Corte di cassazione
Sezione II penale
Sentenza 24 aprile 2024, n. 18181
Presidente: Petruzzellis - Estensore: Leopizzi
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli - in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa in data 13 dicembre 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Nola nei confronti di Salvatore D.P., Domenico T., Antonella S. e Alfonso S., per il reato di cui agli artt. 110-628 c.p. - ha rideterminato, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la pena inflitta a Salvatore D.P., Domenico T. e Alfonso S., confermando nel resto.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.
2.1. Ricorso di Salvatore D.P.
Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ricostruzione del fatto e alla sua qualificazione giuridica, nonché alla riduzione della pena.
2.2. Ricorso di Domenico T.
Violazione di legge in relazione all'omessa valutazione della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con fatti oggetto di altre sentenze irrevocabili.
2.3. Ricorso di Alfonso S.
Violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, nonché nullità della sentenza per omesso avviso di deposito.
2.4. Ricorso di Antonella S.
2.4.1. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo di concorso e al mancato riconoscimento dell'errore determinato dall'inganno altrui.
2.4.2. Nullità della sentenza per omesso avviso di deposito.
3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
1. Il primo motivo di ricorso di Antonella S. invoca in concreto, pur nell'alveo formale delineato dall'art. 606, comma 1, c.p.p., una radicale rilettura del materiale probatorio. Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte (cfr., ex pluribus, Sez. 2, n. 9106 del 12 febbraio 2021, Caradonna, Rv. 280747).
La Corte di appello illustra congruamente e in piena aderenza alle risultanze processuali il proprio percorso giustificativo in ordine alla piena coscienza e volontà di Antonella S. di offrire un imprescindibile apporto causale alla rapina, accompagnando il fratello e T., con la propria vettura, da Scalea a San Giuseppe Vesuviano ed entrando poi nell'esercizio commerciale, con effetto tranquillizzante sulla commessa. Con argomentazione scevra di vizi logici e giuridici, si evidenzia infatti l'implausibilità delle ragioni addotte quali presunti motivi del lungo viaggio, non sorrette da adeguati riscontri, a fronte del sintetico giudizio di inattendibilità dei dichiaranti Magda S. e D.G. (p. 10), la genericità dell'invito alla festa per la prima comunione di un'asserita nipote, di cui non è neppure provato il legame di parentela (p. 11), la mancata presentazione con l'altro còrreo D.P., arrivato in moto (p. 11), la visita medica della figlia già effettuata la settimana precedente, che renderebbe non credibile un tentativo di nuova visita senza appuntamento, data la distanza notevole (p. 10), l'impossibilità di non accorgersi che i coimputati prima di entrare si coprirono la punta delle dita con nastro adesivo e si munirono di sacchi (p. 11), la mancanza di sorpresa quando gli altri coimputati minacciarono e strattonarono la commessa (pp. 11-12), la mancata prova di raggiri in suo danno da parte del fratello (p. 12).
Le doglianze, in quanto dirette a un'impossibile rilettura del compendio istruttorio, sono dunque non consentite in questa sede di legittimità.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso di Antonella S., inerente la asserita nullità della sentenza in conseguenza dell'omissione dell'avviso di deposito (nullità eccepita anche da Alfonso S.), la doglianza non risulta sorretta da un concreto interesse, in difetto di rilievi sulla tempestività dell'impugnazione, e risulterebbe in ogni caso manifestamente infondata, dal momento che la motivazione della sentenza, decisa all'udienza del 13 settembre 2023 (a cui hanno partecipato i difensori, giusto rinvio, richiesto all'udienza dell'8 settembre dall'avv. Crusco, come emerge chiaramente dai relativi verbali, fidefacienti sul punto, nonché dalla ricostruzione dello svolgimento del processo nel corpo del testo e dagli ulteriori atti del fascicolo, nonostante il solo dispositivo indichi erroneamente la data dell'8 settembre 2023) e per la quale ci si era riservati il deposito entro sessanta giorni, è stata depositata il 10 novembre 2023; il provvedimento, contrariamente alle deduzioni dei ricorrenti, risulta dunque depositato nei termini, senza alcuna necessità di procedere all'avviso di deposito ex [art.] 548, comma 2, c.p.p.
3. I ricorsi presentati nell'interesse di Salvatore D.P., Domenico T. e Alfonso S. possono essere esaminati congiuntamente, salvo, per S., quanto ulteriormente già precisato al precedente paragrafo 2.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. 2, n. 30990 del 1° giugno 2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 4 giugno 2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19 marzo 2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 dell'8 marzo 2018, Hoxha e altro, Rv. 273755). Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 dell'11 novembre 2022, Mutti, Rv. 283878).
La pena inflitta, peraltro, è esattamente quella concordata tra le parti.
Le censure proposte dai ricorrenti non sono dunque consentite in relazione alla sentenza impugnata.
4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Depositata il 9 maggio 2024.