Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione II
Sentenza 15 luglio 2024, n. 1483

Presidente: Durante - Estensore: Di Popolo

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, V. Luca (in appresso, V. L.) agiva per l'annullamento o per l'accertamento della nullità, previa sospensione, della nota del 29 aprile 2022, prot. n. 5720, con la quale il responsabile dell'Area tecnica edilizia privata del Comune di Positano aveva dichiarato "irricevibile" e "improcedibile" la CILA del 29 marzo 2022, prot. n. 4438, e ne aveva contestualmente disposto l'"archiviazione" o "sospensione" sino al comprovato ripristino delle condizioni di legalità;

- la menzionata CILA del 29 marzo 2022, prot. n. 4438, aveva previsto la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria consistenti nell'accorpamento di due appartamenti al secondo piano dell'edificio ubicato in Positano, via Mons. Saverio Cinque, n. 68, nella redistribuzione dei relativi spazi interni, nonché nella ripavimentazione, nel rifacimento degli intonaci, degli impianti termoidraulico ed elettrico e nella tinteggiatura dei locali;

- il gravato provvedimento declinatorio-inibitorio era, segnatamente, motivato in base al rilievo che, in difformità dal progetto assentito ab origine (giusta licenza edilizia n. 186/1986 e successive concessioni edilizie in variante n. 237/1985 e n. 238/1985), il compendio immobiliare attinto dai suindicati lavori di manutenzione straordinaria risultava articolato in due distinte, anziché in un'unica unità immobiliare e ricompreso in un edificio modificato nell'assetto esteriore (tramite alterazione dei prospetti, realizzazione di una scala di accesso al livello superiore e di un pergolato);

- nell'avversare siffatta determinazione il ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che essa sarebbe stata assunta in difetto assoluto di un sotteso potere amministrativo normativamente tipizzato di diniego e/o inibitoria della CILA, nonché in via del tutto abnorme quanto alla declaratoria di irricevibilità/improcedibilità di quest'ultima;

- l'intimato Comune di Positano non si costituiva in giudizio;

- all'udienza pubblica del 29 maggio 2024, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato, in limine, che:

- il V. non può vantare alcun interesse concreto e attuale a impugnare la nota del 29 aprile 2022, prot. n. 5720: questa si limita, infatti, a comunicare l'inefficacia della CILA del 29 marzo 2022, prot. n. 4438, siccome stratificantesi su preesistenti opere abusive, nonché, in via predittiva, i ravvisati profili di contestazione di queste ultime, giustificativi dell'eventuale e successivo esercizio del potere repressivo-ripristinatorio, incidente, in termini di lesività, sulla posizione soggettiva azionata dal ricorrente;

- al riguardo, il Collegio non ignora che, secondo un indirizzo già invalso nella Sezione, la determinazione declinatorio-interdittiva della CILA è stata reputata inficiata da nullità ex art. 21-septies della l. n. 241/1990, azionabile, come tale, ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.p.a., in quanto assunta extra ordinem, al di fuori del perimetro dei poteri repressivi normativamente tipizzati (cfr. sent. n. 2627/2022) e che, secondo un altro indirizzo, accreditato dall'isolata pronuncia di C.d.S., Sez. II, n. 4110/2023, la CILA soggiacerebbe, in via analogica, ai medesimi poteri ed alle medesime forme di interdizione e di autotutela decisoria previsti per la SCIA dall'art. 19 della l. n. 241/1990;

- a suffragio della rilevata carenza di interesse ad agire avverso la nota del 7 ottobre 2022, prot. n. 242858, convincono, tuttavia, le seguenti argomentazioni formulate da T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, n. 5057/2023 ed accreditate anche dalla Sezione nella sent. n. 1105/2024: «... mentre in materia di SCIA sussiste una disciplina che postula espressamente l'applicazione dei requisiti procedurali e sostanziali di cui all'art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, la legge non contiene disposizioni simili in ordine alla CILA, venendo in rilievo con riferimento a quest'ultima un'attività non solo libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest'ultima, non sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio. Pertanto, la CILA non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell'intervento, da parte dell'amministrazione comunale, sebbene a quest'ultima non sia precluso il potere di controllare la conformità dell'immobile oggetto di CILA alle prescrizioni vigenti in materia (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 14 dicembre 2020, n. 1935). Invero, l'atto con cui l'amministrazione comunale respinge (archiviando o dichiarando improcedibile/irricevibile/improponibile) una CILA presentata per l'effettuazione di alcuni lavori non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione, vertendosi in ambito di attività di edilizia libera e non essendo, peraltro, legislativamente previsto che il Comune debba riscontrare le comunicazioni di attività di tal fatta con provvedimenti di assenso o di diniego»;

- in altri termini, l'azione impugnatoria non è configurabile sotto il profilo ontologico e strutturale, a causa dell'inesistenza di un atto amministrativo (declinatorio o inibitorio) qualificabile come esplicativo della funzione amministrativa di controllo della CILA (cfr. C.d.S., Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3275; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3 maggio 2022, n. 3026), mentre si rende esperibile solo allorquando gli interventi da quest'ultima contemplati siano repressi, in quanto debordanti dal paradigma tipizzato dall'art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001.

Ritenuto, in conclusione, che:

- essendosene acclarata la carenza di interesse a proporlo, il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile;

- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.