Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 8 luglio 2024, n. 6036

Presidente: Contessa - Estensore: Di Carlo

FATTO E DIRITTO

1. La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha chiesto la riforma della sentenza con la quale il T.A.R. della Liguria, Sez. I, ha dichiarato estinto il ricorso n. 512/2022, come integrato dai motivi aggiunti, per rinuncia al giudizio delle società ricorrenti, odierne appellate, esclusivamente nella parte in cui sono state compensate le spese di giudizio, con la motivazione che "Avuto riguardo all'esito della fase cautelare ed al principio della soccombenza virtuale, nonché alla circostanza che le motivazioni dell'esclusione dalla gara sono totalmente estranee al contenuto della presente controversia, il collegio ritiene che, fermo restando l'efficacia del provvedimento sulle spese della fase cautelare (art. 57, comma 1, c.p.a.), sussistano i presupposti ex art. 84, comma 2, c.p.a. per compensare integralmente tra le parti le restanti spese di giudizio".

2. In particolare, secondo la Fondazione appellante, la sentenza, oltre a non fare corretta applicazione dell'art. 84, comma 2, c.p.a., avrebbe errato anche nella percezione dei fatti e sarebbe pure carente di motivazione, con conseguente manifesta irragionevolezza, incoerenza e illogicità della decisione.

3. Le parti appellate, pur ritualmente intimate, non si sono costituite (la sentenza è stata pubblicata in data 1° febbraio 2024 e il ricorso in appello è stato notificato via pec il successivo 19 luglio).

4. Alla udienza pubblica del 21 maggio 2024, la causa è passata in decisione.

5. L'appello è fondato.

Va anzitutto ribadito il principio della ampia discrezionalità di cui gode il giudice in merito alla statuizione sulle spese di lite, essendo rimessa al suo prudente apprezzamento l'opportunità di disporne la compensazione.

Detto potere, tuttavia, rinviene nel quadro normativo di riferimento il proprio fondamento e limite, dovendo il ragionamento che ne è alla base fondarsi sui canoni della ragionevolezza, coerenza e logicità della motivazione.

L'art. 84 c.p.a. prevede infatti che "La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa".

Il principio generale è quindi quello della condanna alle spese di giudizio in capo al rinunziante, salvo il diverso accordo fra le parti, ovvero la decisione del giudice di compensarle "avuto riguardo a ogni circostanza".

Nel caso all'esame, è pacifico che detto accordo fra le parti non sia mai avvenuto.

La valutazione giudiziale si sarebbe quindi dovuta incentrare, anzitutto, sull'oggetto dell'impugnativa e sui motivi di ricorso.

Il ricorso di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti, è stato proposto dalle odierne società appellate per ottenere l'annullamento del provvedimento datato 12 agosto 2022, con il quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha disposto l'annullamento, senza ulteriore corso, della gara di cui al bando del 9 giugno 2022, concernente la locazione transitoria di parte dell'immobile commerciale di proprietà comunale denominato "Palafiori", nonché, con i motivi aggiunti, del nuovo bando di gara emanato il successivo 6 ottobre.

Alla base dell'impugnativa si era prospettata la violazione e la falsa applicazione della lex specialis di gara e dell'art. 4 del codice dei contratti pubblici allora vigente (decreto n. 50/2016), oltre che dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e buon andamento, unitamente a svariate figure sintomatiche di eccesso di potere, come il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e lo sviamento dalla funzione.

Con l'ordinanza cautelare n. 218/2023, il T.A.R. adito aveva accolto l'istanza cautelare e, quindi, sospeso l'efficacia degli atti impugnati, con la motivazione che «Considerato che la partecipazione ad una gara costituisce tradizionalmente una posizione legittimante l'impugnazione degli atti della procedura, e che l'annullamento dell'intera gara - a differenza dell'annullamento della sola aggiudicazione provvisoria, che è atto endo-procedimentale che consente comunque l'ulteriore corso della procedura - determina un definitivo arresto procedimentale, rispetto al quale l'aggiudicatario provvisorio è titolare di un interesse concreto ed attuale ad agire; Considerato che il ricorso introduttivo avverso il provvedimento di annullamento della procedura appare assistito da consistenti profili di fondatezza, posto che il criterio di aggiudicazione era soltanto quello del massimo rialzo, e che la comprovata esperienza nell'organizzazione di attività e/o eventi musicali oltre che di spettacolo e televisivi non costituiva un criterio di valutazione oggetto di punteggio, ma un requisito di partecipazione alla procedura, il cui possesso - peraltro, già positivamente accertato dalla commissione - ben avrebbe potuto e dovuto essere verificato (se del caso, attivando il soccorso istruttorio) in capo al solo aggiudicatario, senza violare affatto il principio generale che impone l'apertura delle offerte economiche soltanto dopo la chiusura della fase di attribuzione dei punteggi discrezionali per l'offerta tecnica, principio che è predicabile soltanto alle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; Ritenuto pertanto che l'annullamento della procedura non appaia assistito - ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 - da genuine e pertinenti ragioni di interesse pubblico; Considerato che il nuovo bando appare affetto, in via derivata, dai vizi che affliggono il provvedimento di annullamento del bando precedente, che ha inteso rinnovare».

Nel prosieguo del giudizio è accaduto, tuttavia, che le parti ricorrenti, odierne appellate, abbiano rinunciato al ricorso, essendo state esse escluse dalla partecipazione alla gara, con conseguente revoca della disposta aggiudicazione per la mancanza del requisito di partecipazione ai sensi dell'art. 80 del codice dei contratti.

Tale circostanza, rilevante ai sensi del succitato art. 84, comma 2, c.p.a., ha avuto una incidenza determinante, nel senso di escluderla, sulla sussistenza dell'interesse al ricorso, essendo l'interesse ad agire una delle condizioni dell'azione ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile anche nel rito amministrativo.

Correttamente, quindi, ad avviso del Collegio, la Fondazione appellante si duole della decisione assunta dal primo giudice di compensare le spese, in quanto lo stesso, anziché considerare che le società ricorrenti non avevano in assoluto titolo ad impugnare gli atti di una gara alla quale non dovevano (né potevano) partecipare, ha incentrato il ragionamento sugli esiti interinali e provvisori della fase cautelare, poi anche superati dalla dichiarata estinzione del giudizio; ha menzionato il principio della soccombenza virtuale senza però motivare, come invece sarebbe stato necessario, in via prospettica e prognostica, sul possibile o più probabile esito del ricorso; infine, ha affermato che le motivazioni dell'esclusione dalla gara erano totalmente estranee al contenuto della controversia, quando invece è stato proprio in ragione della disposta esclusione che sono venuti meno, in radice, la legittimazione e l'interesse a ricorrere.

Tenuto conto di ciò, non è dato quindi comprendere quali siano state le ragioni, sul piano logico, ancora prima che su quello giuridico, che abbiano portato il T.A.R. a compensare le spese di giudizio, atteso che la Fondazione appellante è stata citata a comparire in giudizio da due società che non erano ab initio legittimate a farlo; che in cautelare dette società hanno riportato una vittoria interinale e provvisoria, poi del tutto travolta dagli esiti del giudizio; che, infine, non è dato sapere su quali basi giuridiche le società in questione avrebbero vinto la lite, posto che alcuna argomentazione prognostica è ritraibile dalla motivazione della sentenza impugnata.

Stando così i fatti, e non essendosi potuta apprezzare una diversa, alternativa, ricostruzione della vicenda in ragione della mancata costituzione delle parti appellate, ritiene quindi il Collegio che l'unica soluzione conforme a diritto e, in particolare, all'art. 84, comma 2, c.p.a., sia quella di porre a carico del rinunciante le spese del giudizio di primo grado, sulla base dell'ordinario criterio della soccombenza nella lite.

Tenuto conto che l'esclusione dalla gara è stata disposta solo in corso di causa, ritiene il Collegio che le spese possano liquidarsi nella misura di euro 1.000,00.

Sulla base del medesimo principio vanno poi liquidate anche le spese dell'odierno giudizio, nella misura stabilita in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, condanna le originarie società ricorrenti al pagamento, in favore della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, delle spese di lite nella misura di euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge.

Condanna le medesime società, odierne appellate, a rifondere sempre in favore della Fondazione le spese del presente grado liquidate in ulteriori euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Liguria, sez. I, sent. n. 156/2023.