Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 28 maggio 2024, n. 4754

Presidente: Caringella - Estensore: Urso

FATTO

1. La Balestre Service s.r.l.s. impugnava in primo grado la comunicazione dell'1 dicembre 2022 a firma del Responsabile dell'area amministrativa gestionale dell'Anas s.p.a. - Struttura territoriale Puglia che, in riscontro dell'istanza di regolarizzazione mediante cambio di intestazione di un accesso carrabile ubicato sulla s.s. 673 "tangenziale di Foggia" presentata dall'interessata il 22 febbraio 2022 (e già in precedenza avanzata il 14 ottobre 2019), accertava le condizioni materiali dell'accesso ravvisando al riguardo la mancanza dei requisiti di cui all'art. 45, comma 3, reg. esec. c.d.s., e richiamava la precedente nota di rigetto del 22 ottobre 2021.

2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza dell'Anas, in accoglimento di corrispondente eccezione sollevata da quest'ultima dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto proposto avverso un atto che configurava una mera comunicazione al difensore del precedente suddetto provvedimento di diniego, rimasto inoppugnato.

Riteneva inoltre il giudice di primo grado che l'atto impugnato si limitasse a confermare, senza ulteriori approfondimenti istruttori, la precedente decisione dell'amministrazione di negare la regolarizzazione dell'accesso carrabile per le medesime ragioni già partecipate alla Balestre Service, risolvendosi dunque in un atto meramente confermativo non impugnabile.

3. Avverso la sentenza ha proposto appello la Balestre Service deducendo la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c.; violazione art. 111 Cost., artt. 3 e 46 c.p.a.; travisamento dei fatti; carenza, contraddittorietà e illogicità di motivazione.

4. Resiste al gravame l'Anas chiedendone la reiezione.

5. All'udienza pubblica del 16 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con unico motivo di gravame l'appellante si duole dell'errore commesso dal giudice di primo grado nel qualificare il provvedimento impugnato alla stregua di atto meramente confermativo di precedente provvedimento, quanto in realtà l'amministrazione aveva provveduto alla relativa adozione a seguito di coinvolgimento di un distinto ufficio (i.e., la "Funzione Tecnica dell'Area Gestione Rete" della Struttura territoriale Puglia) e dell'espletamento di "ulteriori verifiche", sintomo di un una chiara rivalutazione degli interessi in gioco e di un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto in rilievo, addirittura con formulazione di motivazione nuova (i.e., la prevista effettuazione di lavori di ammodernamento sul tronco stradale interessato dall'accesso) e in parte differente da quella in precedenza spesa.

In tale contesto, si sarebbe in presenza di un atto di conferma in senso proprio, frutto di un riesame della situazione che aveva condotto all'adozione del primo provvedimento, e autonomamente impugnabile.

Alla luce di ciò, l'appellante conclude chiedendo l'accertamento delle suddette violazioni commesse dal giudice di primo grado, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, e domanda di "rimettere gli atti al TAR per la Puglia, sede di Bari, III Sezione, disponendo la fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.".

1.1. Va esaminata anzitutto l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per carenza d'interesse a fronte della mancata riproposizione dei motivi di censura avverso il provvedimento amministrativo gravato sollevata dall'Anas.

1.1.1. L'eccezione è fondata, e al suo accoglimento consegue la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello.

Come emerge dalla suesposta descrizione del motivo di gravame formulato dall'appellante, lo stesso si sofferma esclusivamente, in via rescindente, sull'erronea dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, e deduce la natura provvedimentale (in specie, di atto di conferma in senso proprio) dell'atto gravato.

Manca, tuttavia, la riproposizione delle doglianze avverso tale atto, le quali risultano dunque rinunciate a mente dell'art. 101, comma 2, c.p.a. (su cui cfr., inter multis, C.d.S., IV, 14 novembre 2018, n. 6416; 17 luglio 2018, n. 4359; VII, 4 dicembre 2023, n. 10455).

Chiara conferma di ciò emerge del resto dalle stesse conclusioni formulate dall'appellante, con cui si chiede, quale conseguenza dell'accertato errore della sentenza e della sua riforma, di "rimettere gli atti al TAR per la Puglia, sede di Bari, III Sezione, disponendo la fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a." (appello, pag. 11, che peraltro richiama l'art. 55, comma 10, c.p.a., relativo al procedimento cautelare; cfr., più propriamente, l'art. 105 c.p.a.).

Il che non è tuttavia ammissibile, atteso che, per i consolidati principi affermati dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, "In coerenza con il generale principio dell'effetto devolutivo/sostitutivo dell'appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall'art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive", e nella specie, "L'erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado non costituisce, di per sé, un caso di annullamento con rinvio, in quanto la chiusura in rito del processo, per quanto erronea, non determina, ove la questione pregiudiziale sia stato oggetto di dibattitto processuale, la lesione del diritto di difesa, né tanto meno un caso di nullità della sentenza o di rifiuto di giurisdizione" (C.d.S., Ad. plen., 30 luglio 2018, nn. 10 e 11; cfr. anche Id., 5 settembre 2018, n. 14).

Alla luce di ciò, in assenza di riproposizione nella presente sede dei motivi di merito avverso il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., l'appello risulta inammissibile per carenza d'interesse, giacché lo stesso - a fronte della rinuncia delle suddette censure avverso il provvedimento amministrativo - non potrebbe comunque condurre all'annullamento di tale provvedimento (cfr. ancora C.d.S., Ad. plen., nn. 10 e 11 del 2018, cit., ove si afferma che "nei casi in cui non si applica l'art. 105 c.p.a., la possibilità per il giudice di appello di pronunciarsi sulla domand[a] o sulle domande non esaminate in primo grado o erroneamente dichiarate irricevibili, inammissibili o improcedibili, presuppone necessariamente che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, tali domande siano oggetto di rituale riproposizione, operando altrimenti la presunzione di rinuncia stabilita dallo stesso articolo. Ne consegue che, in tali casi, l'appello proposto senza riproposizione delle domande non esaminate nel merito in primo grado dovrà ritenersi inammissibile per difetto di interesse, atteso che il suo eventuale accoglimento non consentirebbe al giudice di esercitare il potere decisorio sostitutivo sulla domanda ormai rinunciata e non potrebbe, quindi, arrecare alcuna concreta utilità all'appellante"; cfr. anche, fra le altre, C.G.A., 9 ottobre 2023, n. 654; C.d.S., IV, 19 maggio 2022, n. 3967; VI, 28 marzo 2022, n. 2263, che affermano il principio per cui "la parte originaria ricorrente che impugna una sentenza di primo grado che si è pronunciata soltanto in rito, ha l'onere di riproporre, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., i motivi di merito non esaminati dal T.A.R., a pena di inammissibilità dell'appello proposto").

Di qui l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Balestre Service.

2. In conclusione, per le suesposte ragioni l'appello va dichiarato inammissibile.

2.1. Le spese sono poste a carico dell'appellante, secondo criterio di soccombenza, e liquidate nella misura di cui in dispositivo in favore dell'amministrazione costituita.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore dell'amministrazione costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Puglia, sez. III, sent. n. 598/2023.