina militare situati nel Nord Italia.
Per quanto riguarda la parte economica, la documentazione da presentare era costituita da un "documento di offerta economica", che doveva essere inserito nell'apposita sezione della piattaforma MEPA e firmato digitalmente, e da uno "statino di specifica dell'offerta", da caricare sul portale.
In particolare, quest'ultimo documento consisteva in un modulo in formato excel, nel quale i concorrenti erano tenuti ad indicare il prezzo unitario ed il prezzo totale di ciascuna prestazione, nell'ambito di nove tipologie di interventi inerenti ai presidi antincendio (controllo semestrale degli estintori; revisione biennale degli estintori a schiuma e ad acqua; revisione triennale degli estintori a polvere; revisione quinquennale degli estintori a CO2 e ad azoto; collaudo decennale degli estintori a CO2 e ad azoto; collaudo dodecennale degli estintori a polvere, a schiuma e ad acqua; collaudo quinquennale dei naspo, delle pompe barellabili, degli idranti a muro e degli attacchi VV.FF.; rottamazione degli estintori; manutenzione degli impianti fissi per estinzione automatica degli incendi) (v. doc. 1 resistente). Se correttamente compilato, il file excel restituiva gli importi complessivi offerti per ogni classe di attività; la somma degli importi complessivi di tutte le categorie doveva, ovviamente, coincidere con il totale generale esposto nel distinto documento di offerta economica.
Sennonché, nel modulo in parola, Meding Fire s.r.l. ha inserito in maniera puntuale soltanto i prezzi relativi alla prima tipologia di operazioni (controllo semestrale degli estintori). Contrariamente all'assunto attoreo, invece, il resto del file excel è stato compilato in modo parziale e lacunoso:
- per gli interventi delle categorie dalla seconda all'ottava l'offerente ha indicato i prezzi unitari delle prestazioni, ma ha omesso di riportare i totali corrispondenti e, quindi, non ha generato i corrispettivi complessivi;
- per il nono tipo di attività, attinente alla manutenzione ordinaria degli impianti di spegnimento automatico, l'impresa ha compilato esclusivamente la casella relativa al prezzo unitario dei sistemi ad argon ed a nitrargon installati presso il comando di Maristaeli Luni, esponendo la cifra di euro 300,00, mentre ha lasciato in bianco il corrispondente prezzo totale e, inoltre, ha completamente omesso di indicare l'importo offerto per l'impianto di rilevazione fumi di Maricommi La Spezia (v. doc. 4 ricorrente).
A causa di quest'ultima carenza, l'Amministrazione ha escluso dalla gara Meding Fire s.r.l. ed ha aggiudicato l'appalto a Tecnofire s.a.s.
Peraltro, come emerge dai calcoli eseguiti dalla resistente moltiplicando i prezzi unitari esposti dalla ricorrente nel modulo excel per il numero di unità da manutenere, il corrispettivo totale ammonta ad euro 87.818,00 oltre Iva (v. doc. 4 resistente) e, pertanto, risulta superiore rispetto all'importo di euro 79.598,00 oltre Iva indicato nel documento riepilogativo della proposta economica (doc. 3 ricorrente) (oltre che al corrispettivo di euro 79.802,68 offerto dall'impresa aggiudicataria).
1.1. Ciò posto, secondo granitico orientamento giurisprudenziale, nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell'offerta, a tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici, nonché dell'imparzialità dell'agire amministrativo. Pertanto, la stazione appaltante può procedere alla rettifica di errori materiali e di calcolo solo a condizione che gli stessi siano percepibili ictu oculi, senza necessità di attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta o a dichiarazioni integrative dell'offerente, che implicherebbero un'inammissibile operazione manipolativa, in violazione della par condicio e delle esigenze di certezza e trasparenza delle regole di gara (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; Sez. V, 5 aprile 2022, n. 2529; Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; Sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1132; Sez. III, 17 giugno 2016, n. 2684; Sez. V, 15 febbraio 2016, n. 627).
Alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche, non può trovare accoglimento la tesi ricorsuale secondo cui la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare l'importo di euro 300,00 come offerto a corpo per tutti gli impianti fissi di spegnimento automatico.
Invero, la suddetta cifra è stata inserita non già nella casella del corrispettivo complessivo della categoria di riferimento, bensì nella cella del prezzo unitario per i soli impianti a gas inerti del comando di Luni (supra, § 1). Né l'affermazione di Meding Fire s.r.l. trova il benché minimo riscontro mediante il confronto tra lo statino ed il documento di offerta economica, perché l'importo totale ricavabile dal primo supera di ben euro 8.220,00 quello riportato nel secondo.
Pertanto, l'omessa indicazione del prezzo per gli interventi manutentivi dell'impianto di rilevazione fumi del comando spezzino non costituisce un mero errore ostativo, immediatamente riconoscibile e rettificabile dall'Amministrazione. Invero, nella specie non sussiste alcun indizio o elemento sintomatico dell'asserita volontà della ricorrente di ricomprendere nella somma di euro 300,00 anche la manutenzione del prefato sistema; al contrario, sposando una simile tesi la resistente avrebbe illegittimamente manipolato l'offerta economica della concorrente (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 20 luglio 2022, n. 627).
1.2. Sotto altro profilo, appare insignificante il fatto che le condizioni di gara non esplicitassero l'obbligo di specificazione dei prezzi delle diverse prestazioni.
Invero, l'indicazione del corrispettivo dovuto per ogni tipo di attività risulta indispensabile perché gli interventi presentano periodicità differenti, sì che, in mancanza, non sarebbe possibile individuare l'importo da versare all'appaltatrice al termine di ogni periodo di fatturazione.
Inoltre, le condizioni generali impegnano l'operatore economico a praticare i prezzi più favorevoli tra quelli applicati a qualsiasi altro contraente per servizi di analoga tipologia, ponendo una clausola di salvaguardia per cui, in caso di violazione di tale pattuizione, l'impresa è tenuta a restituire le somme percepite in eccedenza, maggiorate degli interessi legali (cfr. doc. 5 ricorrente). Pertanto, poiché la commessa in contestazione ha ad oggetto molteplici attività, il rispetto di siffatto impegno contrattuale può evidentemente essere verificato dall'ente committente soltanto disponendo dei prezzi per ciascun tipo di operazione, sussistendo altrimenti il rischio di facili elusioni del suddetto obbligo.
1.3. Infine, non ricorre alcuna trasgressione dei principi di massima partecipazione, di tassatività delle cause di esclusione e di economicità, giacché, per le ragioni illustrate, l'offerta della deducente è manifestamente incompleta ed incongruente.
2. Nemmeno il secondo mezzo del ricorso è meritevole di condivisione.
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, le omissioni, incompletezze ed irregolarità essenziali degli elementi afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica non possono essere sanate attraverso l'istituto del soccorso istruttorio (la non soccorribilità di tali carenze è stata, peraltro, confermata dall'art. 101, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 36/2023).
Né è seriamente sostenibile che Meding Fire s.r.l., ove interpellata, si sarebbe limitata a chiarire il significato di un'offerta economica già in sé completa, senza modificarne il contenuto. Come si è visto, infatti, l'importo di euro 300,00 non poteva reputarsi comprensivo del prezzo della manutenzione ordinaria dell'impianto di rilevazione fumi del comando di Maricommi La Spezia.
Da ultimo, l'onere di riempire il modello in discussione era senz'altro ragionevole e proporzionato, in quanto la tabella ivi contenuta è chiara e, pertanto, risultava agevolmente compilabile in ogni sua parte con l'ordinaria diligenza.
3. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.
4. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna Meding Fire s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della difesa, liquidandole forfettariamente nell'importo di euro 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.