Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
Sentenza 17 giugno 2024, n. 202

Presidente: Gaviano - Estensore: Ferrari

FATTO E DIRITTO

1. L'odierno giudizio è stato introdotto dal ricorrente al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con cui l'A.S.Re.M. - Azienda sanitaria regionale del Molise aveva indetto la procedura di mobilità volontaria in epigrafe, lamentandone l'avvenuto avvio in assenza della preventiva - o almeno contestuale - indizione anche della procedura di stabilizzazione regolata dall'art. 1, comma 268, della l. n. 234/2021 nella versione novellata dal d.l. n. 198/2022.

2. Con il proprio atto introduttivo il dott. V. ha altresì chiesto che il Tribunale ordinasse all'A.S.Re.M. "di ammettere l'istanza di stabilizzazione presentata ... in data 28 marzo 2023 (prot. ente n. 35119/2023); o comunque, di voler consequenzialmente ordinare all'Amministrazione resistente di procedere all'indizione di una procedura di stabilizzazione Covid alla stregua della normativa vigente, come normata dal Decreto Mille Proroghe, prima di ultimare la procedura di mobilità esterna indetta a mente dell'atto gravato per il reclutamento di Dirigenti Veterinari di Area B".

2.1. Il ricorso è stato affidato ad un unico e articolato motivo così rubricato: "I. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione del Regolamento Aziendale per la mobilità volontaria dall'esterno adottato dall'ASREM con provvedimento di D.G. n. 30 marzo 2017. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Eccesso di potere. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Disparità di trattamento".

2.2. L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare il parziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sollevato con riguardo alle suindicate domande con le quali il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di ordinare la propria ammissione alla procedura di stabilizzazione, o comunque l'attivazione di una nuova procedura di tale natura.

Nel merito, l'Amministrazione ha rilevato l'infondatezza del ricorso.

2.3. Con ordinanza cautelare n. 108/2023 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione dell'impugnata procedura di mobilità sulla base della seguente motivazione:

«Considerato che, almeno ad un primo esame, il sindacato sulle doglianze introdotte dal ricorrente sembra ricadere nella giurisdizione del Giudice amministrativo, quantomeno nella parte in cui viene denunciata l'illegittimità della scelta, inerente all'esercizio del potere organizzatorio proprio dell'Amministrazione, di fare luogo all'indizione della procedura di mobilità dall'esterno senza un'almeno contestuale avvio di una procedura di stabilizzazione condotta in ossequio alla disciplina di cui al d.l. n. 198/2022;

Rilevato che il ricorso appare munito anche nel merito di adeguato fumus boni iuris, con particolare riguardo alla contestazione volta appunto a censurare, anche ai sensi dell'art. 2 dello specifico Regolamento Aziendale, la mancata applicazione, ai fini della partecipazione alle procedure di stabilizzazione, della nuova disciplina, relativa alla maturazione delle anzianità individuali in rapporto a tempo determinato, dettata dal novellato art. 1, comma 268, della l. n. 234/2021».

2.4. L'Amministrazione ha impugnato tale ordinanza innanzi al Consiglio di Stato, il quale ha respinto l'appello cautelare sulla scorta della seguente e ancor più ampia motivazione:

«Rilevato che l'Amministrazione non contesta la sussistenza di un rapporto di priorità logico-giuridica tra le procedure di stabilizzazione e quelle di mobilità volontaria, peraltro evincibile dal Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023 (laddove, in relazione al profilo professionale in discorso, colloca in ordine di successione le procedure di assunzione mediante "stabilizzazione/mobilità/concorsi") e dalla stessa deliberazione impugnata, che interviene solo a valle dell'esperimento delle procedure di stabilizzazione ex artt. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 e 268, comma 1, lett. b), l. n. 234/2021;

Rilevato altresì che, in coerenza con la volontà del legislatore di estendere, mediante l'art. 4, comma 9-sexiesdecies, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14, i requisiti per l'accesso alla procedura speciale di stabilizzazione prevista dal richiamato art. 268, comma 1, lett. b), l. n. 234/2021, l'esperimento di una procedura di stabilizzazione sulla base della originaria formulazione della disposizione non esimeva l'Amministrazione dalla sua reiterazione, sulla scorta della disciplina sopravvenuta, nello spirito dell'art. 2 delle Premesse del Regolamento Aziendale Mobilità Volontaria approvato con provvedimento del D.G. n. 327 del 30 marzo 2017, che ne impone l'espletamento "unitamente" alle procedure di mobilità volontaria, onde attingere alla relativa graduatoria solo relativamente ai posti che sarebbero risultati vacanti all'esito della suddetta (e rinnovata) procedura speciale di stabilizzazione;

Rilevato infine che la previsione del previo esperimento della procedura di stabilizzazione sulla scorta della citata disposizione sopravvenuta nell'ambito di un accordo sindacale concernente gli infermieri non costituisce motivo idoneo per giustificare il differente modus operandi attuato dall'Amministrazione relativamente al profilo professionale dei dirigenti veterinari, prevalendo l'esigenza di uniforme trattamento del personale sanitario indipendentemente dal profilo professionale di appartenenza, tanto più laddove si discuta dell'applicazione delle medesime disposizioni di legge, le quali non operano sul punto alcuna differenziazione» (C.d.S., Sez. III, n. 4840/2023).

2.5. A seguito di tali pronunciamenti l'Azienda, con la successiva delibera direttoriale n. 1055 del 20 dicembre 2023, ha quindi deciso di annullare la procedura di mobilità appena paralizzata dalla misura cautelare, invitando nel contempo gli uffici competenti ad avviare la procedura di stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lett. b), della l. n. 234/2021 (c.d. stabilizzazione "Covid 19"), cui il ricorrente aspirava a partecipare.

E detta procedura è stata effettivamente indetta di lì a poco con la nuova delibera aziendale n. 7 del 3 gennaio 2024: "Avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale nel profilo professionale di Dirigente Medico Veterinario di AREA A-B-C che ha prestato servizio durante la pandemia da Covid 19, ai sensi dell'art. 1 comma 268 lett. b) della L. n. 234/2021", procedura cui il ricorrente non mancava di partecipare.

2.6. In vista dell'odierna udienza pubblica il ricorrente, con la propria memoria, pur dando atto della sopravvenuta indizione della procedura di stabilizzazione, ha lamentato che questa non fosse stata ancora conclusa. E pertanto ha insistito per l'accoglimento del ricorso, "mediante l'ingiunzione rivolta all'Amministrazione, in via conformativa rispetto all'annullamento della mobilità, di concludere la procedura di stabilizzazione".

2.7. L'Amministrazione, per converso, con memoria (tardiva) del 28 maggio 2024, argomentando dai fatti sopravvenuti, ha dedotto che ormai, in ragione dell'annullamento della procedura di mobilità impugnata, e della successiva indizione del reclutamento tramite stabilizzazione, il ricorrente aveva ottenuto il bene della vita cui aspirava.

3. All'udienza pubblica di discussione del 5 giugno 2024 le parti si sono riportate ai propri rispettivi scritti. Come risulta dal verbale in atti, su invito del Collegio, che ha chiesto conto dell'andamento della procedura di stabilizzazione, il difensore dell'Amministrazione ne ha confermato l'imminente conclusione (stimandone il tempo residuo in circa una settimana dalla data dell'udienza), precisando che - sulla base di quanto appreso dagli stessi uffici aziendali, appositamente contattati sull'argomento - il ricorrente ne sarebbe risultato vincitore, e sarebbero state prossime alla pubblicazione le determinazioni conclusive della procedura.

Il procuratore del ricorrente, richiamando i contenuti della propria memoria di merito, ha indi ribadito la permanenza del proprio interesse alla decisione della causa nel merito. E nel contempo ha comunque chiesto al Tribunale la concessione di un breve rinvio della trattazione della causa, al fine di verificare l'effettiva definizione della procedura nei sensi indicati dalla stessa difesa dell'Amministrazione.

Il Tribunale non ha però ritenuto di accogliere tale istanza di rinvio per le ragioni di cui al verbale, cui può qui aggiungersi la precisazione che l'esito concreto in senso favorevole al ricorrente della procedura di stabilizzazione esorbita dal petitum del presente ricorso; senza dire, poi, che il Collegio non potrebbe neppure conoscere della legittimità del risultato della procedura di stabilizzazione, poiché in materia sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario.

Pertanto la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il Collegio rileva preliminarmente che l'avvenuto (spontaneo) avvio, da parte dell'Amministrazione, della procedura di stabilizzazione d'interesse del ricorrente comporta il superamento dei presupposti dell'eccezione di difetto di giurisdizione che la difesa della stessa Amministrazione aveva inizialmente opposto alla domanda avversaria tesa a ottenere che una siffatta procedura venisse indetta.

4.1. Tanto premesso, il Tribunale reputa sussistere le condizioni per la declaratoria della cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, del c.p.a., il quale prevede che "Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere".

Deve difatti osservarsi che, in ragione dell'andamento del giudizio, e soprattutto dei provvedimenti emessi medio tempore dall'Amministrazione, il thema della controversia, così come determinato dalla domanda introduttiva del giudizio, ha già trovato un nuovo assetto amministrativo completamente satisfattivo degli interessi del privato dedotti in giudizio.

4.1.1. In particolare, con il proprio provvedimento di annullamento del 20 dicembre 2023 l'Amministrazione ha già definitivamente eliminato dal mondo giuridico la procedura di mobilità in un primo tempo avviata, e la cui indizione aveva formato oggetto del presente gravame. E tanto già basta, ad avviso del Collegio, a riconoscere, per questa parte del ricorso, la sussistenza della cessazione della materia del contendere. Infatti, "Nell'ambito del processo amministrativo, la cessazione della materia del contendere opera nel caso in cui si determina un'attività amministrativa successiva dell'amministrazione pubblica integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, come nel caso di annullamento in autotutela degli atti impugnati" (C.d.S., Sez. VII, 26 gennaio 2023, n. 911).

4.1.2. Del pari, una soddisfazione dell'interesse fatto valere in giudizio dal privato è riscontrabile anche per la parte di ricorso vertente sull'agognata indizione della procedura di stabilizzazione, il cui avvio ha confermato il superamento della già annullata procedura di mobilità.

4.1.3. Tutto ciò ha dunque determinato "l'attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio, interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio" (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, n. 8/2023).

4.2. Il Collegio deve a questo punto sottolineare che la conclusione del giudizio mediante sentenza di cessazione della materia del contendere non pregiudica affatto le ragioni del ricorrente.

Costituisce, invero, ius receptum nella giurisprudenza amministrativa, sulla base del disposto dell'art. 34, comma 5, c.p.a., il principio per cui "La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito" (C.d.S., Sez. V, n. 823/2024).

Sicché l'odierna sentenza, avendo acclarato il conseguimento del bene della vita perseguito col ricorso risulterebbe anche suscettibile di essere posta in esecuzione, ove ne ricorressero i presupposti, mediante giudizio di ottemperanza. La sua attitudine ad assumere efficacia esecutiva risulta difatti confermata dall'avviso espresso in proposito nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, allorché la medesima ha precisato, appunto, che "Una sentenza accertativa della cessazione della materia del contendere, costituisce una pronuncia di merito ed in quanto tale suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata sostanziale e di essere eseguita in sede di ottemperanza" (C.d.S., Sez. VI, n. 7306/2020).

5. Conclusivamente, in virtù delle considerazioni fin qui esposte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle domande giudiziali formulate dal ricorrente.

6. Le spese di giudizio, in virtù del principio della soccombenza virtuale, vanno infine poste a carico dell'A.S.RE.M.

La fondatezza delle ragioni del ricorrente, già suffragata, seppure con la limitata prognosi propria della fase cautelare, dalle summenzionate ordinanze emesse da questo Tribunale e dal Consiglio di Stato, è stata poi ampiamente quanto definitivamente riconosciuta dagli stessi provvedimenti spontaneamente emessi medio tempore dall'Amministrazione.

Le spese vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del relativo contendere tra le parti.

Condanna l'A.S.RE.M. al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 1.200 (milleduecento//00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.