Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 12 luglio 2024, n. 6255
Presidente: Caputo - Estensore: Ravasio
FATTO
1. La società appellante ha impugnato, in primo grado, la determinazione del Comune di Gambassi Terme del 5 agosto 2011 con la quale sono stati determinati gli oneri di urbanizzazione relativi alla realizzazione di una piscina, realizzata secondo il permesso di costruire n. 43 del 2011.
2. Il T.A.R. ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto l'atto impugnato è stato notificato alla società il 29 agosto 2011, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato solo il 29 novembre 2011.
Inoltre, secondo il T.A.R. il ricorso sarebbe inammissibile stante la mancata impugnazione della delibera di Giunta municipale n. 196 del 27 giugno 1987, posta a fondamento della determinazione impugnata.
3. La Borgo Mummialla s.r.l. ha proposto appello.
4. Il Comune di Gambassi Terme si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
5. La causa è stata chiamata all'udienza straordinaria del 10 aprile 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Con il primo motivo d'appello la Borgo Mummialla s.r.l. contesta la statuizione di irricevibilità del ricorso di primo grado, contenuta nella sentenza appellata: la censura si fonda, da una parte, sulla circostanza che l'azione ha ad oggetto un provvedimento lesivo di un diritto soggettivo, d'altra parte sul fatto che il dies a quo dal quale decorreva il termine di impugnazione doveva individuarsi nel momento del rilascio del permesso di costruire, e non in quello, anteriore, in cui il Comune aveva comunicato alla società la determinazione.
6.1. La censura è fondata. È infatti consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il computo degli oneri di urbanizzazione non è attività autoritativa e la contestazione sulla relativa corresponsione è proponibile nel termine di prescrizione decennale a prescindere dall'impugnazione dei provvedimenti adottati o dal sollecito a provvedere in via di autotutela; trattasi infatti di determinazione che obbedisce a prescrizioni desumibili da tabelle, in ordine alla quale l'Amministrazione comunale si limita ad applicare i detti parametri, aventi anche per essa natura cogente, con conseguente esclusione di qualsivoglia discrezionalità applicativa (C.d.S., Sez. V, n. 6950 del 17 settembre 2010; Sez. IV, n. 6033 del 16 ottobre 2012; Sez. VI, n. 2294 del 7 maggio 2015); correlativamente, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stat[o], con la sentenza n. 12 del 2018, ha anche affermato che "L'importo del contributo concessorio, erroneamente liquidato, può essere sempre oggetto di rideterminazione da parte della p.a. - sia in bonam che in malam partem per il privato - senza incorrere in alcuna decadenza, fermo il limite, per la richiesta ovvero per il rimborso, del termine prescrizionale decennale decorrente dal rilascio del titolo edilizio. Il privato contro gli atti determinativi del contributo, sempre nel termine di dieci anni, può ricorrere (anche nelle forme dell'azione di mero accertamento) dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.".
6.2. Alla luce dei principi che precedono devono ritenersi tempestive sia l'azione di annullamento, che quella di accertamento svolte dalla società in primo grado, non essendo certamente decorso il periodo di prescrizione.
6.3. L'appellata sentenza va dunque riformata nella parte in cui ha dichiarato il ricorso irricevibile.
7. Con il secondo motivo d'appello la società impugna la statuizione che ha dichiarato il ricorso di primo grado inammissibile in ragione della mancata impugnazione della delibera di Giunta n. 196 del 27 giugno 1987, recante "Determinazione contributo afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione alla costruzione di impianti sportivi privati all'aperto".
7.1. L'appellante evidenzia di non aver impugnato la suddetta delibera di Giunta, anche perché in realtà essa lamenta che l'Amministrazione non l'avrebbe correttamente applicata. La società deduce, infatti, che secondo la delibera di G.m. n. 196/87 gli oneri di urbanizzazione per impianti sportivi avrebbero dovuto essere determinati con riferimento agli interventi per attività turistiche, applicando la formula "costo di realizzazione dell'intervento / lire 200.000/mc", ove "200.000/mc" rappresentava il costo unitario dell'intervento; nella stessa delibera si precisa che "Il costo unitario di costruzione, di cui alla tabella sopra citata, si intende automaticamente modificato a seguito di circolare emessa dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza degli Ingegneri ed Architetti con decorrenza di validità contenuta nella circolare stessa sempre riferita al costo corrente di mercato per abitazioni di lusso, uffici, alberghi, etc.".
Ebbene, con circolare Inarcassa n. 40 del 20 novembre 1984 il costo unitario di costruzione è stato fissato in 300.000. Dunque, il Comune avrebbe dovuto anzitutto calcolare il volume virtuale applicando un costo unitario medio di costruzione non inferiore a lire 300.000, pari a euro 154,937, perché al momento del rilascio del permesso di costruire n. 43/201 era vigente la predetta circolare di Inarcassa n. 40. Al contrario, il Comune non ha applicato detta circolare violando proprio il disposto della delibera di G.c. n. 196/1987.
Oltre a ciò il Comune avrebbe anche errato omettendo perché, pur in mancanza di circolari di Inarcassa di aggiornamento, non ha provveduto a modificare, aggiornandolo, il costo unitario di costruzione: osserva l'appellante che a fronte dell'aumento generalizzato dei prezzi e, quindi, del costo di realizzazione dell'intervento la formula indicata nella delibera di Giunta n. 196/87, applicata ai costi attuali di realizzazione ma senza aggiornamento del costo unitario, porta alla determinazione di un volume virtuale del tutto spropositato, e quindi anche di oneri di urbanizzazione sproporzionati.
7.2. I motivi posti a fondamento della domanda di annullamento e della domanda di accertamento, come dianzi illustrati, in realtà non presuppongono l'illegittimità ab origine della delibera di Giunta n. 196/87: da una parte con i motivi si rimprovera al Comune di non averla correttamente applicata, d'altra parte si rimprovera al Comune di non averla modificata nel corso degli anni, per aggiornarla all'aumento dei prezzi di costruzione. Pertanto le censure articolate dall'appellante in effetti non implicano l'illegittimità originaria della delibera in questione, semmai una sorta di illegittimità sopravvenuta, di talché non era onere dell'appellante impugnarla tempestivamente, né peraltro unitamente all'atto applicativo.
7.3. L'appellata sentenza va quindi riformata anche nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di primo grado.
8. A questo punto, accolto l'appello per la fondatezza dei primi due motivi, si può procedere con l'esame delle censure di merito articolate in primo grado e non esaminate dal T.A.R.
9. Un primo motivo si compendia nell'affermazione secondo cui la delibera di Giunta n. 196/87 non sarebbe stata correttamente applicata.
9.1. La censura è infondata: da quanto sopra riportato è evidente che la delibera in questione contiene un meccanismo di aggiornamento automatico che, però, non ha mai potuto agire: tale meccanismo è collegato alla emanazione di circolari di Inarcassa determinative del costo unitario delle costruzioni, ma l'ultima circolare Inarcassa intervenuta sul punto sarebbe la n. 40 del 1984; di conseguenza, in epoca posteriore alla emanazione della delibera di Giunta n. 196/87 il meccanismo di aggiornamento del costo unitario non è mai scattato, e tale voce è rimasta invariata.
9.2. Né è possibile applicare, come pretenderebbe l'appellante, il costo unitario previsto in tale circolare, in luogo di quello previsto nella delibera di Giunta n. 196/87: il richiamo ivi effettuato alle circolari Inarcassa vale, evidentemente, per quelle future, cioè quelle successive alla delibera stessa, ma non anche per quelle anteriori: del resto la delibera di Giunta in questione ha determinato autonomamente il costo unitario, quindi non v'è spazio alcuno perché tale voce possa essere sostituita o integrata con quella di cui alla circolare Inarcassa n. 40 del 1984.
9.3. Infondata è poi la censura secondo cui il Comune avrebbe errato nell'applicare la delibera di Giunta n. 196/87 per non averne aggiornato il costo unitario, in difetto di emanazione di aggiornamenti con circolari Inarcassa. Il Comune in realtà non ha errato nell'applicare la delibera di Giunta citata: semmai si potrebbe dubitare che essa sia ormai divenuta obsoleta, ma tale circostanza giustificherebbe, semmai, l'adozione, da parte del Comune, di una nuova delibera che regoli in altro modo il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alla realizzazione di strutture sportive. Il mancato aggiornamento del costo unitario, comunque, non giustifica in sé la declaratoria di illegittimità della delibera di Giunta, trattandosi di circostanza sopravvenuta all'adozione della delibera.
9.4. La censura va, conclusivamente, respinta.
10. Con il quinto motivo d'appello la società deduce che il Comune ha erroneamente applicato, per il calcolo degli oneri, la tariffa relativa agli insediamenti residenziali, allorché la delibera di Giunta più volte citata prevede chiaramente che "Il contributo di cui all'art. 3 Legge 28.1.1977 n. 10 nella ipotesi di impianti sportivi ed attrezzature private all'aperto verrà determinato con riferimento ad interventi per attività turistiche". Deduce inoltre che gli oneri debbono essere calcolati applicando le tariffe vigenti nel 2011.
10.1. Questa censura è fondata: come già precisato la delibera di Giunta n. 196/87 è chiara nell'affermare che per gli impianti sportivi privati gli oneri debbono essere calcolati applicando le tariffe riferite agli insediamenti turistici, senza alcuna distinzione. Quanto alle tabelle di riferimento, la giurisprudenza è consolidata nel senso che gli oneri concessori devono essere determinati secondo le regole e i parametri vigenti al momento del rilascio del titolo (C.d.S., Sez. II, n. 2667 del 27 aprile 2020 e 9525 del 3 novembre 2023), e quindi il Comune doveva, effettivamente, applicare le tabelle del 2011, e non quelle del 2010.
11. Da ultimo l'appellante ha impugnato la statuizione sulle spese, che effettivamente va accolta alla luce dell'esito complessivo del giudizio.
12. In conclusione, l'appello va accolto; per l'effetto in totale riforma della appellata sentenza il ricorso di primo grado va dichiarato ricevibile e ammissibile, e va accolto nei limiti indicati al par. 10.1 della motivazione.
13. Va conseguentemente annullata la determinazione impugnata, del 5 agosto 2011, allegata al permesso di costruire, in quanto gli oneri di urbanizzazione vanno rideterminati applicando le tabelle vigenti nell'anno 2011, con riferimento agli insediamenti turistici.
14. Per quanto riguarda la domanda di accertamento formulata dalla società appellante essa va respinta così come essa è stata formulata: l'appellante, infatti, ha chiesto di accertare "che per quel permesso il contributo dovuto commisurato alle spese di urbanizzazione primaria è di euro 2.711,03, il contributo commisurato alle spese di urbanizzazione secondaria è di euro 1.508,26, il contributo dovuto commisurato al costo di costruzione è di euro 845,33, salvi i diversi importi che riterrà dovuti", sul presupposto della possibilità di aggiornare il costo unitario di costruzione.
15. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente decisione il Comune provvederà a rideterminare gli oneri di urbanizzazione dovuti nel rispetto delle statuizioni che precedono.
16. Le spese del doppio grado possono essere compensate, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 1174 del 2020, accoglie in parte il ricorso di primo grado e annulla la nota 5 agosto 2011, allegata al permesso di costruire n. 43/2011, con cui il Comune di Gambassi Terme ha determinato gli oneri concessori riferiti all'intervento assentito con tale permesso; respinge invece la domanda di accertamento.
Visto l'art. 34, comma 1, lett. e), dispone che il Comune si ridetermini come indicato al par. 15.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Toscana, sez. III, sent. n. 1174/2020.