Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione III
Sentenza 27 maggio 2024, n. 562

Presidente: Perna - Estensore: Perilongo

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 22 aprile 2024, Sergio A., già titolare dell'omonima azienda agricola, ha impugnato gli atti a mezzo dei quali Agenzia delle entrate Riscossioni, quale agente della riscossione per la Provincia di Cuneo, ha iscritto ipoteca sui beni immobili del ricorrente, per un ammontare pari al doppio del debito di euro 181.725,71, preteso a titolo di prelievo supplementare sulle consegne delle annate lattiero-casearie 2002/03 e 2006/07. Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto plurimi profili, contestando il carattere indebito del credito vantato dall'Erario, sia per sorte capitale sia per interessi, e lamentando il mancato rispetto delle garanzie partecipative assicurate al privato dalle norme sulla riscossione delle imposte.

2. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio, eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità delle pretese del ricorrente.

3. Nel corso della camera di consiglio del 23 maggio 2024, la Presidente ha reso l'avviso ex art. 60 c.p.a. in ordine alla possibile definizione del procedimento con sentenza in forma semplificata. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, a seguito della discussione delle parti.

4. La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata a norma dell'art. 60 c.p.a.

La controversia è devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo. L'iscrizione ipotecaria non è atto esecutivo in senso stretto e non è pertanto oggetto di sindacato del giudice dell'esecuzione. La relativa nota deve dunque essere impugnata dinanzi al Giudice munito di giurisdizione sulla pretesa sostanziale, che nel caso delle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari deve individuarsi nel Giudice amministrativo a norma dell'art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. (Cass. civ., Sez. un., 20 ottobre 2006, n. 22514; 22 luglio 2015, n. 15354; cfr. anche T.A.R. Sicilia, Palermo, 1° luglio 2022, n. 2146).

Il contraddittorio processuale è integro. La decisione non richiede l'espletamento di alcun incombente istruttorio. Appare rispettato il termine a difesa previsto dall'art. 60 c.p.a., decorrente dalla notificazione del ricorso nei confronti dell'Amministrazione resistente. Sussistono infine profili di manifesta fondatezza del ricorso introduttivo.

5. Venendo al merito dell'impugnazione proposta, in mancanza di una graduazione espressa dei motivi di impugnazione, ragioni di economia processuale impongono di principiare dallo scrutinio del primo dei motivi "attinenti l'iscrizione ipotecaria e la relativa comunicazione", rubricato «Illegittimità dell'iscrizione per violazione dell'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973». In estrema sintesi, il ricorrente si duole del fatto che l'ipoteca iscritta a proprio carico non sia stata preceduta dal preavviso di iscrizione e sia quindi radicalmente nulla, per mancata instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale.

Il motivo è fondato.

5.1. L'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito") prevede:

«1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'art. 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1».

Per consolidata e condivisibile giurisprudenza, le formalità prescritte dal comma 2-bis della disposizione richiamata (ossia la notifica al contribuente del preavviso di iscrizione ipotecaria e la contestuale assegnazione di un termine di trenta giorni per consentire al privato di prendere posizione in ordine alla pretesa avanzata dall'agente della riscossione) hanno carattere necessario e sono previste a pena di nullità. La norma è infatti funzionale a garantire l'esplicazione del contraddittorio endo-procedimentale, consentendo all'interessato di presentare osservazioni ovvero di provvedere al pagamento prima dell'iscrizione dell'ipoteca. In tal modo, essa attua e specifica in ambito tributario il disposto dell'art. 7 l. n. 241/1990 e rinviene il proprio fondamento nell'art. 97 Cost., prescrivendo la tutela del diritto di difesa del contribuente in fase amministrativa ogniqualvolta debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del privato. La norma è insomma espressione di un principio immanente nell'ordinamento tributario, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (Cass. civ., Sez. VI, 22 novembre 2019, n. 30534; Corte app. Palermo, Sez. lav., 26 gennaio 2023, n. 50; in senso conforme, incidenter tantum, T.A.R. Veneto, Sez. III, 19 ottobre 2020, n. 959).

Da tali premesse consegue che l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla comunicazione del preavviso di cui all'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973 è nulla e, ove tempestivamente impugnata, ne deve essere disposta la cancellazione.

5.2. Nel caso di specie, A. ha eccepito il mancato invio del preavviso di iscrizione ipotecaria. Le Amministrazioni intimate, pur essendosi difese nel merito delle doglianze attoree, non hanno preso posizione sul punto né hanno depositato documentazione pertinente.

L'impugnata nota n. 03720231460000007007 (doc. 2 di parte ricorrente; doc. 23 di AGEA) non può qualificarsi come comunicazione preventiva di cui all'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973, per l'assorbente ragione che essa è successiva all'iscrizione dell'ipoteca, e infatti ne riporta gli estremi.

Non vi è prova nemmeno che, a seguito del trasferimento dei carichi da AGEA ad ADER (la c.d. "cartellazione" del credito), quest'ultima abbia provveduto alla notifica nei confronti di A. anche solo di una «intimazione di pagamento» (successiva e ulteriore a quella del 2009), a mezzo della quale - si legge nel ricorso - ha inizio il procedimento di riscossione.

Non vi è insomma prova del fatto che, prima di procedere all'iscrizione ipotecaria, l'Amministrazione abbia attivato il contraddittorio endo-procedimentale mediante invio della comunicazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973 (o altra formalità equipollente). Ne discende la radicale compromissione dell'esercizio del diritto di difesa del ricorrente in fase amministrativa e la conseguente nullità di ogni iniziativa assunta a valle dall'agente della riscossione.

5.3. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di impugnazione articolato da A. non può che ritenersi fondato. Il ricorso merita di essere accolto, con conseguente declaratoria di nullità della formalità ipotecaria iscritta a carico del ricorrente e obbligo per l'Amministrazione di provvedere alla sua cancellazione.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di doglianza articolati da A., giacché inerenti il merito della pretesa creditoria, per sorte capitale e interessi, avanzata dall'Amministrazione.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza.

La liquidazione dei compensi professionali dovuti alla procuratrice del ricorrente è operata sulla scorta dei valori di cui alla tabella n. 21 dell'allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, con riferimento alle cause di valore indeterminabile (stanti l'accoglimento della domanda sulla scorta di un vizio formale e l'integrale contestazione del credito) di c.d. "bassa complessità", a norma dell'art. 5, comma 6, del d.m. I valori tabellari sono soggetti a dimidiazione a norma dell'art. 4, comma 1, del menzionato d.m., stante l'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità, e sono escluse le competenze spettanti per la fase istruttoria, giacché nessun incombente è stato espletato a tal fine. Non sussistono i presupposti per l'aumento proporzionale dei compensi a norma dell'art. 4, comma 2, del citato decreto, giacché la pluralità delle parti resistenti non ha comportato per il ricorrente l'esame di questioni supplementari né lo svolgimento di maggiori oneri difensivi.

Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ipoteca iscritta a carico del ricorrente con nota del 15 gennaio 2024, n. 400 e ne ordina contestualmente la cancellazione dai registri immobiliari;

- condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro e - ai fini del riparto interno - in uguale proporzione, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge, nonché a rimborsare il contributo unificato, nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.