Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 24 luglio 2024, n. 360
Presidente: Panzironi - Estensore: Colagrande
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Comune di Pineto gli ha intimato la rimozione di tende allestite a protezione di un terrazzo esterno dell'appartamento ove dimora, coperto in parte dal tetto aggettante che è sorretto da colonne.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) violazione di legge: d.P.R. 380/2001 art. 6, comma 1, art. 10, comma 1, lett. d) - d.m. M.i.t. 2 marzo 2018 punto 50 - d.lgs. 42/2004 - d.P.R. 31/2017 all. A punto A.22; eccesso di potere per travisamento degli elementi di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, errore sui presupposti, disparità di trattamento; l'installazione di tende retrattili, con funzione di riparo dagli agenti atmosferici, non richiederebbe il rilascio di alcun titolo edilizio, né risultano indicate, nell'ordinanza impugnata, le ragioni per le quali l'intervento sarebbe soggette ad autorizzazione paesaggistica, trattandosi invece di opere esonerate dalla verifica di compatibilità ambientale, ai sensi dell'allegato A.22 del d.P.R. n. 31/2017;
2) art. 3 n.t.a. allegate al P.R.G. del Comune di Pineto; sarebbe illogico il rinvio all'art. 3 delle n.t.a. del P.R.G. che esclude dal calcolo della superficie edificabile e quindi ammette le "logge già chiuse su tre lati, con esclusione delle parti aggettanti e dei balconi, dotate di vetrate apribili con sistema scorrevole su intelaiatura facilmente rimovibile, della superficie utile non superiore a mq. 20,00 che, comunque non costituiranno vano utile annesso all'abitazione"; implicitamente il Comune non ammetterebbe la deroga per l'intervento realizzato dal ricorrente sebbene il materiale usato, pvc, sia più leggero e facilmente amovibile di una vetrata;
3) violazione di legge: art. 31 t.u. edilizia; eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione e indeterminatezza del contenuto sanzionatorio dell'atto; il provvedimento impugnato annuncia illegittimamente l'acquisizione al patrimonio civico della particella catastale che identifica l'intero immobile nel caso di inottemperanza all'ordine di demolizione.
Resiste il Comune di Pineto opponendo in punto di fatto che l'intervento si compone di una tamponatura nella parte perimetrale superiore della loggia di circa 50 cm a ridosso del tetto sui tre lati, con modifica dell'apertura della loggia e della sagoma originaria dell'edificio e per questo avrebbe richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del d.P.R. n. 31/2017.
All'udienza del 19 giugno 2024 il ricorso è passato in decisione.
Deve essere respinto perché manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso che censura l'applicazione dell'art. 3 delle n.t.a. del P.R.G. del Comune di Pineto in quanto il provvedimento impugnato non vi fa alcun riferimento.
Venendo all'esame delle altre censure occorre evidenziare che il provvedimento impugnato perviene a reprimere l'intervento perché ne è derivata una modifica del prospetto dell'edificio che avrebbe richiesto il previo rilascio sia del permesso di costruire che dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
L'ordine di demolizione si giustifica in relazione ad entrambi i profili.
Quanto al primo, il ricorrente infatti non contesta che, ai fini dell'installazione della tenda è stata realizzata, come riferito dalla difesa del Comune, la tamponatura della parte perimetrale superiore della loggia a ridosso del tetto sui tre lati, con conseguente modifica dell'apertura della loggia stessa.
La circostanza è confermata dalle fotografie prodotte dal ricorrente dalle quali si evince che il sostegno orizzontale della tenda è costituito da una struttura posta sul lato superiore della loggia che ha ridotto l'altezza dell'apertura.
Pertanto è irrilevante che le tende siano in materiale plastico e completamente trasparenti e retrattili in quanto la struttura realizzata per sostenerle non risulta rimovibile, né "a scomparsa" ed è quindi idonea a modificare permanentemente il prospetto dell'edificio.
Infatti l'art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. 380/2001, espressamente richiamato nell'ordinanza impugnata, subordina al permesso di costruire "gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
La disposizione è pertinente al caso in decisione perché, come affermato dalla giurisprudenza (Cass. pen., Sez. III, 20 ottobre 2021, dep. 12 novembre 2021, n. 41181), ai sensi del codice dei beni culturali, sono sottoposti a tutela non solo gli edifici singoli soggetti a vincolo, ma anche gli immobili che si trovano in aree vincolate ex lege.
Ne consegue che la tamponatura realizzata per dare sostegno alle tende dalla quale è derivata la modifica del prospetto dell'edificio situato in zona vincolata, costituisce un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio soggetto al rilascio del permesso di costruire.
L'ordine di demolizione s'impone anche per la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica.
Infatti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 "I proprietari di immobili o aree soggetti a vincolo paesaggistico non possono senza preventiva autorizzazione introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione". L'art. 149, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004 considera pregiudizievole dei valori sottoposti a tutela e subordina ad autorizzazione paesaggistica ogni intervento su edifici esistenti ubicati in aree vincolate che ne modificano l'aspetto esteriore, anche in assenza di aumento di superficie o cubatura (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, n. 259/2024).
In tal caso, la sanzione prevista per la realizzazione di opere prive di autorizzazione paesaggistica, indipendentemente dal fatto che siano o no assistite dal prescritto titolo edilizio o non lo richiedano affatto, è sempre la demolizione, come stabilito dall'art. 167, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ove l'intervento non abbia comportato aumento di superficie utile o di volume o aumento del volume esistente.
Con disposizione di dettaglio, il d.P.R. n. 31/2017 sottopone al previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata gli "interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2 [riguardanti beni vincolati ai sensi del codice, art. 136, comma 1, lett. a), b e c)], comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici ... quali: modifica delle facciate mediante ... riconfigurazione di aperture esterne...".
L'abbassamento della quota dell'apertura della loggia costituisce senz'altro una riconfigurazione di un'apertura esterna e quindi una modifica della facciata che altera l'aspetto esteriore dell'edificio e come tale deve essere sottoposta al vaglio di compatibilità paesaggistica.
Anche il terzo motivo è infondato.
Il provvedimento correttamente si limita ad avvisare che in caso di inottemperanza l'opera abusiva e la relativa area di sedime saranno acquisite al patrimonio comunale la cui esatta determinazione sarà stabilita in una fase successiva ed eventuale, solo nel caso in cui l'ordine di demolizione non venga spontaneamente eseguito.
Il ricorso pertanto è respinto.
Le spese possono essere compensate considerata l'articolata trama normativa applicabile al caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.