Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 10 luglio 2024, n. 6182

Presidente: Simeoli - Estensore: Boscarino

FATTO

1. La ricorrente, candidata consigliere alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale di Torre S. Susanna, svoltesi il 14 e 15 maggio 2023, è risultata seconda dei non eletti, dietro Saccomanni Riccardo (primo dei non eletti, con preferenze 220) e Longo Alberto (ultimo degli eletti, con preferenze 226); ha quindi impugnato il risultato elettorale, rappresentando di aver saputo che, per accordo intervenuto preventivamente allo spoglio delle schede votate, la commissione elettorale aveva deliberato di attribuire le eventuali preferenze espresse in favore di Saccomanno (candidato sindaco) al candidato consigliere Saccomanni Riccardo (primo dei non eletti). In tal modo, secondo la prospettazione di parte ricorrente, il candidato primo dei non eletti (Saccomanni Riccardo) avrebbe ottenuto n. 20 voti validi utili, che invece avrebbero dovuto essergli sottratti.

La ricorrente ha addotto ad argomenti di prova alcuni messaggi "whatsapp" provenienti da una chat creata dai rappresentanti delle varie liste, nonché le dichiarazioni rese da due elettori circa un mese dopo la suddetta consultazione elettorale.

Ha poi dedotto ulteriori profili di doglianza riferiti al candidato Longo Alberto.

2. Il T.A.R. adito ha respinto il ricorso, avendo ritenuto che «le argomentazioni della ricorrente, ove accolte, condurrebbero ad un'inammissibile attività esplorativa, dai contorni quantomai vaghi e indeterminati, atteso che, per stessa ammissione della ricorrente, i suddetti messaggi whatsapp non coinvolgono i Presidenti dei seggi elettorali, ma solo i rappresentanti di lista ... né può tenersi conto delle dichiarazioni dei due elettori indicati dalla ricorrente, trattandosi di dichiarazioni tardive ... per tali ragioni, le deduzioni di parte ricorrente, ove accolte dal Collegio, si tradurrebbero in un'inammissibile "processo alle intenzioni", non essendovi modo di accertare in maniera certa, obiettiva e imparziale, la verità dei fatti narrati dalla ricorrente; ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare le censure proposte dalla ricorrente con riferimento al primo dei non eletti (Riccardo Saccomanni), la qual cosa rende superfluo l'esame delle censure articolate nei confronti del consigliere ultimo degli eletti (Alberto Longo)».

3. Con il ricorso in appello si chiede la riforma della decisione, della quale si lamenta l'erroneità.

3.1. L'appellante deduce, in primo luogo, che il ricorso non era esplorativo, era corredato da idonea prova documentale in ordine alle censure formulate e, quantomeno in merito ai voti contestati nelle sezioni elettorali n. 3 e n. 5, era assistito da adeguato principio di prova.

3.2. In particolare, la ricorrente aveva dedotto, e provato, che la determinazione di attribuire il singolo voto al controinteressato era stata assunta in un momento antecedente la manifestazione di volontà dell'elettore, stabilendosi aprioristicamente le regole per l'interpretazione, con conseguente "pilotaggio" del voto.

3.3. In ordine agli altri profili motivazionali della sentenza appellata, l'interessata deduce che non competeva alla ricorrente indagare circa le ragioni della intempestività delle dichiarazioni testimoniali ed insiste nel sostenere che i messaggi dimostrerebbero l'accordo nell'ambito della commissione.

4. All'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

5. Il Collegio ritiene l'appello infondato.

5.1. Il ricorso ruota sull'asserzione, sfornita di alcuna prova, che sarebbe intercorso un accordo preventivo nell'ambito dei seggi elettorali per assegnare voti diretti al candidato sindaco Saccomanno al consigliere comunale Saccomanni; da qui la pretesa alla verifica delle schede, onde controllare se i voti attribuiti al candidato consigliere in questione fossero invece riconducibili al candidato a sindaco.

5.2. Come correttamente rilevato dal T.A.R., è assente la prova di quanto supposto.

Il principio di prova che la parte intende trarre dai messaggi "w.app" è in realtà insussistente.

Il testo dei messaggi, pervenuti su un c.d. gruppo whatsapp (asseritamente) composto da alcuni rappresentanti di singole liste, è:

- "Se ci dovessero essere delle schede con i nomi dei consiglieri sbagliati (per esempio saccomanno invece di saccomanni, Misseri invece di Missere, de Gaetano invece di di Gaetano) il voto è valido perché è chiara la intenzione dell'elettore di esprimere una preferenza per il consigliere. Soprattutto nel caso di saccomanno/saccomanni. In questo caso è pacifico che l'elettore volesse votare il candidato consigliere perché altrimenti non avrebbe scritto nulla oppure avrebbe crociato il simbolo".

- "Buongiorno vicino alla sez. 3 abbiamo avuto modo di parlarne direttamente con Vita Calò ed ha detto a tutti che in caso si verificasse il caso con la scritta Saccomanno il voto va a Riccardo senza nessun problema".

5.3. Ebbene, quanto al primo messaggio, trattasi evidentemente della esternazione dell'opinione personale del titolare dell'utenza, riferito, oltretutto, ad una pluralità di casi, del tutto inidoneo a offrire un principio di prova circa l'esistenza di accordi imputabili a presidente e componenti dei seggi.

Con il secondo messaggio si attribuisce (senza alcuna garanzia di veridicità) una opinione a tale Vita Calò; anche tale messaggio appare del tutto inidoneo a comprovare alcun accordo.

5.4. Le "dichiarazioni spontanee" (a contenuto asseritamente testimoniale) in ordine a conversazioni ascoltate casualmente, senza alcun riscontro in verbalizzazioni, sono evidentemente inaffidabili, in quanto agevolmente rilasciabili e/o acquisibili in esito a pressioni d'ordine politico o per effetto di condizionamenti d'ordine psicologico.

Poiché le dichiarazioni in questione sono prive di elementi che consentano di verificarne l'attendibilità ai fini del giudizio ed il riscontro di veridicità, non può ritenersi assolto l'onere di allegazione di un idoneo principio di prova a sostegno delle deduzioni svolte con i motivi di ricorso.

5.5. Anche a prescindere da quanto detto, e verificandone in concreto il contenuto, si osserva: il primo dichiarante afferma "Di avere sentito con le proprie orecchie e visto con i propri occhi passando dal seggio n. 5 che il voto di preferenza del candidato Saccomanno veniva attribuito invece al candidato Saccomanni. Tutto questo preventivamente concordato".

Tale dichiarazione risulta all'evidenza inattendibile: il dichiarante afferma di aver sentito l'attribuzione del voto al candidato Saccomanni "preventivamente concordato", precisazione che non può che consistere in una personale opinione del dichiarante, il quale non esplicita da cosa avrebbe ricavato l'esistenza di un accordo (passando dal seggio), cosa che tradisce l'inaffidabilità del documento.

Quanto alla seconda dichiarazione (ove il dichiarante afferma "Di aver assistito al passaggio dei voti del candidato sindaco Saccomanno al candidato consigliere Saccomanni durante lo spoglio, che si svolgeva a porte aperte. Tutto questo mentre sostava all'ingresso del seggio n. 3"), anche a prescindere dalla relativa attendibilità, comunque la stessa non consente di superare la prova della resistenza (all'appellante occorrerebbero 20 voti, ma in quella sezione al candidato Saccomanni ne sono stati attribuiti 13, come precisa la stessa ricorrente).

5.6. Ciò posto, il ricorso si conferma, come ritenuto dal giudice di prime cure, esplorativo, mirando a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto, in alcune sezioni, in sede contenziosa.

Sebbene in sede di contenzioso elettorale l'onere della prova debba essere valutato con minore rigore, i motivi non possono però risolversi in supposizioni o illazioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali. L'onere della prova gravante sul ricorrente, imposto dall'art. 40, comma 1, lett. c), c.p.a., in rapporto all'art. 64, comma 1, c.p.a., può fondarsi su elementi indiziari, purché essi siano dotati dell'attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile e idoneo a legittimare l'attività acquisitiva del giudice.

Circa l'irrilevanza dei messaggi "w.app" si è detto.

Quanto alle dichiarazioni, la prima, come visto, è sicuramente inaffidabile e quindi non può giovare all'interessata ad ottenere una inammissibile esplorazione su quella sezione, per verificare cosa sia ivi successo.

Quanto alla seconda dichiarazione testimoniale, è sufficiente la constatazione che il riesame delle schede nella relativa sezione non consente all'appellante di superare la prova della resistenza, per come già detto.

6. Conclusivamente, l'appello dev'essere respinto.

Nulla per le spese, in carenza di costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. n. 1192/2023.