Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione III
Sentenza 22 maggio 2024, n. 3314

Presidente: Pappalardo - Estensore: Cavallo

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 29 marzo 2024, Rosa M. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui le è stato ordinato lo sgombero dell'unità immobiliare di E.R.P. per uso abitazione, sita in Napoli alla Via Evangelista Torricelli n. 410, is. FA, sc. 9, piano 1, int. 2, facente parte del patrimonio disponibile del Comune di Napoli, dove ella risiede dal 1994.

In fatto espone:

- che titolare del contratto di locazione era il marito, dal quale si è separata nel 2017, con provvedimento del Tribunale del 29 settembre 2017 che ha assegnato la casa coniugale a lei e ai figli;

- che ha avanzato istanza di voltura del contratto di locazione già in data 9 ottobre 2017, pagando regolarmente il canone mensile;

- che a seguito del decesso dell'ex coniuge Ernesto A., avvenuto in data 26 agosto 2022, con istanza PG/2022/907406 del 15 dicembre 2022 ha richiesto il subentro nell'assegnazione dell'alloggio di E.R.P. del Comune di Napoli;

- che il Comune di Napoli ha pronunciato con disposizione dirigenziale n. 62 del 24 luglio 2023 il diniego delle richieste di subentro presentate dalla sig.ra M., diffidandola, altresì, al rilascio dell'alloggio popolare in oggetto, e ciò in quanto il figlio Luigi risultava proprietario di un immobile;

- che avverso la predetta disposizione dirigenziale n. 62 del 24 luglio 2023 emessa dal Comune di Napoli - Area patrimonio, notificata alla richiedente in data 6 settembre 2023, la ricorrente aveva presentato ricorso all'Autorità regionale per le opposizioni, in data 5 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 12 del regolamento regionale n. 11/2019;

- che l'Autorità regionale per le opposizioni ha comunicato a mezzo PEC il diniego all'accoglimento del ricorso della ricorrente motivandolo con la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, lett. b), del r.r. n. 11/2019, nella parte in cui dispone che "nessun componente del nucleo familiare sia titolare di diritto di proprietà, uso o abitazione o altro diritto reale su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare";

- che avverso la delibera di diniego dell'Autorità regionale per le opposizioni e avverso alla disposizione dirigenziale n. 62 del 24 luglio 2023 è stato depositato in data 3 gennaio 2024 ricorso innanzi al Tribunale di Napoli recante R.G. 136/2024 attualmente pendente con udienza fissata all'8 aprile 2024 presso la Sez. X, dott. Forziati;

- che il 7 febbraio 2024 il Comune di Napoli ha notificato il provvedimento oggetto del ricorso, avverso il quale la ricorrente ha sollevato una serie di censure aventi ad oggetto il diritto al subentro.

2. Il Comune di Napoli si è costituito eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo comunque il rigetto del ricorso.

3. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2024, previo avviso di possibile decisione in forma semplificata, la causa è passata in decisione.

4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A.

La giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha affermato in molteplici casi che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie introdotta da chi si opponga, come nel caso di specie, ad un provvedimento dell'Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo, ritenuti occupati senza titolo, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio/sgombero come atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione di pubblico interesse; tale principio deve essere sostenuto anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 marzo 2023, n. 5157; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 3 marzo 2021, n. 1472; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 2 dicembre 2021, n. 7756) (si veda, ex plurimis, Cass. civ., Sez. un., 26 febbraio 2020, n. 5253).

Orbene, nell'odierno ricorso, viene contestata l'ordinanza dirigenziale del Comune di Napoli con la quale è stato disposto lo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in applicazione dell'art. 30 del regolamento regionale n. 11/2019, richiamato nello stesso provvedimento - il cui comma 2 consente all'amministrazione comunale territorialmente competente di disporre "con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo".

Pertanto, come chiarito di recente da questa Sezione, "... la controversia non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ma va devoluta alla cognizione del giudice ordinario, attenendo al rapporto paritetico originatosi dall'occupazione (titolata o meno) dell'immobile, rispetto al quale tale ultimo giudice può eventualmente intervenire con la disapplicazione del provvedimento illegittimo" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, sent. n. 1346/2022).

5. Il ricorso andrà riassunto davanti al giudice ordinario competente, nei termini di legge, ex art. 11 c.p.a.

6. Stante la materia trattata e la pronuncia in rito, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale potrà essere riassunto ex art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.