Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Sezione II
Sentenza 31 maggio 2024, n. 426
Presidente: Aru - Estensore: Plaisant
FATTO E DIRITTO
Con determinazione 14 marzo 2018, n. 50, l'Agenzia Forestas aveva indetto una procedura di selezione interna per n. 72 posti di operaio di quarto livello, cui potevano partecipare gli operai inquadrati nei livelli inferiori.
Con determinazione 3 agosto 2018, n. 144, pubblicata in pari data sul sito internet istituzionale dell'Agenzia, era stata approvata la graduatoria finale, nell'ambito della quale era stata delimitata una graduatoria settoriale avente a oggetto n. 1 posto da destinare al presidio forestale Monte Idolo, assegnato al sig. Massimo M., seguito in graduatoria dal sig. Giovanni Vincenzo P.
Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2019 quest'ultimo aveva impugnato tale esito concorsuale innanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di Lanusei, il quale, però, con sentenza 14 aprile 2021, n. 30, aveva declinato la propria giurisdizione, ritenendo che la controversia, in quanto avente a oggetto un pubblico concorso, rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Pertanto, con il ricorso ora in esame, notificato in data 1° luglio 2021, il sig. P. ha riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale, chiedendo l'annullamento della graduatoria concorsuale e il risarcimento dei danni subiti.
Si è costituta in giudizio l'Agenzia Forestas, eccependo la tardività del ricorso.
Alla pubblica udienza del 29 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso in esame è irricevibile perché tardivamente proposto innanzi al giudice ordinario.
Difatti la graduatoria concorsuale era stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 3 agosto 2018, per cui l'interessato avrebbe dovuto instaurare il relativo giudizio entro sessanta giorni da tale pubblicazione, implicante la conoscenza legale dell'atto, cioè entro il termine decadenziale previsto per proporre ricorso innanzi al giudice amministrativo, di fronte al quale la causa avrebbe dovuto essere proposta sin dall'inizio in quanto giudice munito della giurisdizione sulla controversia, mentre il sig. P. ha depositato il ricorso presso il giudice del lavoro solo in data 23 gennaio 2019, dunque tardivamente.
Non vi sono, infatti, motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "è da reputarsi irricevibile per tardività il ricorso riassunto dinanzi al giudice amministrativo a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario, allorquando l'azione dinanzi a quest'ultimo sia stata promossa dopo lo spirare del termine decadenziale di impugnazione ex art. 29 c.p.a.: tanto, al fine di evitare l'elusione delle preclusioni e decadenze di cui il precedente art. 11, comma 2, sancisce la salvaguardia" (così T.A.R. Salerno, n. 2186/2023; conformi C.d.S., n. 940/2012; T.A.R. Napoli, n. 5179/2018; T.A.R. Catanzaro, n. 239/2019; T.A.R. Lazio, Roma, n. 718/2021).
Assunto, questo, che affonda la propria ragione sostanziale nella necessità di garantire che il termine per proporre ricorso innanzi al giudice amministrativo sia rispettato anche qualora l'iniziativa giurisprudenziale sia stata erroneamente avviata innanzi al giudice ordinario, evitando che suddetto termine possa essere attraverso un utilizzo distorto del meccanismo della translatio iudicii.
Per quanto premesso il ricorso in esame deve essere dichiarato irricevibile per tardività.
Sussistono, comunque, giusti motivi per un'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe proposto irricevibile per tardività.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.