Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 19 giugno 2024, n. 5491

Presidente: De Nictolis - Estensore: Perrelli

FATTO

1. L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. per la Campania, Napoli, sezione VI, n. 4554, pubblicata il 27 marzo 2023, con la quale è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso proposto avverso la comunicazione di improcedibilità, emessa dal Comune di Napoli - Municipalità 2 in data 18 febbraio 2020, in relazione all'istanza di occupazione di suolo pubblico/passo carraio in corrispondenza del box auto, ubicato in via Aurelio Fierro n. 8 (ex vico Santa Maria la Nova).

1.2. L'appellante deduce l'erroneità della sentenza:

1) per travisamento dei fatti poiché, anche a prescindere dal parziale deposito della documentazione necessaria a dimostrare la titolarità del bene immobile, la legittimazione attiva del sig. D.G. sarebbe stata desumibile dal documento del 17 giugno 2020 della Unità tecnica del Comune di Napoli, depositato in data 4 settembre 2023, e dalla visura dell'immobile n. T229751 dell'Agenzia delle entrate, attestante anche il cambio di destinazione da abitazione ultrapopolare (cat. A/4) ad autorimessa (cat. C/6);

2) per violazione degli artt. 7 e 22 del d.lgs. n. 285/1992, per incompetenza, per eccesso di potere, per sviamento e illegittimità.

Ad avviso dell'appellante le ragioni poste dall'Amministrazione comunale a fondamento della improcedibilità sarebbero idonee a sostenerla poiché l'ordinanza sindacale prot. n. PG/2012/822185 del 26 ottobre 2012 avrebbe istituito un'area pedonale urbana solo temporanea in Vico Santa Maria la Nova e, peraltro, sarebbe stata emessa dal Sindaco e non dalla Giunta comunale cui compete il potere di adottare in via permanente la scelta di delimitazione delle aree pedonali;

3) per violazione dell'art. 21 del regolamento viario del Comune di Napoli, approvato con delibera n. 210 del 21 dicembre 2001, per eccesso di potere.

Ad avviso dell'appellante il comma 7 dell'art. 21, ai sensi del quale "(...) nelle strade comprese nel presente articolo non possono essere concessi ulteriori passi carrabili rispetto a quelli esistenti che verranno sottoposti a verifica di regolarità (...)", sarebbe inapplicabile nel caso di specie dovendo essere consentito il transito per giungere alla sua propria proprietà senza il compimento di opere edilizie, ad eccezione della realizzazione di paletti removibili in luogo di quelli oggi presenti e fissi.

2. Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio ed ha depositato la documentazione comprovante la proprietà del box auto in capo all'appellante, rinunciando a qualsiasi eccezione relativa a tale nuova produzione documentale in appello.

2.1. Nel merito l'amministrazione comunale ha riproposto le difese del primo grado, eccependo l'irricevibilità per tardività del ricorso, in considerazione dell'istituzione, con ordinanza sindacale n. 822185 del 26 ottobre 2012, dell'area pedonale in cui ricade il box auto e nella quale l'accesso è ammesso solo per i proprietari di immobili in relazione ai quali erano già stati rilasciati i permessi di passo carraio.

L'amministrazione comunale ha, inoltre, evidenziato che l'art. 21, comma 7, del regolamento viario - che non risulta impugnato - non consente di rilasciare nelle aree pedonali ulteriori passi carrabili successivamente alla loro istituzione, che l'immobile dell'appellante sino al 2018 era un'abitazione ultrapopolare e che, infine, l'accesso veicolare all'area pedonale è consentito solo a coloro che abitano all'interno di piazza Santa Maria la Nova e, quindi, non al sig. D.G. che risiede a via Posillipo 26, a circa 6 km di distanza dal box auto in questione.

3. Le parti costituite hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

4. Alla pubblica udienza del 30 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

5.1. Il Comune appellato ha depositato la documentazione - contratti di compravendita del box auto - dalla quale si evince la legittimazione dell'appellante e ha contestualmente rinunciato a qualsiasi contestazione in ordine alla nuova produzione in appello, ragione per la quale non è necessario accogliere l'istanza formulata, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a.

5.2. Ne discende che la sentenza appellata va riformata nella parte in cui ha affermato che l'odierno appellante non fosse legittimato ad impugnare la comunicazione di improcedibilità.

6. Ciò posto il Collegio rileva che l'erroneità della statuizione in rito della sentenza appellata non comporta ex se né il rinvio al primo giudice, né l'accoglimento nel merito dell'appello le cui censure sono state riproposte in grado di appello.

6.1. Secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria sui limiti applicativi dell'art. 105 c.p.a. le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dalla citata norma hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive (Ad. plen., nn. 10, 11, 14 e 15 del 2018).

L'Adunanza plenaria ha, pertanto, statuito, per quanto di interesse nella presente controversia, che non rientrano nel perimetro applicativo della norma processuale la erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado, né la mancanza totale di pronuncia da parte del primo giudice su una delle domande del ricorrente, rientrandovi invece il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado (Ad. plen., nn. 10 e 11 del 2018).

6.2. Pertanto, in forza del principio devolutivo ex art. 101, comma 2, c.p.a., il giudice di appello, a fronte dell'erronea statuizione in rito del primo giudice, deve decidere nel merito, nei limiti della domanda riproposta, sui motivi di ricorso non affrontati dal giudice di prime cure (C.d.S., II, n. 5000 del 2021, n. 1951 del 2020; V, n. 6158 del 2017).

7. Nel merito il ricorso deve essere respinto.

8. Oggetto di impugnazione è la nota prot. n. PG/2020/149864 del 18 febbraio 2020 con la quale il Comune appellato ha comunicato all'appellante l'improcedibilità dell'istanza di occupazione suolo pubblico/passo carraio in via Aurelio Fierro n. 8 (ex vico Santa Maria la Nova n. 8) perché:

- il passo carraio richiesto ricade in un'area pedonale istituita con ordinanza sindacale n. PG/2012/822185 del 26 ottobre 2012;

- il regolamento viario del Comune di Napoli, approvato con delibera n. 210 del 21 dicembre 2001, al titolo IV - strade e piazze - art. 21, comma 7, stabilisce che "(...) nelle strade comprese nel presente articolo non possono essere concessi ulteriori passi carrabili rispetto a quelli esistenti che verranno sottoposti a verifica di regolarità (...)".

9. Sono irricevibili per tardività le censure con le quali parte appellante si duole della legittimità dell'ordinanza sindacale del 26 ottobre 2012, recante l'istituzione temporanea di un'area pedonale in vico Santa Maria la Nova e, in particolare, quella con la quale deduce l'incompetenza del Sindaco ad adottare detto atto in mancanza dell'esistenza [di] ragioni di urgenza.

10. Sono, invece, non fondate e da disattendere le censure relative all'eccepita inapplicabilità dell'art. 21, comma 7, del regolamento viario del Comune di Napoli, ai sensi del quale "(...) nelle strade comprese nel presente articolo non possono essere concessi ulteriori passi carrabili rispetto a quelli esistenti che verranno sottoposti a verifica di regolarità (...)".

10.1. Dalla documentazione depositata emerge, da un lato, che la Municipalità 2 non ha ricevuto, per l'intera via Aurelio Fierro ex vico Santa Maria la Nova, nessuna richiesta di passo carraio ante 2012, e, dall'altro, con specifico riguardo all'appellante che l'immobile di sua proprietà sino al 14 giugno 2018 - data della variazione di destinazione d'uso - era censito al catasto come A/5 (abitazione ultrapopolare) per la quale non avrebbe potuto chiedere, prima del 2012 e comunque fino al 2018, una concessione di passo carraio. Ragione per la quale appare non rilevante il fatto che la precedente proprietaria avesse avuto, per non meglio specificate ragioni, le chiavi per la rimozione momentanea dei pali di accesso alla strada, atteso che la stessa non risulta essere titolare di autorizzazione di passo carraio.

10.2. Né, infine, è stata contestata la circostanza che l'appellante risiede a via Posillipo 26, a circa 6 km di distanza dal box auto in questione, e, pertanto, non rientrerebbe tra coloro cui è consentito l'accesso veicolare all'area pedonale in quanto abitanti all'interno di piazza Santa Maria la Nova.

11. Per le esposte considerazioni l'appello deve essere accolto limitatamente al primo motivo e, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado, dichiarato ammissibile, deve essere respinto.

12. Sussistono giusti motivi, in considerazione della particolarità della vicenda processuale e dell'esito dell'appello, per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il primo motivo e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il ricorso di primo grado ammissibile; respinge i restanti motivi e, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, sez. VI, sent. n. 4554/2023.