Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I stralcio
Sentenza 29 luglio 2024, n. 15427
Presidente: Mangia - Estensore: Petrucciani
FATTO
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750-8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché l'elenco dei convocati per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nei confronti degli aspiranti, di cui all'allegato 2 del citato decreto, risultati in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio, pubblicato sul sito internet istituzionale della Polizia di Stato il 16 luglio 2019.
I ricorrenti hanno dedotto che con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 marzo 2019, n. 21, è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26 maggio 2017, n. 40.
Dopo la pubblicazione del bando originario, del 2017, con decreto n. 333-A/9802.A.2 del 23 ottobre 2017 i predetti posti messi a concorso sono stati aumentati rispettivamente a 1.182, 645 e 276 e, in data 28 maggio 2018, è stato pubblicato il decreto del Direttore centrale delle risorse umane del Ministero dell'interno, con cui è stata approvata "la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 893 posti da allievo agente di Polizia di Stato".
Successivamente, con l'art. 11, comma 2-bis, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, è stata autorizzata l'assunzione di ulteriori 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria, riservata al personale civile, della prova scritta di esame del concorso pubblico in questione.
Tuttavia, il citato art. 11, comma 2-bis, ha disposto una variazione dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale, consentendo all'Amministrazione resistente di procedere all'assunzione mediante lo scorrimento della graduatoria di cui si è detto "limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare".
L'art. 6 del d.P.R. n. 335 del 1982, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. n. 95 del 2017, ha previsto, alla lett. b), il "limite di età non superiore a ventisei anni" e, alla lett. d), il possesso del "diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario".
In attuazione del citato art. 11, comma 2-bis, il Ministero dell'interno ha adottato poi il decreto 13 luglio 2018, n. 103 recante "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato" che, all'art. 1, fissava il limite massimo dei ventisei anni per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato.
Con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 marzo 2019, n. 21, è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti di cui si è detto e, con decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 19 marzo 2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23 marzo 2019, n. 32, è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato.
Questi provvedimenti hanno disposto che le verifiche dei requisiti venissero effettuate con riguardo ai soggetti con votazione compresa nella fascia 9,50-8,875 decimi, individuati per fascia di voto, in ordine decrescente, e distribuiti in tre tabelle, formulate sulla base delle informazioni fornite nella domanda di partecipazione presentata per il concorso bandito nel 2017: Tabella 1 relativa ai soggetti che risultano in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio; Tabella 2 relativa ai soggetti esclusi dal procedimento avendo superato il previsto limite di età, anche tenendo conto del diritto all'elevazione; Tabella 3 relativa ai soggetti per i quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti perché, qualora avessero svolto il servizio militare, potrebbero beneficiare dell'elevazione, fino ad un massimo di tre anni, del nuovo limite di età.
Successivamente, con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, impugnato, veniva disposto un ulteriore scorrimento della suddetta graduatoria della prova scritta per l'assunzione di 893 allievi agenti, con il quale veniva ordinata la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti, stavolta ricompresi nella fascia di voto 8.750-8.250 decimi, sempre interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato; anche tale nuovo scorrimento, così come il precedente, vedeva applicati i nuovi requisiti introdotti con l'art. 11, comma 2-bis, lett. b), del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135; pertanto, nonostante i voti ottenuti alla prova scritta che collocavano i ricorrenti nella fascia di votazione presa in considerazione dal nuovo decreto di scorrimento (8,875-8,820), gli stessi venivano inseriti nell'Allegato 3 annesso al suddetto decreto, concernente l'elenco dei soggetti esclusi dal procedimento, avendo gli stessi superato, anche tenendo conto del diritto all'elevazione, il nuovo limite di età introdotto dal citato art. 11, comma 2-bis.
A sostegno del ricorso sono state formulate le censure di travisamento dei presupposti di fatto - carenza/infondatezza dei presupposti - difetto di istruttoria - contraddittorietà, illogicità e irrazionalità manifesta - ingiustizia manifesta - eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del favor partecipationis; inoltre, i ricorrenti hanno chiesto che fosse sollevata la questione di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dell'art. 11, comma 2-bis, d.l. 135/2018, convertito con modificazioni dalla l. 12/2019, deducendo altresì la violazione del principio di uguaglianza, la disparità di trattamento e discriminazione anagrafica, la violazione del principio meritocratico, del principio di ragionevolezza, del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, del legittimo affidamento e del principio della certezza del diritto.
È stata dedotta, inoltre, la violazione dell'art. 11 delle preleggi, e chiesto l'accertamento del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno in forma specifica e, ove occorra e comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance.
Si è costituito il Ministero dell'interno resistendo al ricorso.
Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato, deducendone l'invalidità derivata dalle medesime censure di cui al ricorso principale, il decreto del Capo della Polizia n. 333-b/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, concernente l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 12/2019, nonché gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto.
Con decreto monocratico n. 5565/2019, confermato dall'ordinanza cautelare n. 7035/2019, è stata disposta l'ammissione, con riserva, di parte ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, anche mediante l'espletamento di una sessione integrativa.
Con ordinanza collegiale n. 8628/2020 è stata sollevata disposta la sospensione del giudizio per la pendenza della questione di costituzionalità dell'art. 11, comma 2-bis, lett. b), del d.l. n. 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione del decreto-legge, dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui dispone: "purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare".
All'udienza straordinaria del 10 maggio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per le seguenti ragioni.
L'art. 260-bis del d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77 del 2020, ha previsto che "al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati (...), è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato (...), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017". L'amministrazione procede alle assunzioni, limitatamente ai soggetti che sono "risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo; b) siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti; c) risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati".
Nel caso di specie, i ricorrenti sono risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e hanno ottenuto una votazione compresa nella fascia 8,875-8,820 decimi ed hanno tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione alla procedura concorsuale di scorrimento della graduatoria per cui è causa.
Ed infatti gli stessi, avendo i requisiti per l'assunzione, sono stati convocati dall'Amministrazione per gli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, come precisato nella relazione depositata dall'Amministrazione in data 16 giugno 2022.
Alla luce delle suesposte considerazioni, è evidente che i ricorrenti non hanno alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e alla definizione nel merito del ricorso, in quanto la disposizione legislativa in esame estende agli stessi gli effetti dello scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26 maggio 2017, n. 40, a prescindere dai requisiti di età previsti dall'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135 del 2018, cui era stata data attuazione con i decreti impugnati.
La circostanza dedotta dai ricorrenti nell'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 18 febbraio 2022, secondo cui, in caso di esito positivo delle ulteriori prove concorsuali, essi finirebbero per essere inquadrati nel ruolo della Polizia di Stato tardivamente, non è rilevante ai fini della permanenza dell'interesse al presente ricorso, poiché oggetto di gravame erano gli atti della procedura di scorrimento nella parte in cui erano stati modificati gli originari requisiti di partecipazione, soprattutto relativi all'età, impedendo la convocazione dei ricorrenti per le successive prove.
Ne consegue che, dall'accoglimento del presente ricorso, i ricorrenti non potrebbero trarre alcuna utilità, se non quella, già conseguita, di essere ammessi alle successive prove concorsuali.
L'Amministrazione resistente, mediante la sopraindicata convocazione alle prove, ha quindi eliminato gli effetti lesivi dei provvedimenti impugnati dai ricorrenti, consistenti nella esclusione dalle suddette prove di idoneità, essendosi verificato pertanto - a seguito della sopravvenuta normativa di sanatoria - un mutamento della situazione di fatto e di diritto tale da rendere certa la inutilità di una decisione di merito sulla controversia, poiché la parte ricorrente in ragione della situazione determinatasi non può trarre alcuna utilità dall'annullamento degli atti impugnati ed alcun concreto vantaggio in relazione alla sua posizione legittimante (T.A.R. Lazio, Sez. I-quater, sentt. nn. 12654 e 13592 del 2020).
Al riguardo va rilevato che l'interesse all'annullamento dell'atto impugnato deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche in epoca successiva, in base al principio per il quale le condizioni dell'azione debbono sussistere non solo nel momento in cui l'azione è proposta, ma anche al momento della decisione, atteso che è in relazione a tale momento e alla domanda originariamente formulata che l'interesse deve essere valutato (cfr. ex multis, da ultimo, C.d.S., Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2464; Sez. IV, 21 marzo 2019, n. 1870).
Il ricorso e i motivi aggiunti devono quindi essere dichiarati improcedibili.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.