Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quarta Sezione
Sentenza 13 giugno 2024

«Rinvio pregiudiziale - Aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 18 - Principi di parità di trattamento e di trasparenza - Articolo 46 - Suddivisione di un appalto in lotti - Possibilità per l'offerente che ha presentato la seconda offerta economicamente più vantaggiosa di aggiudicarsi un lotto alle condizioni dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

Nella causa C-737/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Østre Landsret (Corte regionale dell'Est, Danimarca), con decisione dell'11 novembre 2022, pervenuta in cancelleria il 1° dicembre 2022, nel procedimento Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S contro BibMedia A/S.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 18 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (in prosieguo: la «SKI») e la BibMedia A/S in relazione all'aggiudicazione di un appalto pubblico relativo alla fornitura di materiale per biblioteche e di relativi servizi preparatori.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. L'articolo 18 della direttiva 2014/24, intitolato «Principi per l'aggiudicazione degli appalti», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.

La concezione della procedura di appalto non ha l'intento di escludere quest'ultimo dall'ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura d'appalto sia effettuata con l'intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici».

4. L'articolo 27 di tale direttiva, intitolato «Procedura aperta», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

(...)».

5. L'articolo 28 di detta direttiva, intitolato «Procedura ristretta», enuncia quanto segue:

«1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara (...), fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

(...)

2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite potranno presentare un'offerta. (...)

(...)».

6. L'articolo 46 della medesima direttiva, intitolato «Suddivisione degli appalti in lotti», così dispone:

«1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l'oggetto di tali lotti.

(...)

2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

3. Gli Stati membri possono prevedere che, nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati.

(...)».

Diritto danese

7. L'articolo 2 della Udbudsloven (legge relativa agli appalti pubblici) prevede quanto segue:

«1. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, un ente aggiudicatore (...) deve rispettare i principi di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità.

2. La concezione di una procedura aperta non ha l'intento di escludere l'appalto dall'ambito di applicazione della presente legge né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura sia effettuata con l'intento di favorire o svantaggiare indebitamente uno o più operatori economici determinati».

8. Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, di tale legge:

«L'ente aggiudicatore deve indicare nel bando di gara:

1) se l'offerente può presentare l'offerta per un solo lotto, per alcuni o per tutti i lotti,

2) se all'offerente può essere aggiudicato un solo lotto, alcuni o tutti i lotti e, eventualmente, come possano essere combinati i lotti o i gruppi di lotti, e

3) le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori decisivi per l'aggiudicazione dei lotti, comprese le modalità di aggiudicazione dei lotti qualora l'applicazione di tali regole o criteri comporterebbe l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo che può essere aggiudicato a tale offerente».

9. L'articolo 56 di detta legge così prevede:

«In una procedura aperta, qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta in risposta a un bando di gara. (...)»

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10. La SKI è una centrale di acquisti di proprietà dello Stato danese e del Kommunernes Landsforening (associazione dei comuni del Regno di Danimarca). Tale ente è stato istituito per razionalizzare gli appalti pubblici mediante, in particolare, l'aggiudicazione e la gestione di accordi quadro per conto dello Stato e dei comuni.

11. Il 4 febbraio 2020 la SKI ha indetto una procedura di gara d'appalto per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di materiale per biblioteche e di servizi preparatori. Il criterio per l'aggiudicazione di tale appalto era il prezzo più basso.

12. Tale appalto era suddiviso in otto lotti. I lotti 1 e 2, sui quali verte la controversia principale, erano intitolati rispettivamente «Libri e spartiti danesi (Est)» e «Libri e spartiti danesi (Ovest)», ed avevano valori stimati rispettivamente di 253 milioni di corone danesi (DKK) (circa EUR 34 milioni) e di DKK 475 milioni (circa EUR 63 milioni).

13. Il punto 3.1 del capitolato d'oneri relativo a tale gara d'appalto enunciava quanto segue:

«I lotti 1 e 2 sono interdipendenti (v. punto 3.1.1) e, se un offerente presenta un'offerta per uno di tali lotti, essa è automaticamente considerata presentata per entrambi i lotti. (...)

A parte quanto precede, non vi sono restrizioni riguardo al numero di lotti minimo o massimo per i quali può/deve essere presentata un'offerta.

La SKI prevede di aggiudicare l'appalto ad un solo fornitore per lotto. Lo stesso fornitore può aggiudicarsi più lotti.

Il mercato dei materiali per biblioteche è caratterizzato dall'esistenza di pochi fornitori specializzati e potenziali offerenti. I libri e gli spartiti danesi sono il più grande settore di prodotto in termini di fatturato e sono commercialmente importanti per i potenziali offerenti. Al fine di garantire la concorrenza futura in tale settore, gli appalti relativi ai libri e agli spartiti danesi sono ripartiti geograficamente in due lotti. Di conseguenza, i relativi clienti sono suddivisi tra loro in due categorie, rispettivamente l'"Est" e l'"Ovest". (...)»

14. Il punto 3.1.1 di tale capitolato d'oneri precisava quanto segue:

«I libri e gli spartiti danesi sono oggetto di una procedura di gara d'appalto secondo un cosiddetto modello "Est/Ovest", il che significa che è prevista la designazione di un fornitore per la Danimarca orientale e di un altro fornitore per la Danimarca occidentale, ma che gli stessi prezzi proposti si applicheranno a tutti i clienti, a prescindere dal fatto che questi siano situati nella Danimarca orientale od occidentale.

(...)

L'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa si aggiudicherà l'appalto come fornitore per il lotto 2 - Libri e spartiti danesi (Ovest).

All'offerente che presenta la seconda offerta economicamente più vantaggiosa verrà aggiudicato l'appalto come fornitore del lotto 1 - Libri e spartiti danesi (Est). Tuttavia, tale offerente deve accettare che l'aggiudicazione ad esso dell'appalto quale fornitore per la Danimarca orientale presuppone che esso fornisca i prodotti e i servizi di cui all'accordo quadro ai clienti situati nella Danimarca orientale esattamente agli stessi prezzi di quelli proposti e che saranno applicati nella Danimarca occidentale dall'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Se l'offerente che ha presentato la seconda offerta economicamente più vantaggiosa non accetta di essere fornitore per la Danimarca orientale, tale possibilità sarà data all'offerente che ha presentato la terza offerta economicamente più vantaggiosa, che deve parimenti accettare che l'aggiudicazione ad esso dell'appalto come fornitore per la Danimarca orientale presuppone di fornire i prodotti e i servizi di cui all'accordo quadro ai clienti situati nella Danimarca orientale esattamente agli stessi prezzi di quelli proposti e che saranno applicati nella Danimarca occidentale dall'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Se neanche tale offerente accetta di essere fornitore per la Danimarca orientale, tale possibilità sarà data all'offerente successivo nell'elenco e così via. Se l'elenco degli offerenti le cui offerte soddisfano le condizioni della gara d'appalto è esaurito e non viene trovato tra loro alcun fornitore per la Danimarca orientale, il fornitore aggiudicatario per la Danimarca occidentale si aggiudicherà anche l'appalto per la Danimarca orientale. (...)

(...)».

15. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la SKI ha ricevuto offerte da parte dell'Audio Visionary Music A/S (in prosieguo: l'«AVM») e della BibMedia, ciascuna delle quali ha presentato un'offerta per tutti i lotti.

16. Ritenendo che la BibMedia avesse presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, la SKI le ha aggiudicato il lotto 2 (Ovest) e ha proposto di aggiudicare all'AVM il lotto 1 (Est), a condizione che quest'ultima accettasse di consegnare le forniture e di prestare i servizi previsti in tale lotto al prezzo che la BibMedia aveva proposto, prezzo di cui l'AVM era stata informata.

17. Il 21 aprile 2020, dopo che l'AVM ha accettato tale proposta, la SKI ha trasmesso una comunicazione della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

18. Il 30 aprile 2020, l'AVM ha adito il Klagenævnet for Udbud (Commissione per i ricorsi relativi agli appalti pubblici, Danimarca) (in prosieguo: la «Commissione per i ricorsi») con un ricorso.

19. Il 14 gennaio 2021 la Commissione per i ricorsi ha ritenuto che la SKI avesse violato l'articolo 2, paragrafo 1, della legge relativa agli appalti pubblici avendo fatto ricorso a una procedura di aggiudicazione dei lotti 1 e 2 le cui modalità implicherebbero, in sostanza, che l'offerente che ha presentato la seconda offerta economicamente più vantaggiosa possa modificare la propria offerta dopo il termine impartito per presentare le offerte, al fine di aggiudicarsi il lotto 1 (in prosieguo: la «decisione del 14 gennaio 2021»).

20. La Commissione per i ricorsi ha motivato tale decisione affermando che detto offerente aveva avuto la facoltà di modificare un termine essenziale della sua offerta, vale a dire il prezzo, e ciò in un modo favorevole all'amministrazione aggiudicatrice e che dà a detto offerente la possibilità di migliorare la propria offerta al fine di aggiudicarsi un lotto dell'appalto. Un siffatto modo di procedere sarebbe contrario al divieto di trattativa, che deriva dai principi di parità di trattamento e di trasparenza.

21. Il 9 luglio 2021 la SKI ha proposto un ricorso giurisdizionale dinanzi al Retten i Glostrup (Tribunale municipale di Glostrup, Danimarca) avverso la decisione del 14 gennaio 2021.

22. Il 7 dicembre 2021 tale ricorso è stato rinviato dinanzi all'Østre Landsret (Corte regionale dell'Est, Danimarca), giudice del rinvio, in qualità di giudice di primo grado.

23. Tale giudice considera che, sebbene la Corte abbia già precisato la portata del divieto di trattativa derivante dall'articolo 18 della direttiva 2014/24 per quanto riguarda le riserve contenute in un'offerta, il subappalto e la possibilità di prendere in considerazione informazioni complementari, essa non ha ancora precisato se, nell'ambito di una procedura aperta relativa a un appalto suddiviso in lotti conformemente all'articolo 46 di tale direttiva, il divieto di trattativa osti a che a un offerente che non ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sia aggiudicato un lotto a condizione che accetti, nell'ambito di tale lotto, di consegnare le forniture e di prestare i servizi oggetto dell'appalto allo stesso prezzo proposto dall'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

24. In tali circostanze, l'Østre Landsret (Corte regionale dell'Est) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se i principi di trasparenza e di parità di trattamento di cui all'articolo 18 della direttiva [2014/24] e il divieto di negoziazione che ne consegue ostino a che a un offerente che abbia presentato la seconda offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a una procedura aperta suddivisa in lotti ai sensi degli articoli 27 e 46 di tale direttiva, sia data la possibilità, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e conformemente a quanto previamente stabilito nel capitolato d'oneri, di fornire i servizi messi a gara nell'ambito di un lotto alle stesse condizioni di un offerente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e che si sia quindi aggiudicato un altro lotto messo a gara allo stesso tempo».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

25. La Corte ha più volte sottolineato che il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d'interpretazione del diritto dell'Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere e che la ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell'esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia [sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C-181/21 e C-269/21, EU:C:2024:1, punto 62 nonché giurisprudenza ivi citata]. La Corte ha anche ricordato che sia dal dettato sia dall'impianto sistematico dell'articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell'ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C-558/18 e C-563/18, EU:C:2020:234, punto 46 nonché giurisprudenza ivi citata).

26. Nel caso di specie, la Corte ha inviato, il 13 ottobre 2023, una richiesta di informazioni al giudice del rinvio, affinché il medesimo chiarisse se, nonostante il fatto, menzionato nelle osservazioni scritte della BibMedia, che la procedura di gara d'appalto di cui trattasi non sia stata ripresa dopo la decisione del 14 gennaio 2021, ma sia stata sostituita da una nuova procedura di gara d'appalto, la SKI conservi, secondo il diritto danese, un interesse ad agire nel procedimento principale.

27. Il 27 novembre 2023 il giudice del rinvio ha risposto in senso affermativo a tale richiesta di informazioni, facendo riferimento, in particolare, alla giurisprudenza danese sull'interesse ad agire nel settore del diritto amministrativo.

28. Pertanto, poiché tale giudice ha spiegato che, secondo il diritto nazionale, persiste un interesse giuridico alla soluzione della controversia principale, nell'ambito della quale detto giudice è chiamato a emettere una decisione che può prendere in considerazione la sentenza pregiudiziale, la questione sollevata non è di natura ipotetica e deve essere considerata ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

29. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 debba essere interpretato nel senso che i principi di parità di trattamento e di trasparenza enunciati in tale disposizione ostano a che, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico suddiviso in lotti, all'offerente che ha presentato la seconda offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente alle modalità definite nei documenti di gara, sia aggiudicato un lotto a condizione che accetti di consegnare le forniture e di prestare i servizi relativi a tale lotto allo stesso prezzo proposto dall'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e al quale, di conseguenza, è stato aggiudicato un altro lotto, più consistente, di tale appalto.

30. Il principio della parità di trattamento, sancito all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed effettiva tra le imprese che partecipano a un appalto pubblico e rientra nell'essenza stessa delle norme dell'Unione relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Conformemente a tale principio, gli offerenti devono trovarsi su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte sia al momento in cui queste ultime sono valutate da detta amministrazione aggiudicatrice (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Rad Service e a., C-210/20, EU:C:2021:445, punto 43 nonché giurisprudenza ivi citata).

31. Il principio di trasparenza, parimenti sancito a tale articolo 18, paragrafo 1, ha lo scopo di garantire l'assenza di rischi di favoritismo e di arbitrarietà da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Tale principio implica che le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, in modo da, anzitutto, permettere a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l'esatta portata e di interpretarle allo stesso modo e, poi, mettere l'amministrazione aggiudicatrice in condizione di verificare effettivamente se le offerte degli offerenti rispondano ai criteri che disciplinano l'appalto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, Casertana Costruzioni, C-223/16, EU:C:2017:685, punto 34 e giurisprudenza citata).

32. Tali principi di parità di trattamento e di trasparenza ostano a qualsiasi trattativa tra l'amministrazione aggiudicatrice e un offerente nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, il che implica che, in linea di principio, un'offerta non può essere modificata dopo il suo deposito, né su iniziativa dell'amministrazione aggiudicatrice né dell'offerente (sentenze del 14 settembre 2017, Casertana Costruzioni, C-223/16, EU:C:2017:685, punto 35, nonché del 3 giugno 2021, Rad Service e a., C-336/20, EU:C:2021:445, punto 43).

33. Orbene, una modalità di aggiudicazione di un appalto pubblico come quella esposta nel capitolato d'oneri della gara d'appalto di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale l'appalto è suddiviso in lotti, il più consistente dei quali sarà aggiudicato all'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa, mentre un lotto di valore inferiore sarà preferibilmente aggiudicato, allo scopo di mantenere una concorrenza nel settore economico interessato, all'offerente che presenta la seconda offerta economicamente più vantaggiosa, a condizione che quest'ultimo accetti di eseguire tale lotto al prezzo dell'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa, non comporta alcun elemento di trattativa, ai sensi della giurisprudenza summenzionata.

34. A tal riguardo, occorre rilevare che una siffatta modalità di aggiudicazione di un appalto pubblico garantisce, per l'aggiudicazione di tutti i lotti dell'appalto, il rispetto del criterio del prezzo più basso senza possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di derogare a tale criterio o di invitare un offerente a modificare la propria offerta, poiché tale amministrazione aggiudicatrice deve basarsi sui prezzi proposti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e rispettare, per tutta la durata di tale procedura, l'ordine di graduatoria che risulta da tali offerte di prezzo.

35. In una siffatta procedura di aggiudicazione, sono infatti i prezzi proposti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte che determinano direttamente e definitivamente la graduatoria degli offerenti. In tale graduatoria, l'offerente che ha proposto il prezzo più basso occupa il primo posto e il suo prezzo è quello al quale l'appalto sarà interamente concluso.

36. La possibilità, data dal capitolato d'oneri all'offerente che presenta la seconda offerta economicamente più vantaggiosa, di aggiudicarsi un lotto dell'appalto deriva unicamente, come risulta espressamente dai documenti di gara, dal fatto che esso occupa il secondo posto nella graduatoria risultante dai prezzi proposti nelle offerte.

37. La questione se sia fatto uso o meno di tale possibilità dipende dalla decisione di detto offerente di accettare o meno di eseguire il lotto di cui trattasi al prezzo dell'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale condizione fa parte delle modalità della procedura di aggiudicazione formulate nel capitolato d'oneri della gara d'appalto. Nel caso in cui l'offerente che ha presentato la seconda offerta economicamente più vantaggiosa non accetti di allinearsi a tale prezzo, spetta all'offerente che occupa il terzo posto nella graduatoria risultante dai prezzi proposti nelle offerte prendere posizione su tale punto, e così via nell'ordine di graduatoria delle offerte finché nessuno degli offerenti accetti di allinearsi al prezzo proposto dall'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Se tutti gli offerenti classificati dal secondo all'ultimo posto rifiutano di eseguire il lotto a tale prezzo, tutti i lotti dell'appalto sono aggiudicati all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

38. Nessuna delle decisioni che possano essere prese dagli offerenti classificati dal secondo all'ultimo posto implica una modifica delle offerte che essi avevano depositato prima della scadenza del termine previsto a tal fine o una trattativa con l'amministrazione aggiudicatrice. Infatti, nessun offerente ha la possibilità, con una modifica della sua offerta o con una qualsivoglia trattativa, di cambiare il suo posto nella graduatoria o il prezzo al quale sarà concluso il contratto relativo ad un lotto qualsiasi dell'appalto.

39. Da tali elementi risulta che una modalità di aggiudicazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, senza violare i principi di parità di trattamento e di trasparenza, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 46 della direttiva 2014/24, ossia quella in cui un'amministrazione aggiudicatrice decide di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati, precisando nei documenti di gara se sia consentito presentare un'offerta per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti i lotti e indicando quali criteri oggettivi e non discriminatori saranno applicati per determinare l'aggiudicazione dei lotti.

40. A tal riguardo, la circostanza che la procedura di aggiudicazione dell'appalto sia, nel caso di specie, aperta, ai sensi dell'articolo 27 di tale direttiva, è irrilevante, in quanto le considerazioni esposte ai punti da 33 a 38 della presente sentenza possono parimenti applicarsi nell'ambito di una procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 28 di detta direttiva, una volta che gli operatori economici invitati a presentare un'offerta abbiano depositato le loro rispettive offerte di prezzo.

41. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che i principi di parità di trattamento e di trasparenza enunciati in tale disposizione non ostano a che, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico suddiviso in lotti, all'offerente che abbia presentato la seconda offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente alle modalità definite nei documenti di gara, sia aggiudicato un lotto a condizione che accetti di consegnare le forniture e di prestare i servizi relativi a tale lotto allo stesso prezzo proposto dall'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e al quale, di conseguenza, è stato aggiudicato un altro lotto, più consistente, di tale appalto.

Sulle spese

42. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che i principi di parità di trattamento e di trasparenza enunciati in tale disposizione non ostano a che, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico suddiviso in lotti, all'offerente che abbia presentato la seconda offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente alle modalità definite nei documenti di gara, sia aggiudicato un lotto a condizione che accetti di consegnare le forniture e di prestare i servizi relativi a tale lotto allo stesso prezzo proposto dall'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e al quale, di conseguenza, è stato aggiudicato un altro lotto, più consistente, di tale appalto.