Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 24 giugno 2024, n. 5557

Presidente: Saltelli - Estensore: Basilico

FATTO

1. I giudizi indicati in epigrafe riguardano tutti le elezioni per il rinnovo degli organi del Comune di Cicciano, alle quali hanno partecipato, in qualità di candidati alla carica di Sindaco, il Sig. Giuseppe Caccavale (poi risultato eletto, avendo riportato 4.440 voti, pari al 51,63% delle preferenze) e il Sig. Giovanni Corrado (che ha riportato 4.159 voti, pari al 48,37% delle preferenze).

2. Il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Giovanni Corrado, nella duplice qualità di elettore e di candidato Sindaco, e annullato le operazioni di voto nella Sezione 12, disponendone il rinnovo, in quanto ha ritenuto che si fosse verificato il fenomeno della c.d. "scheda ballerina" per il fatto che «le schede scrutinate (comprensive anche delle schede nulle) risultavano 554, mentre il numero dei votanti accertato e verbalizzato era di 553. È stata pertanto riscontrata una scheda votata in più rispetto al numero dei votanti», alla luce della quale «appare dunque rilevante la circostanza, dedotta come primo profilo di censura, della mancata corrispondenza tra il numero di schede autenticate non utilizzate per la votazione (206) e il numero che dovrebbe invece residuare dalla differenza tra le schede autenticate n. 757 e quelle votate (553 o n. 554), in quanto il numero di quelle autenticate, ma non votate avrebbe dovuto essere pari, rispettivamente, a n. 204 o n. 203 schede (757-553=204; 757-554=203) e, non dunque, a n. 206».

Il Tribunale ha altresì precisato che «restano fermi, nelle more della rinnovazione, gli effetti dei provvedimenti di proclamazione degli eletti, salvo l'obbligo del Comune di riprovvedere su di essi all'esito dei risultati delle nuove operazioni di voto della sezione n. 12».

3. Il Sig. Caccavale, che era stato eletto Sindaco, nelle more del deposito della motivazione ha impugnato il dispositivo di sentenza n. 6611 depositato in data 1° dicembre 2023 (il gravame è stato iscritto a ruolo con RG n. 9505/2023).

4. Con successivi motivi aggiunti, a valere anche come gravame autonomo, presentati nel medesimo giudizio, il predetto Sig. Caccavale ha impugnato anche la successiva sentenza n. 6789 depositata il 9 dicembre 2023.

5. Il Sig. Caccavale ha poi impugnato la medesima pronuncia anche con appello autonomo (che è stato iscritto a ruolo con RG n. 177/2024).

6. La citata sentenza n. 6789/2023 è stata impugnata anche da alcuni cittadini, così come indicati in epigrafe, nella duplice qualità di elettori e di candidati alla carica di consigliere comunale nella lista collegata al Sig. Corrado, laddove ha stabilito che rimassero fermi gli effetti della proclamazione degli eletti sino alla rinnovazione delle operazioni di voto della sezione n. 12 (il gravame è stato iscritto con RG n. 10123/2023).

Si evidenzia che detti appellanti non si erano costituiti nel giudizio di primo grado, ma vi erano stati comunque evocati e sono quindi legittimati a proporre gravame, al cui accoglimento hanno interesse, potendo trarre un vantaggio dall'eliminazione del limite posto dal T.A.R. agli effetti della pronuncia di annullamento.

7. Con ordinanza n. 182 del 2024, pronunciando sulle istanze cautelari presentate in ciascuno dei tre giudizi, la Sezione ha: disposto «... la riunione dei giudizi RG n. 9505/2023, n. 10129/2023 e n. 177/2024»; dichiarato «... improcedibile l'istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo nel giudizio RG n. 9505/2023»; accolto «... l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti nel giudizio RG n. 9505/2023 e con l'appello nel giudizio R.G. n. 177/2024»; rigettato «... l'istanza cautelare proposta con l'appello R.G. n. 10129/2023»; sospeso «... per l'effetto ... l'esecutività della sentenza impugnata»; fissato «... per la trattazione dei ricorsi nel merito l'udienza pubblica del 21 maggio 2024».

8. Nelle more della trattazione del merito, con dichiarazione depositata nei giudizi RG n. 10129/2023 e n. 9505/2023, il Sig. Raffaele Arvonio, candidato alla carica di consigliere comunale nella lista che supportava il Sig. Corrado, appellante nel giudizio RG n. 10129/2023, ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il contenzioso, per l'effetto revocando al difensore sia il mandato sia per il giudizio di primo grado sia per quello di appello.

Si deve però considerare che l'appello iscritto a ruolo con RG n. 10129/2023 è stato promosso anche da altri candidati, i quali non hanno dichiarato di aver perso interesse, pertanto deve essere deciso nel merito, così come gli altri giudizi.

9. All'udienza pubblica del 21 maggio 2024 tutti gli appelli de quo sono state trattenuti in decisione.

DIRITTO

10. In via preliminare, si deve confermare la riunione degli appelli, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a., perché tutti proposti contro la stessa sentenza.

11. Tra di essi, l'esame del gravame proposto dal Sig. Caccavale non può che precedere quello dei cittadini che hanno proposto l'appello RG n. 10129/2023, perché l'accoglimento del primo, travolgendo l'intera sentenza, farebbe venire meno l'interesse a un esame del secondo, che si concentra solo sugli effetti della pronuncia di annullamento come configurati dal T.A.R.

12. È inoltre opportuno precisare che il Sig. Caccavale non ha più interesse a una pronuncia sull'appello proposto contro il solo dispositivo, avendo egli impugnato anche la sentenza con motivi aggiunti (a valere anche come gravame autonomo) proposti nell'ambito del medesimo giudizio RG n. 9505/2023.

13. Sotto altro profilo, si deve osservare che con l'appello iscritto a ruolo con RG n. 177/2024, sono state dedotte le medesime censure già articolate nei suddetti motivi aggiunti, circostanza che induce a esaminare congiuntamente i due gravami.

14. Con l'unico motivo si deduce: «Error in iudicando. Irragionevolezza, illogicità e/o contraddittorietà della sentenza gravata e/o delle motivazioni su cui è stato fondato il dispositivo pubblicato in data 1° dicembre 2023».

In particolare, si contesta che la conclusione raggiunta dal T.A.R. secondo cui la presenza di una scheda in più rispetto al numero dei votanti sarebbe indicativo del fenomeno della c.d. "scheda ballerina" e sintomatico dell'alterazione dell'intero risultato elettorale.

15. L'appello è fondato.

15.1. Come già affermato in casi analoghi, nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, preordinato al rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale, con la conseguenza che la violazione delle regole formali della disciplina di settore - tra cui i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali che riguardino il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate - «diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale» (C.d.S., Sez. II, sent. n. 9407 del 2023).

15.2. Nella specie le irregolarità riscontrate non possono essere considerate sostanziali e talmente gravi da inficiare il risultato elettorale, in quanto non solo riguardano una sola sezione, per quanto attengono essenzialmente alla presenza di una sola scheda in più - e non di una scheda in meno - rispetto al numero dei votanti quale risultante dal verbale (554 schede e 553 votanti): non vi sono quindi i presupposti per ritenere che le elezioni siano state viziate dal fenomeno della c.d. "scheda ballerina", che «è necessariamente una scheda sottratta, non una scheda aggiunta al numero legittimo» (C.d.S., Sez. II, sent. n. 9407 del 2023).

Sotto altro profilo poi non può non rilevarsi che lo stesso numero dei votanti è espresso in forma dubitativa, dato che nel verbale, in corrispondenza della colonna relativa agli uomini, sono riportati sia il n. 263, sia il n. 264 e, nella colonna relativa al totale, sono riportati sia il n. 553, sia il n. 554, circostanza che avvalora la tesi secondo cui vi è stata un'imprecisione - o, al più, un'irregolarità non viziante - nella verbalizzazione, più che un sostanziale inquinamento dell'intera procedura e della conseguente alterazione della volontà popolare.

15.3. Quanto alla mancata corrispondenza tra il numero di schede autenticate, di quelle utilizzate per la votazione e di quelle non utilizzate si tratta di una circostanza che, in mancanza di ulteriori indizi della concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto, configura un mero vizio formale della verbalizzazione (in questi termini si v. C.d.S., Sez. II, sent. n. 984 del 2022).

15.4. Pertanto nella specie non vi sono dunque elementi sufficienti per ritenere che, in una competizione in cui sono stati espressi oltre 8.000 voti validi e il vincitore è prevalso per 281 preferenze, l'esito sia sostanzialmente inattendibile.

16. Di conseguenza gli appelli iscritti a ruolo con RG n. 9505/2023 e n. 177/2024 devono essere accolti e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

17. L'appello iscritto a ruolo con RG n. 10129/2023, con il quale si contestava la limitazione degli effetti della sentenza come configurata dal T.A.R., è invece improcedibile, venendo meno il presupposto rappresentato dall'annullamento degli atti della procedura elettorale.

18. La particolarità e la complessità della vicenda, anche in fatto, giustificano la compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:

- ne dispone la riunione;

- accoglie gli appelli iscritti a ruolo con RG n. 9505/2023 e con RG n. 177/2024 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado;

- dichiara improcedibile l'appello iscritto a ruolo con RG n. 10129/2023;

- compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, sez. II, sent. n. 6789/2023.