Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione II
Sentenza 29 maggio 2024, n. 1223

Presidente: Palliggiano - Estensore: Dello Preite

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio all'esame, notificato in data 6 ottobre 2017 e depositato il 30 ottobre 2017, la società Albergo al Cavalletto ha impugnato la delibera di Consiglio comunale n. 15 del 28 marzo 2017, recante "Modifiche al Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone", unitamente al provvedimento dirigenziale, in epigrafe indicato, con cui l'Amministrazione intimata ha determinato nei suoi confronti il canone di concessione per occupazione di suolo pubblico con barriere di cantiere in via Angarano, per la durata di 212 giorni, nell'importo di euro 8.458,80.

Con plurimi profili di doglianza, la parte ricorrente contesta la legittimità in parte qua del gravato provvedimento di liquidazione del canone di occupazione di suolo pubblico, quale atto applicativo della deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2017, stigmatizzando la circostanza che il Comune di Bassano, attraverso la modifica del regolamento OSAP, ha indiscriminatamente aumentato le precedenti tariffe per le occupazioni permanenti e temporanee, fino a decuplicarle.

In particolare, nella prospettazione attorea, la suddetta deliberazione consiliare è affetta da incompetenza, rientrando la determinazione dei canoni OSAP nelle attribuzioni della Giunta comunale in base all'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltreché da carente motivazione, non essendo indicate le ragioni di un così rilevante aumento che penalizza gravemente l'attività edilizia, stante la notoria durata dei cantieri.

Inoltre, la quantificazione del canone effettuata per la concessione de qua, nella quale il nuovo canone maggiorato è applicato con effetto dall'1 gennaio 2017 (ossia da una data antecedente all'approvazione delle modifiche al regolamento), sarebbe illegittima per violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi e per violazione delle clausole delle precedenti concessioni, in virtù delle quali l'eventuale decisione dell'Amministrazione di aumentare i canoni concessori avrebbe dovuto essere previamente comunicata agli interessati, al fine di consentire loro di recedere dall'occupazione, ove non più conveniente o sostenibile.

Si censura, ancora, l'errore di fatto che avrebbe commesso l'Amministrazione nel qualificare il provvedimento come una nuova concessione di carattere temporaneo, laddove - ad avviso della parte - si tratterebbe di prolungamento della precedente occupazione permanente del 2016, con conseguente erroneità dei parametri applicati per il calcolo del canone dovuto.

La difesa attorea ha concluso, pertanto, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con rifusione delle spese e dei compensi di lite.

2. Il Comune di Bassano del Grappa si è costituito in giudizio con atto depositato il 21 dicembre 2017, eccependo la tardività del ricorso e l'infondatezza nel merito.

Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all'udienza di merito straordinario del 7 maggio 2024 la causa è stata riservata in decisione.

3. In limine, osserva il Collegio che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), del c.p.a., essendo impugnato, nell'ambito della materia dei "rapporti di concessione di beni pubblici", il regolamento che ha stabilito l'aumento degli importi COSAP contestati.

Va affermata la giurisdizione anche sull'atto dirigenziale, con cui è stato determinato in concreto l'importo del canone dovuto dalla società ricorrente; l'atto in questione, infatti, è impugnato nell'alveo del comune effetto caducante dell'atto generale presupposto, sicché l'avvenuta prospettazione dello specifico legame tra i due atti ne giustifica la comune devoluzione al medesimo Giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., Sez. un., 30 luglio 2020, n. 16459).

4. Sempre in via preliminare, deve essere superata l'eccezione di irricevibilità del ricorso proposta dalla difesa comunale, in quanto nelle esibite carte processuali non vi è prova dell'avvenuta ricezione da parte della società ricorrente della nota prot. n. 30228/2017, con la quale la stessa società veniva invitata dalla P.A. al ritiro del provvedimento di concessione di occupazione del suolo pubblico.

5. Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato, avuto riguardo al motivo di censura con cui si denuncia l'incompetenza del Consiglio comunale all'adozione del regolamento de quo, rientrando la materia della determinazione delle tariffe COSAP nella competenza della Giunta comunale.

Infatti, l'art. 42, lett. f), del d.lgs. n. 267 del 2000 espressamente prevede che il Consiglio ha competenza riguardo all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della specificazione delle relative aliquote, la cui determinazione viene affidata alla Giunta.

In proposito, il Collegio richiama e fa proprio l'analogo precedente giurisprudenziale, nel quale si è statuito che "... in materia di tributi non appartiene alla competenza consiliare la determinazione delle aliquote, e cioè, estensivamente, dei parametri concreti per il calcolo del tributo dovuto, come la misura della TOSAP per unità di superficie. Ma, stante l'evidente affinità tra la TOSAP ed il COSAP, si può agevolmente escludere che il canone concessorio per unità superficiaria sia soggetto ad una misura diversa: si può cioè concludere che esso non rientri nella disciplina generale delle tariffe, costituendone invece uno specifico aspetto applicativo attribuito alla competenza della giunta" (cfr. T.A.R. Veneto, 9 aprile 2008, n. 905; v. anche C.d.S., Sez. V, 2 febbraio 2009, n. 529; 24 marzo 2014, n. 1423).

6. L'accoglimento del motivo di doglianza relativo al vizio di incompetenza determina, per la sua pregiudizialità (cfr. Ad. plen., n. 5/2015), l'assorbimento degli altri motivi proposti e fa venir meno, in ragione dell'effetto caducante, anche l'atto dirigenziale impugnato, nella parte in cui ha determinato il canone dovuto dalla ricorrente per la concessione di suolo pubblico.

7. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune di Bassano del Grappa al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.