Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sentenza 19 luglio 2024, n. 397
Presidente: Donadono - Estensore: Mariano
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 17 aprile 2024, la società C.R.A. Centro Ricerche Applicate s.p.a. - in qualità di mandataria di un r.t.p. che ha partecipato come progettista, indicato dall'aggiudicataria D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali s.r.l., alla «Procedura aperta per la progettazione ed esecuzione ex art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/2006, per l'appalto "Legge 21.12.2001 n. 443 - legge obiettivo - Completamento schema idrico Basento - Bradano - Attrezzamento settore G"» - ha chiesto che venga accertata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Basilicata e dal Consorzio di bonifica di Basilicata (quest'ultimo quale successore del disciolto Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano) sull'istanza datata 15 febbraio 2024.
1.1. Detta istanza è volta ad ottenere l'emanazione del provvedimento finale di liquidazione della progettazione esecutiva, in favore della richiamata società D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali, affinché quest'ultima non frapponga ragioni ostative al pagamento del compenso spettante alla società deducente per l'attività progettuale svolta.
2. Nessuna delle Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 26 giugno 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, secondo quanto rilevato dal Collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a.
Ed invero, costituisce ius receptum che il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a., non ha lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi forma di inerzia comportamentale dell'Amministrazione, bensì quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà provvedimentali di natura autoritativa e lesive di posizioni di interesse legittimo. Conseguentemente, salvi i casi in cui la materia rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva, tale rimedio non può essere attivato per la tutela di una posizione di diritto soggettivo, per la quale deve essere proposta un'azione di accertamento e di condanna dinanzi alla competente Autorità giudiziaria (cfr., ex plurimis, T.A.R. Basilicata, Sez. I, 10 novembre 2020, n. 704; T.A.R. Lombardia, Sez. II, 16 luglio 2020, n. 1337; C.d.S., Sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3286; Sez. V, 18 ottobre 2023, n. 9074).
È opinione del Collegio che tali coordinate siano applicabili al caso in esame, atteso che la pretesa sostanziale fatta valere nel presente giudizio (e collegata all'inevasa istanza per cui è causa) ha la consistenza di un diritto soggettivo (al pagamento del corrispettivo contrattuale) e si inserisce chiaramente nella patologia della fase esecutiva di un rapporto negoziale (quello intercorso tra l'Amministrazione e la società appaltatrice), in cui (di norma) non sono ravvisabili né situazioni di interesse legittimo, né atti di natura autoritativa.
In tale prospettiva, è di tutta evidenza che l'atto oggetto di diffida, ancorché in essa qualificato come "provvedimento finale di liquidazione della progettazione esecutiva", integri un atto di natura paritetica sprovvisto di imperatività e da adottarsi iure privatorum (trattandosi, sostanzialmente, di attività adempitiva di un obbligo contrattuale). Né parte ricorrente è stata in grado di indicare uno specifico paradigma normativo idoneo a procedimentalizzare e a conformare in senso autoritativo detta attività.
Del pari irrilevante è l'osservazione, esposta nella memoria di replica al rilievo ufficioso del difetto di giurisdizione, per cui parte ricorrente non avrebbe la veste di creditore diretto dell'Amministrazione (spettando alla società D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali il diritto al pagamento di detto compenso, indi da riversare, in un secondo momento, ai progettisti), profilo da cui essa fa derivare l'erronea conseguenza della qualificazione in termini di interesse legittimo della situazione soggettiva azionata.
Ed invero - come già evidenziato - la diffida deve ritenersi, comunque, orientata alla soddisfazione del diritto soggettivo alla liquidazione, in favore della società appaltatrice, della progettazione esecutiva e la circostanza per cui detto diritto non sia nella titolarità del ricorrente (il che potrebbe palesare, sotto altro succedaneo profilo, l'eventuale carenza dei requisiti di legittimazione attiva e processuale di quest'ultima) è inidonea a modificare il generale criterio di riparto della giurisdizione ex art. 7 c.p.a.
5. Per le ragioni esposte, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
6. In difetto di costituzione degli enti intimati, nulla deve disporsi in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.