Corte di cassazione
Sezione III civile
Ordinanza 10 luglio 2024, n. 18899

Presidente: De Stefano - Relatore: Condello

FATTI DI CAUSA

1. Mosè F., quale titolare della impresa individuale Multienergy, in esito a pignoramento presso terzi, conveniva in giudizio il Condominio River Village per ottenere le somme a qualunque titolo trattenute o dovute dai terzi, Cityposte payment s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., fino alla concorrenza del proprio credito, pari ad euro 12.063,44, derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Macerata in data 23 settembre 2022.

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Macerata, in esito all'udienza del 14 dicembre 2022, disattendendo l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente ai sensi degli artt. 23 e 26-bis c.p.c., per essere competente il giudice del luogo ove aveva sede il Condominio opponente (nel caso di specie Porto Recanati), rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dal debitore esecutato.

2. Il Condominio River Village ha proposto ricorso per regolamento di competenza, affidato ad un unico motivo, avverso la suddetta ordinanza.

3. Con provvedimento del 9 novembre 2023, è stata depositata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., per la rilevata inammissibilità del ricorso, comunicata in data 14 novembre 2023.

Con istanza depositata in data 16 novembre 2023, alla quale è stata allegata procura speciale, il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.

Mosè F., pur ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Fissata l'adunanza camerale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il ricorrente denunzia che il giudice dell'esecuzione, nell'adottare l'ordinanza impugnata, avrebbe omesso di considerare l'inderogabilità ed esclusività del foro del consumatore, ai sensi dell'art. 33, lett. u), del d.lgs. n. 26/2005.

2. Il ricorso è manifestamente inammissibile.

Come evidenziato nella proposta di definizione accelerata, occorre dare seguito al consolidato orientamento di questa Corte per cui le decisioni del giudice dell'esecuzione relative alla propria competenza sono impugnabili esclusivamente dalle parti con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., rimedio generale con il quale si contesta la regolarità degli atti dell'esecuzione forzata, non essendo, invece, possibile per le parti stesse impugnarle con l'istanza di regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c., né per il giudice dell'esecuzione sollevare d'ufficio conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c. (Cass., Sez. 6-3, 11 febbraio 2022, n. 4506; Cass., Sez. 6-3, 1° febbraio 2022, n. 3040; Cass., Sez. 3, 3 dicembre 2021, n. 38368).

Come è stato precisato (Cass., Sez. 6-3, 4 aprile 2018, n. 8172), «la competenza sull'esecuzione ai sensi dell'art. 26, ed ora dell'art. 26-bis c.p.c., si inserisce nel sistema della competenza in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza, ma tale controllo, sulla base delle argomentazioni desumibili dall'art. 187 disp. att. c.p.c., si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza o affermativo di essa, bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., attraverso l'impugnazione con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell'esecuzione negativa o affermativa della propria competenza sull'esecuzione forzata oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi tanto la sentenza di accoglimento che di rigetto intendersi impugnabili ai sensi dell'art. 187 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull'esecuzione forzata» (così, in motivazione; in senso analogo anche Cass., n. 3040/2022, cit.).

Pertanto, devono ritenersi censurabili con il rimedio di cui all'art. 42 c.p.c. le sole sentenze emesse all'esito dell'opposizione agli atti esecutivi con la quale sia stata eventualmente impugnata la decisione assunta dal giudice dell'esecuzione che abbia statuito sulla competenza.

3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. comporta l'applicazione del quarto comma dell'art. 96 c.p.c., come testualmente previsto dal citato art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. (Cass., Sez. un., 27 dicembre 2023, n. 36069).

Nulla deve disporsi in merito alle spese del presente giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.