Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione III
Sentenza 26 luglio 2024, n. 4409

Presidente: Dell'Olio - Estensore: Caprini

FATTO E DIRITTO

Premesso che il ricorrente condominio, in persona dell'amministratore p.t., agisce per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi, per l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, sulla diffida presentata in data 31 marzo 2023 all'Amministrazione comunale (protocollata in data 3 aprile 2023), nonché per la condanna del medesimo Comune all'immediata esecuzione della ordinanza n. 65 del 9 settembre 2004, con la quale lo stesso ente locale ha ingiunto ai sigg.ri C. Diomira, P. Fiorentino e P. Luciano la demolizione delle opere abusivamente realizzate sul lastrico solare;

Specificato che, con la predetta diffida, parte ricorrente, instando per la verifica dello stato dei luoghi e per l'esecuzione dei conseguenziali provvedimenti repressivi, ha rappresentato che:

a) «con ingiunzione n° 65 del 9 settembre 2004 (e che si allega in copia) il Comune di S. Anastasia (NA) Servizio urbanistica, ha rilevato che i sigg.ri C. Diomira ..., P. Fiorentino ..., P. Luciano..., proprietari del lastrico solare, riportato in catasto fabbricati di S. Anastasia (NA) al fol. 12, p.lla 1025, sub 85, piano quarto, avevano realizzato, in assenza del permesso a costruire, "un locale avente struttura portante in legno lamellare (pilastrini e travi) con copertura a falda leggermente inclinate con pannelli coibentati poggiata sulla preesistente muratura, avente altezza di un metro, mentre sui lati nord, ovest ed est da infissi in alluminio anodizzato completi di grigliati in legno e poggiati su muretti di blocchi intonacati dall'altezza di mt 1,00 nonché completo di impianto elettrico e citofonico e con dimensioni esterne del locale ... di mt 6,60x5,40 circa di mt 2,00 x 2,00 circa con un superficie di mq 39,70 ed una volumetria di mc 105,20"»;

b) "Il servizio urbanistica del comune di S. Anastasia sulla premessa che l'area interessata dalle opere edilizie realizzate dai signori C. Diomira ..., P. Fiorentino ..., P. Luciano ... è vincolata ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42 parte terza beni paesaggistici ex legge 1487/39 e che la realizzazione delle dette opere è stata eseguita in assenza di permesso a costruire e del nulla osta dei beni ambientali, che il Comune di S. Anastasia è classificato in zona sismica di seconda categoria ai sensi della deliberazione giunta regionale della Campania numero 5477 del 7 novembre 2002 pubblicata sul Burc numero 56 del 18 novembre 2002 con l'ordinanza n° 65 del 9 settembre 2004 ha ingiunto ai sigg.ri C. Diomira ..., P. Fiorentino ..., P. Luciano ... la demolizione delle opere abusivamente realizzate entro 90 gg dalla notifica dell'indicato provvedimento";

c) "Nonostante l'emanazione del detto provvedimento, l'accertamento di inottemperanza notificato il 17 gennaio 2005 ed il lungo tempo trascorso, il Comune di S. Anastasia non ha, a tutt'oggi, ancora proceduto alla esecuzione di ufficio della misura sanzionatoria applicata nei confronti dei sigg.ri C. Diomira ..., P. Fiorentino ... P. Luciano";

d) «L'art. 32, comma 46, della legge 24 novembre 2003, n. 326, ha modificato l'art. 27 del detto d.P.R. n. 380/2001, conferendo al Soprintendente funzioni di organo istituzionalmente deputato a disporre la demolizione delle opere abusive, per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi.

L'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 cit. prevede, infatti, quanto segue: "1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. 2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996. n. 662"»;

e) «A ciò va aggiunto che, in caso di mancato intervento, l'art. 42, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania del 22 dicembre 2004, n. 16, prevede che: "1. In attuazione del principio di sussidiarietà la regione assiste il comune nella funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di cui al d.P.R. n. 380/2001, all'articolo 27, comma l, e di repressione dell'abusivismo edilizio. 2. È istituito presso la regione un ufficio di vigilanza a cui è affidato il compito di segnalare al sindaco e ai competenti dirigenti comunali le violazioni riscontrate nel territorio del relativo comune e di eseguire i provvedimenti sanzionatori adottati anche sulla base di tali segnalazioni"»;

f) «a seguito della riformulazione, con legge della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, dell'art. 41 del d.P.R. n. 380/2001, è stato, infine, stabilito che "in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate"»;

Preso atto che con il predetto atto stragiudiziale, per il cui espresso riscontro è stata proposta la presente azione sul silenzio, l'amministratore p.t. del condominio, attuale ricorrente, ha, in particolare, diffidato "Il dirigente l'ufficio tecnico del Comune di S. Anastasia, il sindaco del Comune di S. Anastasia nonché il Soprintendente B.A. e P. per la provincia di Napoli, il Presidente della giunta regionale della Campania ed il Prefetto della Provincia di Napoli, ad assumere, ciascuno secondo le rispettive attribuzioni, nulla interposita mora, ogni concreta iniziativa finalizzata alla esecuzione d'ufficio dell'ordinanza n° 65 del 9 settembre 2004";

Precisato, preliminarmente, che "ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a., l'azione verso il silenzio dell'amministrazione può essere proposta entro un anno dalla formazione del silenzio, termine al quale vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione feriale dei termini processuali maturati tra il 1° ed il 31 agosto di ciascun anno (art. 54, comma 2, c.p.a.)" (C.d.S., Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1069);

Considerata, pertanto, in rito, l'ammissibilità del ricorso, rilevabile ex officio, nella dirimente considerazione che il termine di cui all'art. 31, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2010 ha natura processuale, per cui nel computo dello stesso, ai fini dell'accertamento in ordine alla tempestività o meno del ricorso giurisdizionale, occorre, altresì, considerare i 31 giorni di sospensione feriale;

Valutato, infatti, che, nel caso di specie, la diffida ad adempiere è del 3 aprile 2023; il termine di conclusione del procedimento di trenta giorni cadeva il 3 maggio 2023; a partire da esso va computato il termine di un anno comprensivo della sospensione feriale, con scadenza, quindi, al 3 giugno 2024. Ciò posto il ricorso, notificato il 13 maggio 2024, nei termini, è tempestivo;

Valutata, di contro, sempre in via preliminare, la tardività del deposito, in data 19 luglio 2024, di memorie e documenti da parte del Comune di S. Anastasia in relazione ai termini dimidiati di cui all'art. 73 c.p.a., trattandosi di rito camerale;

Considerato, quindi, che le parti intimate incorrono nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, sì che la costituzione è in tal caso ammessa nei limiti delle difese orali dovendo, per converso, essere stralciati dagli atti del giudizio le memorie e i documenti depositati tardivamente, dei quali non si tiene conto ai fini del decidere (C.d.S., Sez. III, 15 marzo 2016, n. 1038);

Disposto, conseguentemente, lo stralcio dal fascicolo di causa, unitamente ai documenti allegati, della memoria di costituzione dell'Amministrazione comunale perché tardiva;

Respinta l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso rinnovata nel corso della Camera di consiglio del 23 luglio 2023 da parte dell'Amministrazione resistente, per essere l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall'Amministrazione pubblica inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo;

Valutato infatti che i richiami al divieto, contenuto nel "regolamento condominiale", di realizzazione di manufatti, di qualsiasi tipologia, sulle terrazze condominiali, o, ancora, alla tutela e alla salvaguardia dell'aspetto architettonico dell'edificio condominiale, non precludono la sussistenza, altresì, di posizioni, giuridicamente tutelate, di interesse legittimo (da tutelare dall'inerzia dell'amministrazione), pianamente ravvisabili a fronte della richiesta esplicazione di potestà pubblicistiche correlate, nella specie, ad ipotesi di mancato esercizio dell'attività amministrativa di tipo repressivo ripristinatorio, essendo, nello specifico, la domanda intesa ad ottenere l'adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale;

Considerato, in particolare, che: «Il legislatore ha previsto un modello sanzionatorio rinforzato, che consente al Comune in prima battuta (ed alle altre PP.AA. chiamate a supplire l'eventuale inerzia di quest'ultimo) di adottare direttamente la procedura di ripristino d'ufficio, senza un previo provvedimento ingiuntivo al responsabile dell'abuso. Ci si riferisce in particolare, per le aree protette, all'intervento surrogatorio del Soprintendente, su richiesta del Comune, della regione o delle altre autorità preposte al vincolo, "ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito" (art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001), nonché all'intervento di chiusura della stessa regione - sempre per le aree di cui all'art. 27 del t.u. edilizia - il cui "organo regionale" è chiamato ad adottare "provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria" (art. 31, comma 8, t.u. edilizia). Ancor più procedimentalizzate appaiono poi le importanti attribuzioni esecutorie previste in capo al Comune ed alla Regione per tutte le tipologie di abuso edilizio (in terreni protetti e non) dall'art. 10 della l.r. Campania 10/2004 (in specifico rilievo nella controversia in esame, come si vedrà successivamente). In tale procedura, il presidente della Giunta regionale, trascorsi i termini di legge, "diffida il comune a concludere l'attività repressiva entro trenta giorni e, in caso di inerzia, attiva l'esercizio dei poteri di intervento sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta dandone comunicazione al comune" (art. 10, comma 2, l.r. 10/2004). Tale commissario "... è incaricato dell'adozione degli atti necessari alla definizione dei procedimenti sanzionatori ..." (art. 10, comma 3, l.r. 10/2004) e - previa verifica dello stato delle procedure sanzionatorie - "compie tutti gli adempimenti di cui al d.P.R. 380/2001 nei termini dallo stesso previsti, e ne dà comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale, nonché alle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli di cui al decreto 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di interventi realizzati in aree o su beni sottoposti ai vincoli stessi" (art. 10, comma 5, l.r. 10/2004). Anche la fase esecutoria, previamente deliberata dal commissario ("interventi di demolizione delle opere abusive, di ripristino dello stato dei luoghi e di tutela della pubblica incolumità"), viene poi a sua volta rigorosamente procedimentalizzata dai commi 6 e 7 dell'art. 10 l.r. 10/2004, sia sotto il profilo operativo, con atti di intesa-avvalimento ex art. 15 l. 241/1990 per l'utilizzo di uomini e mezzi del genio militare, sia sotto il profilo economico, con preventivi di spesa della P.A. militare approvati dal Presidente della giunta regionale, fatta salva la possibilità alternativa di esperire apposite procedure di gara pubblica, sia, infine, sotto il profilo "della disponibilità a provvedere alla rimozione ed al trasporto a discarica delle macerie", di cui si dovrebbe far carico il Comune inadempiente, ovvero in mancanza lo stesso Genio militare, ovvero, in ulteriore subordine, apposite imprese specializzate iscritte nell'elenco di cui al successivo comma 8» (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 11 luglio 2017, n. 3734);

Valutato che, rispetto alla diffida ed alle violazioni in essa evidenziate, sia il Comune di S. Anastasia che le altre amministrazioni rimanevano inerti inducendo la parte ricorrente a proporre il presente ricorso avverso l'inerzia e il conseguente silenzio-inadempimento;

Stimato, altresì, che "la funzione dell'azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, per come codificata agli artt. 31 e 117 c.p.a., è di ottenere l'accertamento dell'obbligo della p.a. di provvedere sull'istanza del privato, quindi, in definitiva, l'adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l'inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l'adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale" (C.d.S., Sez. VI, 17 dicembre 2013, n. 6037);

Ritenuto allora che "l'obbligo di provvedere, peraltro, non può considerarsi assolto mediante l'adozione di atti meramente interlocutori, finalizzati a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, per propria natura non idonei a manifestare la volontà dispositiva dell'ente procedente e, dunque, a configurare una decisione provvedimentale sulle questioni oggetto del procedimento" (C.d.S., 28 aprile 2021, n. 3430);

Valutato che le Amministrazioni intimate si palesano, allo stato, tuttora silenti, avendo omesso di concludere il procedimento con l'adozione dell'atto finale, come richiesto;

Visto l'art. 2, commi 1 e 2, della legge sul procedimento amministrativo norma del quale: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";

Considerato che, secondo condivisa e consolidata giurisprudenza:

a) "l'obbligo giuridico di provvedere da parte della P.A. (positivizzato in via generale dall'art. 2 l. n. 241/1990) sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, essendo il silenzio-rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto a un esistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento, rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che preveda la facoltà del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione. Invero, sicure esigenze di giustizia sostanziale impongono la conclusione del procedimento, in ossequio anche al dovere di correttezza e buona amministrazione, in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad una esplicita pronuncia. In casi come questo, invero, la mancata risposta della P.A. viola il principio generale della doverosità dell'azione amministrativa, integrato con le regole di ragionevolezza e buona fede" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 4225/2019; C.d.S., Sez. III, n. 2334/2015);

b) «ogniqualvolta la realizzazione della pretesa sostanziale vantata dal privato dipenda dall'intermediazione del pubblico potere, l'Amministrazione, dunque, è tenuta ad assumere una decisione espressa, anche qualora si faccia questione di procedimenti ad istanza di parte e l'organo procedente ravvisi ragioni ostative alla valutazione, nel merito, della relativa domanda: l'attuale formulazione dell'art. 2, comma 1, n. 241 del 1990, pure in caso di "manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità ... della domanda", impone l'adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente inerte» (C.d.S., 28 aprile 2021, n. 3430);

Valutato, nello specifico, che nel caso della vigilanza edilizia l'obbligo di provvedere emerge, ormai pacificamente, sia nella giurisprudenza appena richiamata sia dal tenore della disciplina edilizia avente natura ed effetti di normativa di principio (cfr. art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001);

Stimato, nella specie, che "il proprietario confinante (e quindi, tanto più il Condominio avente sede nell'immobile interessato dai lavori) nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi da parte dell'organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all'esercizio di detti poteri e può, quindi, ricorrere avverso l'inerzia dell'organo preposto alla repressione di tali abusi edilizi. Quindi, a fronte della persistenza in capo all'ente preposto alla vigilanza sul territorio del generale potere repressivo degli abusi edilizi, il vicino che - in ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell'intervento - gode di una posizione differenziata, ben può chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti dall'ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio-inadempimento. Da ciò deriva che il Comune è tenuto, in ogni caso, a rispondere alla domanda con la quale i proprietari di terreni limitrofi a quello interessato da un abuso edilizio chiedono ad esso di adottare atti di accertamento delle violazioni ed i conseguenti provvedimenti repressivi e, ove sussistano le condizioni, anche ad adottare gli stessi" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 11 gennaio 2018, n. 297; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 19 marzo 2021, n. 724);

Considerato che, in applicazione dei predetti principi, maggiormente pregnanti in favore di chi rivesta anche la qualità di comproprietario di beni comuni, appare evidente l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione comunale, evidenziandosi che il comportamento inerte tenuto dall'Amministrazione comunale risulta in aperto contrasto con il disposto di cui all'art. 2 l. 241/1990, nella parte in cui impone alla P.A. il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, in virtù delle richiamate "ragioni di giustizia e di equità" nonché in connessione "al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica" (C.d.S., Sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2468);

Valutato che, conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, con contestuale fissazione di un termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza entro il quale l'Amministrazione comunale e le altre amministrazioni diffidate inadempienti (Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la provincia di Napoli, Presidente della giunta regionale della Campania e Prefetto della Provincia di Napoli), ciascuna secondo le rispettive attribuzioni, devono pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato sull'istanza de qua;

Precisato, altresì, che, in caso di ulteriore inerzia, in luogo delle Amministrazioni intimate, provvederà un Commissario ad acta, nominandosi, all'uopo, sin d'ora, il Coordinatore dell'Area pianificazione strategica - Direzione pianificazione territoriale metropolitana della Città metropolitana di Napoli, con possibilità di delega a proprio dirigente o funzionario, affinché agisca, in sostituzione e spese a carico dell'Amministrazione inadempiente, entro l'ulteriore termine di 60 giorni;

Disposta la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei conti - Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania - Napoli, anche ai sensi dell'art. 2, comma 8, della l. n. 241/1990 al passaggio in giudicato della presente sentenza;

Stimato equo, in considerazione della tecnicità e della complessità delle questioni trattate, disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ad eccezione del c.u. che, in ragione della regola della soccombenza, è posto a carico dell'Amministrazione comunale resistente, prioritariamente tenuta all'adempimento degli oneri rimasti insoddisfatti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, [l]o accoglie e per l'effetto, accertata l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza della parte ricorrente trasmessa a mezzo pec in data 31 marzo 2023 e protocollata in data 3 aprile 2023:

a) ordina alle Amministrazioni intimate (Comune di Sant'Anastasia, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la provincia di Napoli, Presidente della giunta regionale della Campania e Prefetto della Provincia di Napoli), la definizione con provvedimento espresso e motivato del procedimento attivato su istanza di parte in data 31 marzo 2023 (protocollata in data 3 aprile 2023), entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;

b) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta, il Coordinatore dell'Area pianificazione strategica - Direzione pianificazione territoriale metropolitana della Città metropolitana di Napoli, con facoltà di delega a idoneo dirigente o funzionario, assegnando a quest'ultimo un termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni per l'esecuzione del presente decisum.

Compensa tra le parti le spese di giudizio, ad eccezione del c.u., onere posto a carico dell'Amministrazione comunale soccombente.

Dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei conti - Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania - Napoli anche ai sensi dell'art. 2, comma 8, della l. n. 241/1990 al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per le incombenze di rito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.