Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione IV
Sentenza 17 luglio 2024, n. 1889

Presidente ed Estensore: Raiola

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

- con atto notificato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (d'ora in poi, AGEA) in data 20 maggio 2024 e depositato in data 30 maggio 2024, parte ricorrente riassumeva dinanzi a questo Giudice il giudizio avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo dei debiti esigibili a titoli di imputazione di prelievo supplementare per c.d. multe da quote latte afferenti le campagne lattiere dagli anni 2014 al 2020 pari a euro 183.801,04 e interessi legali euro 79.469,05, per un totale di euro 263.270, in relazione al quale il Tribunale di Verona, con sentenza del 23 febbraio 2024 n. 453, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del Giudice amministrativo;

- con ordinanza del 21 giugno 2024, n. 1570, il Collegio, anche ai fini della valutazione dell'ammissibilità del ricorso, invitava parte ricorrente a specificare l'atto impugnato e/o l'oggetto della controversia con memoria da depositarsi entro il termine del 5 luglio 2024 e, inoltre, a regolarizzare la produzione documentale, secondo le regole proprie del processo amministrativo, predisponendo un indice-foliario;

- AGEA non si è costituita in giudizio.

Considerato che sussistono i presupposti per l'adozione della decisione con sentenza in forma semplificata (integrità del contradditorio, completezza dell'istruttoria, mancata dichiarazione delle parti dell'intenzione di proporre ricorso per motivi aggiunti o ricorso incidentale).

Considerato, altresì, che nel vigente ordinamento l'azione di accertamento negativo del credito non è consentita se non nei ristretti limiti in cui sia ammessa dal legislatore (si veda in proposito l'evoluzione giurisprudenziale in tema di impugnativa del c.d. "estratto di ruolo" e la disciplina introdotta dal d.l. n. 146/2021, il quale, in sede di conversione con l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha aggiunto all'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, dopo il comma 4, un comma 4-bis che regola gli stressi limiti di ammissibilità dell'impugnativa del c.d. estratto di ruolo).

Ritenuto che il ricorso debba, perciò, essere dichiarato inammissibile - come da rilievo ex officio del Collegio di cui all'ordinanza n. 1570/2024 - per carenza dell'attualità dell'interesse a ricorrere, mancando, da parte dell'Amministrazione, l'adozione di qualsivoglia atto o provvedimento di richiesta e/o ingiunzione di pagamento nei confronti di parte ricorrente delle somme indicate in epigrafe (e in relazione al titolo indicato pure esso in epigrafe), per le quali si è solo proceduto all'iscrizione a ruolo, attività preliminare alla fase di riscossione, non ancora concretatasi, come evidenziato, nell'adozione di atti in danno del ricorrente.

Ritenuto che nessuna statuizione debba essere assunta sulle spese, attesa la mancata costituzione di AGEA.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.