Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 3 luglio 2024, n. 5882

Presidente: Lotti - Estensore: Manca

FATTO E DIRITTO

1. Con l'appello in trattazione, il Ministero dell'interno chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto 4 maggio 2023, n. 599, che ha respinto il ricorso proposto da Marco P., ricercatore, per l'accesso agli indici decennali di nascita e matrimonio del periodo 1871-1901 del Comune di Venezia e dei Comuni oggi accorpati a quello di Venezia di cui costituiscono delle frazioni (i Comuni di Zelarino, Chirignago e Favaro Veneto).

2. Il Comune di Venezia aveva respinto la richiesta di accesso con provvedimento del 2 dicembre 2022, sull'assunto che gli indici decennali fanno parte dei registri di stato civile, e pur non potendo qualificarsi in senso stretto come atti di stato civile, contengono dati personali, con la conseguenza che sono soggetti ad una secretazione perenne e ad un divieto di accesso da parte del privato.

3. Il P. ha impugnato il diniego con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto che, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e di difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione comunale, lo ha respinto nel merito in quanto «la richiesta di accesso è infatti formulata in modo generico, perché si limita ad affermare che si tratta di dati la cui conoscenza è necessaria per svolgere una "ricerca storica sull'emigrazione veneta in Sud America", senza alcuna specificazione di quale sia il tipo di ricerca storica svolta, e di quali siano le finalità e l'utilizzo dei dati riservati di cui è chiesta l'ostensione. Si tratta di elementi che devono essere chiaramente enunciati ai fini dell'accoglibilità della domanda di accesso, per consentire all'Amministrazione di valutare, in un'ottica di minimizzazione, pertinenza ed indispensabilità, le finalità di utilizzo dei dati, e la possibilità di un'eventuale anonimizzazione o pseudonimizzazione sotto la forma di dati statistici aggregati, ove questa si riveli sufficiente ad assicurare gli scopi della ricerca storica indicata nell'istanza».

4. Il Ministero dell'interno ha proposto appello rilevando, in primo luogo, l'erroneità della sentenza per non aver declinato la giurisdizione del giudice amministrativo, nonché per aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo al Ministero dell'interno e al Sindaco del Comune di Venezia (in qualità di Ufficiale del Governo), ed aver affermato l'astratta ostensibilità degli atti oggetto della domanda di accesso, nonostante il rigetto del ricorso pronunciato per la genericità dell'istanza.

Ciò comporterebbe che il sig. P., a fronte di un'affermata astratta accessibilità dei dati contenuti negli indici decennali per finalità di ricerca storica, potrebbe presentare una nuova istanza più specifica e circostanziata, alla quale le amministrazioni in epigrafe non potrebbero non dare seguito ove prestassero acquiescenza alla sfavorevole statuizione pronunciata nei loro confronti (e in effetti con nota del 7 giugno 2023 il sig. P. avrebbe reiterato la propria istanza motivata proprio con riferimento alla sentenza del T.A.R., la quale, sostiene, «ha in realtà respinto tutte le vostre eccezioni e quindi la possibilità di negarmi l'accesso agli indici decennali [...]»).

5. Resiste al gravame Marco P., chiedendone la reiezione.

6. Si è costituito anche il Comune di Venezia, chiedendo l'accoglimento dell'appello del Ministero dell'interno.

7. Alla camera di consiglio dell'11 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Con riferimento alla riproposta questione di giurisdizione, la censura è priva di pregio.

Come si evince dalla giurisprudenza sull'accesso agli atti di cui trattasi (cfr. C.d.S., V, n. 9380/2022), e come esattamente rilevato anche dal primo giudice, gli indici decennali di nascita e matrimonio sono atti pienamente accessibili. Per cui la controversia sugli atti di diniego o avverso l'inerzia dell'amministrazione appartiene al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 117 e 133, comma 1, lett. a), n. 6, de[l] codice del processo amministrativo.

9. Per il resto, l'appello è inammissibile.

9.1. In realtà, i rilievi che il Ministero appellante rivolge alla sentenza non colpiscono la ratio decidendi della sentenza di rigetto ma si imitano a contestare un lungo obiter dictum, come tale inidoneo a passare in giudicato, con il quale il giudice di prime cure ha inteso esaminare tutte le questioni introdotte in giudizio dalle parti, anche se irrilevanti ai fini della decisione che si apprestava a pronunciare (ossia, come accennato, la reiezione del ricorso per la genericità della domanda di accesso).

La sentenza, pertanto, resta pur sempre una sentenza di rigetto della domanda giudiziale proposta dal ricorrente rispetto alla quale non è configurabile alcuna soccombenza delle parti diverse dal ricorrente e in particolare del Ministero dell'interno odierno appellante.

9.2. Giova, in proposito, rammentare che, in generale, l'interesse ad impugnare sussiste solo in presenza della soccombenza, intesa come situazione di fatto nella quale la sentenza di primo grado abbia tolto o negato alla parte un bene della vita accordandolo all'avversario, ed abbia quindi concretamente determinato per la stessa una condizione di sfavore, a vantaggio della controparte.

In particolare, la giurisprudenza del Consiglio di Stato desume l'interesse ad impugnare in appello dall'utilità giuridica, e non di mero fatto, che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte appellante; e collega detto interesse necessariamente alla soccombenza, ancorché parziale, nel giudizio di primo grado, mancando la quale l'impugnazione è inammissibile. Di qui il corollario dell'esclusione di un interesse, in capo alla parte risultata vittoriosa nel merito, ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione; salvo che questa contenga motivi che, quale premessa necessaria della decisione, possano costituire implicita statuizione contraria all'interesse della parte vittoriosa suscettibile di passare in giudicato. In altri termini, la giurisprudenza legittima all'appello avverso la motivazione, indipendentemente dalla posizione di soccombenza basata sul dispositivo, tutte le volte che la motivazione sia suscettibile di formare giudicato in pregiudizio di una parte (cfr. C.d.S., V, 14 dicembre 2006, n. 7427; VI, 24 novembre 2003, n. 7725; IV, 16 ottobre 1998, n. 1305).

9.3. Nel caso in esame, come si è già osservato, le considerazioni svolte nella sentenza appellata con riguardo alla disciplina in tema di accesso agli indici decennali di nascita e matrimonio appaiono del tutto avulse dalla decisione finale e non sono pertanto suscettibili di formare giudicato.

10. Per le ragioni fin qui esposte, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.

11. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese giudiziali del presente grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Veneto, sez. I, sent. n. 599/2023.